IVA AGEVOLATA IN EDILIZIA
CIRCOLARE - Pubblicata il: 05 febbraio 2015 - Da: G. Manzana E. Iori
Quando sia applica l’Iva agevolata in fattura è compito di chi emette la fattura di verificare l’esistenza delle condizioni (pena, in caso di accertamento, l’applicazione dell’Iva ordinaria – attualmente del 22%).
Occorre quindi che ogni volta si applica l’iva agevolata si alleghi alla fattura la documentazione che di seguito si va ad elencare:
IVA AL 4% COSTRUZIONE ABITAZIONI | |
CONDIZIONI | DA ALLEGARE ALLA FATTURA |
Il cliente deve dichiarare (fac-simile 1) e dalla concessione deve risultare che: n l’ abitazione non è di lusso n ha i requisiti prima casa (ovvero lavori resi a imprese che costruiscono immobili per la successiva rivendita) |
1. Fac simile 1 2. Concessione edilizia |
IVA AL 10% COSTRUZIONE ABITAZIONI | |
CONDIZIONI | DA ALLEGARE ALLA FATTURA |
Il cliente deve dichiarare (fac-simile 1) e dalla concessione deve risultare che: n L’abitazione non è di lusso n non ha i requisiti prima casa (ovvero lavori resi a imprese diverse a quelle che costruiscono immobili per la successiva rivendita) |
1. Fac simile 1 2. Concessione edilizia |
IVA AL 10% RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | |
CONDIZIONI | DA ALLEGARE ALLA FATTURA |
Il cliente deve dichiarare (fac-simile 2) e dalla concessione deve risultare che: n Si tratti di un restauro e risanamento conservativo (lett. c) dell’art. 31 della legge n. 457/1978) ovvero ristrutturazione edilizia (lett. d) dell’art. 31 della legge n. 457/1978) |
1. Fac simile 2 2. Concessione edilizia |
IVA AL 10% MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | |
CONDIZIONI | FATTURA |
Il cliente deve dichiarare (fac-simile 3): n Che si tratti di manutenzione ordinaria e straordinaria (lett. a) e b) dell’art. 31 della legge n. 457/1978) n Che si tratti di edifici a prevalente destinazione abitativa (immobili da cat. A1 ad A11 con esclusione dell’A10) |
1. Deve essere allegato il fac-simile 3 2. Porre attenzione alla ripartizione dell’imponibile in caso di beni significativi (vedi dopo) |
Beni significativi
Tutto l’imponibile della fattura è soggetta all’Iva del 10%, a meno che la manutenzione non comporti l’utilizzo di beni significativi DM: 29.12.1999:
• Ascensori e montacarichi;
• Infissi interni ed esterni;
• Caldaie;
• Videocitofoni;
• Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• Sanitari e rubinetterie da bagno;
• Impianti di sicurezza.
In questo caso, se il bene significativo è di importo superiore alla restante parte della fattura, l’Iva agevolata si applica nel seguente modo:
Esempio: - costo caldaia euro 2.000,00 - lavoro euro 1.500,00 nella fattura si dovrà specificare ed applicare l’iva nel seguente modo: - iva la 10% su tutta la parte del lavoro e cioè 1.500,00 - iva al 10% sul costo della caldaia pari alla parte relativa al lavoro e cioè 1.500 - iva al 22% sul restante costo della caldaia e cioè 500,00 |
APPROFONDIMENTO
Nelle costruzioni
• IVA al 4%: sono soggetta all’aliquota del 4% tutte le prestazioni dipendenti da contratto di appalto per la costruzione di fabbricati Legge Tupini resi a imprese che costruiscono immobili per la successiva rivendita (imprese edili) ( voce 39 parte II tabella A allegata al Dpr 633/72)
• Iva al 4%: iva agevolata per tutte le prestazioni dipendenti da contratto di appalto rese al proprietario di abitazione non di lusso e con requisiti di prima casa (voce 39 parte II tabella A allegata al Dpr 633/72)
• Iva al 4%: iva ridotta per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto rivolte all’eliminazione delle barriere architettoniche ( voce 41 ter parte II tabella a al Dpr 633/72)
• Iva al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzioni di case non di lusso o di edifici legge Tupini quando sono effettuati per imprese non costruttrici e che non rivendono.
• Iva al 10%. Per le prestazioni dipendenti da contratto di appalto rese a proprietari, senza requisiti prima casa, per la costruzione di abitazioni non di lusso
• Iva al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzioni di edifici assimilati alla legge Tupini rese a qualsiasi soggetto od impresa di costruzione ( voce 39 parte II tabella A allegata Dpr 633/72)
• Iva al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
LEGGE “TUPINI”- definizione
Legge Tupini (legge 408 del 02.07.1949 art.13): rientrano nei requisiti di edifici Tupini tutte le costruzioni non di lusso che abbiano almeno il 50% della superficie totale fuori terra adibita ad abitazioni e non più del 25% destinato a superficie commerciale.
Nella superficie delle abitazioni si considerano balconi e terrazze.
