TRANSFER PRICING - PENALITY PROTECTION
ARTICOLO - Pubblicato il: 08 luglio 2019 - Da: G. Manzana E. Iori
In base a quanto previsto dall’articolo 8, decreto ministeriale 14 maggio 2018 in caso omissioni o inesattezze che non compromettano l’analisi da parte dei verificatori, la documentazione non potrà essere invalidata, preservando così il contribuente dalle sanzioni.
Secondo la Guardia di finanza nel corso di Telefisco 2019, l’idoneità della documentazione va intesa in senso sostanzialistico. Quindi, la penalty protection, a fronte delle eventuali rettifiche sulla determinazione dell’agevolazione ai fini del patent box, si applica
- tutte le volte in cui la documentazione predisposta dal contribuente agevola le operazioni di controllo.
- a prescindere dalla circostanza che le scelte del contribuente siano diverse da quelle del Fisco in termini di metodo di calcolo (per la determinazione del contributo economico dell’intangibile) o in termini di selezione dei soggetti comparabili o delle transazioni da analizzare.
Secondo la Ctr Lombardia, sentenza 5005/2018:
1. il Fisco deve seguire il metodo utilizzato dalla società (articolo 4, comma 6, decreto ministeriale 14 maggio 2018);
2. è Illegittimo l’utilizzo di versioni di banche dati non disponibili all’epoca dell’analisi del contribuente;
3. è possibile includere tra i comparables società in perdita (linee guida Ocse 2017, cap. 1, D3);
4. è ritenuto valido e conforme agli obblighi di legge ogni posizionamento all’interno del range interquartile (articolo 6, comma 2, decreto ministeriale 14 maggio 2018).