Fondi rischi e oneri

Il principio contabile OIC 31 disciplina la rilevazione, valutazione e classificazione dei fondi per rischi e oneri e del trattamento di fine rapporto (TFR) per le società che redigono il bilancio secondo il codice civile.

I Fondi per Rischi e Oneri Rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa o probabile, ma con importo o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’ esercizio.

  • Fondi per rischi: coprono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti, il cui esito dipende da eventi futuri probabili (es. cause in corso, garanzie prestate).
  • Fondi per oneri: riguardano obbligazioni già assunte, di esistenza certa ma stimate nell’ importo (es. manutenzione ciclica, concorsi a premio, recupero ambientale).

L’ accantonamento è iscritto per competenza se il rischio/onere è probabile (più verosimile che il contrario) e l’ammontare è attendibilmente stimabile. Non si iscrivono fondi per rischi generici o per eventi post-chiusura non correlati a situazioni esistenti. La valutazione deve riflettere la miglior stima dei costi necessari alla data di bilancio. Per i fondi oneri con esborso a lungo termine, è possibile tenere conto del fattore temporale (attualizzazione).

Nello Stato Patrimoniale, i fondi sono iscritti nella classe B (B1: quiescenza; B2: imposte; B3: derivati passivi; B4: altri). Nel Conto Economico, gli accantonamenti seguono la classificazione per natura dei costi (prioritariamente classi B, C o D; altrimenti voci B12 o B13).

La Nota Integrativa deve descrivere i criteri di valutazione, le variazioni di consistenza (accantonamenti e utilizzi) e fornire dettagli sulle passività potenziali (anche se solo possibili).

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