ABITAZIONI DI “LUSSO”- definizione
Abitazioni di lusso: sono tali quelle che hanno le seguenti caratteristiche di una di quelle 8 categorie sottoelencate: ( D.M. 02.08.1969):
1) abitazioni costruite su aree destinate dagli strumenti urbanistici a ville, parco privato;
2) abitazioni costruite su aree destinate dagli strumenti urbanistici a case unifamiliari con la prescrizioni di lotti non inferiori a 3.000 mq., escluse le zone agricole;
3) abitazioni inserite in fabbricati con cubatura superiore a 2000 metri cubi, su lotti nei quali la cubatura realizzata sia inferiore a 25 metri cubi v.p.p. per ogni 100mq di superfici e asservita;
4) abitazioni unifamiliari con piscina di almeno 80 mq. o di campi da tennis di sup. non inferiore a 650 mq.;
5) case composte di un o più vani costituenti unico alloggio padronale di superficie complessiva superiore a 200 mq. ( esclusi balconi – terrazze- cantine – soffitte –scale –posti auto) e aventi come pertinenza un’area scoperta superiore a 6 volte l’area coperta;
6) singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq. ( esclusi sempre balconi-terrazze-cantine-soffitte-scale –posto macchina);
7) abitazioni facenti parte e costituenti fabbricati esistenti su aree destinate a edilizia residenziale, quando il valore del terreno coperto e di pertinenza supera di 1 volta e mezza il costo della sola costruzione;
8) case o singole unità immobiliari che abbiano 4 caratteristiche , perciò almeno 5, tra quelle sottoelencate:
- superficie utile complessiva: superiore a 160 mq. Esclusi dal computo terrazze e balconi –cantine-soffitte- scale e posti macchina;
- terrazze a livello coperte e scoperte e balconi: quando la loro superficie utile complessiva supera 65 mq. a servizio di una singola unità immobiliare urbana;
- ascensori: quando vi sia più di un ascensore per ogni singola scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di sette piani sopraelevati;
- scala di servizio: quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o incendi;
- montacarichi o ascensori di servizio: quando sono al servizio di meno di 4 piani;
- scala principale: a) con pareti rivestite di materiali per un’altezza sup. a 170 cm. di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato;
- altezza libera del piano: superiore a m. 3.30 salvo che i regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori;
- porte di ingresso: in legno pregiato o massello o lastronato – di legno intagliato , scolpito o intarsiato – con decorazioni pregiate sovrapposte o impresse;
- infissi: in legno pregiato o massello o lastronato – di legno intagliato , scolpito o intarsiato – con decorazioni pregiate sovrapposte o impresse qualora la loro superficie complessiva superi il 50% della superficie totale;
- pavimenti: eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile totale dell’appartamento con materiali pregiati o lavorati in modo pregiato;
- pareti: quando per oltre il 30% della loro superficie complessiva siano eseguiti con materiali e lavori pregiati – rivestite di stoffe o altri materiali pregiati;
- soffitti: se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipindi a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti;
- piscina: coperta o scoperta, in muratura, quando,sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;
- campi da tennis: quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
Nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie
Art.31 legge 457/1978 lettere a – b
Manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture e tutti gli interventi atti a mantenere efficienti gli impianti
Manutenzione straordinaria: rinnovamento e sostituzione di parti anche strumentali, realizzazione e integrazione di servizi igienici il tutto senza mutamento dei volumi, delle superfici e della destinazione d’uso
Queste prestazioni sono normalmente soggette all’aliquota ordinaria del 22%, in alcuni casi si applica l’iva ridotta:
• Iva al 10%: per le prestazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione effettuata su edifici a prevalente destinazione abitativa – immobili da cat. A1 ad A11 con esclusione dell’A10 - ( art.7 della legge 23.12.1999 n.488/99 più volte prorogata e da ultimo dall’art.23-bis decreto legge 355/2003 conv. Legge 47 del 27.02.2004 fino al 31.12.2005).
In questa fattispecie di prestazione vi è una specificazione da fare in quanto normalmente queste prestazioni sono soggette all’iva ordinaria del 22%, ma dalle disposizioni sopra menzionate sono oggi, soggette ad iva ridotta del 10%.
L’iva del 10% però è da applicare solo in parte sulla prestazioni, se nelle stesse vi è compreso un bene significativo. Infatti per i beni significativi l’aliquota ridotta del 10% viene applicata solo sulla parte del valore del bene che corrisponde alla “mano d’opera”.
Nel restauro e risanamento conservativo
Art.31 legge 457/1978 lettera c
voce 127 quaterecies parte III tabella a DPR 633/72
Restauro e risanamento conservaitivo: interventi mirati alla conservazione degli edifici ed assicurare la loro funzionalità: es.consolidamento – ripristino e rinnovo di elementi costitutivi
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
- L’iva ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea
- Tutti i lavori devono essere accompagnati da contratti d’appalto.
- Iva 22%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti.
Nella ristrutturazione edilizia
Art.31 legge 457/1978 lettera d
voce 127 quaterdecies parte III tabella a DPR 633/72
Ristrutturazione edilizia interventi atti alla trasformazione di edifici che non portano comunque alla loro totale demolizione (es: eliminazione – sostituzione - ripristino di elementi costitutivi)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
- L’iva ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea.
- Tutti i lavori devono essere accompagnati da contratti d’appalto.
- Iva 22%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti.
Nella ristrutturazione urbanistica
Art.31 legge 457/1978 lettera e
voce 127 quaterdecies parte III tabella a DPR 633/72
Ristrutturazione urbanistica interventi di sostituzione del tessuto urbanistico edilizio esistente
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.
- L’iva ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea.
- Iva 22%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti.
Nell’eliminazione delle barrire architettoniche
Voce 41ter parte II tabella A DPR 633/72
L’iva per le prestazione atte all’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, effettuate su qualsiasi edifico è nella misura del 4%
Nei subappalti
I subappalti seguono sempre l’aliquota dell’appalto.
ALLEGATI