DIVIDENDI DA PAESI ESTERI BLACK LIST
ARTICOLO - Pubblicato il: 04 luglio 2019 - Da: G. Manzana E. Iori
Tassazione La tassazione parziale dei dividendi percepiti da persone fisiche e società di cui agli artt. 47, comma 4 e 89, comma 3, TUIR non è prevista qualora si tratti di dividendi distribuiti da società residenti in Stati a fiscalità privilegiata
Stati a fiscalità privilegiata
- Fino al 31 dicembre 2015 l'individuazione degli Stati a regime fiscale privilegiato era contenuta nel Dm 21 novembre 2001 (con la variante, per i dividendi percepiti dal 12/5/2015 al 31/12/05) dell’ulteriore onere che non si tratti di utili provenienti da una società estera comunque assoggettata a un’imposizione inferiore del 50% rispetto a quella italiana in virtù di “regimi speciali” – Dlgs 147/2015).
- Dal 1 gennaio 2016, si consideravano Stati a fiscalità privilegiata quelli nei quali il livello nominale di tassazione risultava inferiore al 50% di quello applicabile in Italia – Dlgs 147/2015).
- Tale regola è stata poi modificata dal decreto Atad (Dlgs 142/2018), che ha sostituito, per le società controllate, il criterio del livello nominale di tassazione con il criterio della tassazione effettiva.
Situazione al momento della maturazione e percezione
La norma (art. 1 comma 1007 L 205/2017) prevede che gli utili percepiti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 non si considerano provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato se:
- maturati in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2014, in cui le società partecipate erano residenti in Paesi non inclusi nella black list di cui al d.m. 21 novembre 2001 (unico criterio all’epoca vigente);
- maturati in periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e successivamente percepiti in periodi d’imposta in cui risultano integrate le condizioni di cui all’articolo 167, comma 4, del TUIR.
Si superacosì in via normativa l’interpretazione della circolare 35/E/2016, secondo cui per stabilire la provenienza (o meno) degli utili da un paradiso fiscale assumesse rilevanza il criterio vigente al momento della loro percezione. Interpretazione penalizzante, in quanto comportava l’integrale tassazione di utili prodotti quando la controllata estera era white list, qualora al momento della percezione dei dividendi la stessa fosse stata considerata localizzata in un paradiso fiscale per effetto dei nuovi criteri introdotti dall’articolo 167, comma 4, del Tuir.
Il principio di diritto n. 17 dell’Agenzia delle entrate chiarise che la modifica si applica esclusivamente ai casi in cui, in presenza di distribuzione di utili pregressi, muti la qualificazione dello Stato di residenza della società partecipata, da Paese considerato a tassazione ordinaria a Paese a fiscalità privilegiata (maturazione black list, percezione white list).
Non si applica. invece, nell'ipotesi inversa ovvero nel caso in cui la maturazione degli utili è avvenuta in periodi d'imposta nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato (maturazione white list, percezione white list). In tal caso restano validi i chiarimenti forniti nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2016.