La Legge di bilancio per il 2026 (art. 1, commi 44-45, Legge 199/2025) ripropone per la seconda volta la possibilità di procedere all’affrancamento straordinario delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (bilancio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), limitatamente all’ammontare ancora esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
La base imponibile è costituita dal valore della riserva al netto dell’imposta sostitutiva già corrisposta in sede di originaria rivalutazione, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 9509/2018; Cass. nn. 11326/2020 e 19772/2020) e dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 6/E/2022, par. 4.7).
L’affrancamento si perfeziona mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, da corrispondere in quattro rate annuali di pari importo, entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi. In assenza di espresse limitazioni normative, appare ammissibile il pagamento anticipato delle rate residue senza applicazione di interessi, in analogia con quanto chiarito dalla Cir. 6/E/2006, par. 6.3.
Nel caso tipico della riserva da rivalutazione affrancata originariamente con imposta sostitutiva del 3%, il vantaggio fiscale consiste nella sostituzione della tassazione ordinaria differenziale del 21% (pari al 24% Ires meno il 3% già assolto) con l’imposta sostitutiva del 10%. Resta esclusa ogni rilevanza ai fini Irap, in applicazione dell’articolo 9, comma 2, del DM 162/2001 e dell’articolo 4, comma 2, del DM 86/2002.
In caso di successiva distribuzione della riserva affrancata, trovano applicazione le regole ordinarie di tassazione dei dividendi, differenziate in funzione del soggetto che effettua la distribuzione e della natura del socio percettore. La disciplina dell’affrancamento, infatti, non introduce alcuna ulteriore agevolazione sul momento distributivo, limitandosi a rimuovere il vincolo di sospensione d’imposta in capo alla società. Così qualora la distribuzione sia effettuata da una società di capitali il socio persona fisica non imprenditore è assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, ai sensi dell’art. 27 del DPR 600/1973 mentre il socio società di capitali beneficia del regime di esclusione parziale dei dividendi previsto dall’art. 89 del TUIR, con imponibilità limitata al 5% del dividendo percepito e tassazione effettiva pari all’1,20% (5% × 24%) e così via.
Qualora invece a distribuire le riserve sia una società di persone o una Srl trasparente (ex artt. 115 e 116 del Tuir) non si genera ordinariamente alcuna tassazione in capo al socio, indipendentemente dalla sua natura soggettiva, in quanto opera il meccanismo di tassazione per trasparenza già avvenuto in sede di imputazione del reddito.
In tali casi, la distribuzione determina esclusivamente una riduzione del costo fiscale della partecipazione, ai sensi dell’art. 68, comma 6, quinto periodo, TUIR, entro il limite degli utili già imputati per trasparenza. Una tassazione può emergere solo nell’ipotesi in cui la distribuzione ecceda il costo fiscale della partecipazione (c.d. sottozero). Tale situazione, tuttavia, si verifica soltanto in ipotesi del tutto particolari, quali, ad esempio, l’acquisto della partecipazione a valori inferiori rispetto al patrimonio netto fiscale ovvero la presenza di agevolazioni fiscali fruite sotto forma di crediti d’imposta. Gli ordinari disallineamenti tra risultato civilistico e risultato fiscale, invece, non assumono rilevanza a tali fini, in considerazione della previsione normativa secondo cui la riduzione del costo fiscale della partecipazione opera “fino a concorrenza degli utili imputati per trasparenza”.
Poiché la grande maggioranza delle riserve in sospensione d’imposta oggi presenti nei bilanci societari è costituita da riserve da rivalutazione (art. 13 Legge 342/2000 e discipline successive) caratterizzate da sospensione d’imposta moderata — e quindi imponibili solo al momento della distribuzione — avrà convenienza ad affrancare chi intende procedere alla distribuzione di riserve ai soci e, contestualmente, non
dispone di riserve di utili o di capitale liberamente distribuibili.
Occorre infatti considerare che il soggetto che dispone di altre riserve distribuibili, in caso di distribuzione, si troverà fiscalmente a imputare l’operazione anzitutto a tali poste, che per la società non generano imposizione, con conseguente rinvio degli effetti fiscali connessi alle riserve in sospensione. Trova infatti applicazione la presunzione assoluta di distribuzione prevista dall’art. 47, comma 1, del Tuir, non
derogata dalla disciplina dell’affrancamento, secondo cui, indipendentemente da quanto stabilito nella delibera assembleare, ai fini fiscali si considerano distribuite prioritariamente le riserve di utili, successivamente le riserve di capitale e solo in via residuale le riserve in sospensione d’imposta. Nell’ambito delle riserve di utili, l’ordine di utilizzo impone dapprima la distribuzione delle riserve formatesi in regime di trasparenza e, successivamente, di quelle ordinarie, secondo i criteri individuati dal DM 23 aprile 2004, emanato per la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del TUIR ma ritenuto applicabile in via analogica anche alle società trasparenti ex art. 5 TUIR.
La presunzione ex art. 47 del Tur opera, tuttavia, esclusivamente in presenza di riserve liberamente disponibili. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 26/E/2004), le riserve indisponibili non assumono rilievo nel meccanismo di priorità fiscale e devono pertanto essere escluse dal conteggio.
RISERVE INDISPONIBILI
Tra le riserve indisponibili, irrilevanti ai fini della presunzione fiscale di distribuzione prevista dall’art. 47, comma 1, TUIR, rientrano in
particolare:
La presunzione di prioritaria distribuzione prevista dall’art. 47 del TUIR non opera in una serie di fattispecie nelle quali manca, in senso proprio, una distribuzione di utili o di riserve ai soci.
FATTISPECIE IN CUI LA PRESUNZIONE NON TROVA APPLICAZIONE
L’affrancamento appare poco opportuno o priva di utilità nelle seguenti situazioni: