MEMORIZZAZIONE/TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
ARTICOLO - 15 gennaio 2021 - Da: G. Manzana E. Iori
MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI / CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE
Dall'1.1.2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:
- certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale";
- annotazione nel registro dei corrispettivi.
Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.
SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI
Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di:
- mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
- memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
Sul punto la citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.
La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri ("infedele") sono violazioni sanzionatenella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / trasmissione) dell'adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.
La sanzione non può essere inferiore a € 500.
La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.
Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.
Nel caso in cui:
- l'omessa / tardiva trasmissione;
- la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;
dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).
SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI / RICEVUTE FISCALI
È ridotta dal 100% al 90% dell'imposta, la sanzione applicabile in caso di:
- mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
- emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.
La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.
SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO
È differita dall'1.1.2021all'1.7.2021 l'operatività dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.
La citata Relazione illustrativa al ddl precisa che tale differimento è collegabile ai tempi tecnici necessari all'evoluzione degli strumenti da utilizzare, nonché alla necessità dell'Agenzia delle Entrate di emanare l'apposito Provvedimento contenente le regole tecniche solo dopo l'attuazione della procedura d'informazione prevista dalla Direttiva UE n. 2015/1535.
SANZIONE OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI
È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l'omessa installazione del RT di cui all'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.
È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazionedel RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.
SOSPENSIONE LICENZA / ATTIVITÀ
Il comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.
Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.
È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
È altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).
RAVVEDIMENTO
Con l'integrazione dell'art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/97 è previsto che non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti quando la violazione è già stata constatata.
NORMA
1109. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione»;
b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola: « gennaio» è sostituita dalla seguente: « luglio»;
c) il comma 6 è abrogato;
d) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: « dal comma 6» sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,».
1110. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: « cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: « novanta per cento»;
c) al comma 4, dopo le parole: « 2, primo periodo,» sono inserite le seguenti: « 2-bis, primo periodo,».
1111. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
« 2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma»;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.».
1112. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri».
1113. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma».
1114. All'articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: « articoli 6,» sono inserite le seguenti: « comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri,».
1115. Le disposizioni di cui ai commi da 1109 a 1114 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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Sono confermate le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall'1.1.2021.