youtube youtube


IVA AGEVOLATA IN EDILIZIA

circolari

CIRCOLARE - Pubblicata il: 05 febbraio 2015 - Da: G. Manzana E. Iori

Quando sia applica l’Iva agevolata in fattura è compito di chi emette la fattura di verificare l’esistenza delle condizioni (pena, in caso di accertamento, l’applicazione dell’Iva ordinaria – attualmente del 22%).

Occorre quindi che ogni volta si applica l’iva agevolata si alleghi alla fattura la documentazione che di seguito si va ad elencare:

IVA AL 4% COSTRUZIONE  ABITAZIONI
CONDIZIONI DA ALLEGARE ALLA FATTURA

Il cliente deve dichiarare (fac-simile 1) e dalla concessione deve risultare che:

n  l’ abitazione non è di lusso

n  ha i requisiti prima casa (ovvero lavori resi a imprese che costruiscono immobili per la successiva rivendita)

1. Fac simile 1

2. Concessione edilizia

IVA AL 10% COSTRUZIONE ABITAZIONI
CONDIZIONI DA ALLEGARE ALLA FATTURA

Il cliente deve dichiarare (fac-simile 1) e dalla concessione deve risultare che:

n  L’abitazione non è di lusso

n  non ha i requisiti prima casa (ovvero lavori resi a  imprese diverse a quelle che costruiscono immobili per la successiva rivendita)

1. Fac simile 1

2. Concessione edilizia

IVA AL 10% RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
CONDIZIONI DA ALLEGARE ALLA FATTURA

Il cliente deve dichiarare (fac-simile 2) e dalla concessione deve risultare che:

n  Si tratti di un restauro e risanamento conservativo (lett. c) dell’art. 31 della legge n. 457/1978) ovvero ristrutturazione edilizia (lett. d) dell’art. 31 della legge n. 457/1978)

1. Fac simile 2

2. Concessione edilizia

 
IVA AL 10%  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
CONDIZIONI FATTURA

Il cliente deve dichiarare (fac-simile 3):

n  Che si tratti di manutenzione ordinaria e straordinaria (lett. a) e b) dell’art. 31 della legge n. 457/1978)

n  Che si tratti di edifici a prevalente destinazione abitativa (immobili da cat. A1 ad A11 con esclusione dell’A10)

1. Deve essere allegato il fac-simile 3

2. Porre attenzione alla ripartizione dell’imponibile in caso di beni significativi (vedi dopo)

Beni significativi

Tutto l’imponibile della fattura è soggetta all’Iva del 10%, a meno che la manutenzione non comporti l’utilizzo di beni significativi DM: 29.12.1999:

• Ascensori e montacarichi;

• Infissi interni ed esterni;

• Caldaie;

• Videocitofoni;

• Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

• Sanitari e rubinetterie da bagno;

• Impianti di sicurezza.

In questo caso, se il bene significativo è di importo superiore alla restante parte della fattura, l’Iva agevolata si applica nel seguente modo:

Esempio:

- costo caldaia   euro 2.000,00

- lavoro              euro 1.500,00

nella fattura si dovrà specificare ed applicare l’iva nel seguente modo:

- iva la 10% su tutta la parte del lavoro e cioè 1.500,00

- iva al 10% sul costo della caldaia pari alla parte relativa al lavoro e cioè 1.500

- iva al 22% sul restante costo della caldaia e cioè 500,00

APPROFONDIMENTO

Nelle costruzioni

IVA al 4%: sono soggetta all’aliquota del 4% tutte le prestazioni dipendenti da contratto di appalto per la costruzione di fabbricati Legge Tupini resi a imprese che costruiscono immobili per la successiva rivendita (imprese edili) ( voce 39 parte II tabella A allegata al Dpr 633/72)

Iva al 4%: iva agevolata per tutte le prestazioni dipendenti da contratto di appalto rese al proprietario di abitazione non di lusso e con requisiti di prima casa (voce 39 parte II tabella A allegata al Dpr 633/72)

Iva al 4%: iva ridotta per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto rivolte all’eliminazione delle barriere architettoniche ( voce 41 ter parte II tabella a al Dpr 633/72)

Iva al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzioni di case non di lusso o di edifici legge Tupini quando sono effettuati per imprese non costruttrici e che non rivendono.

Iva al 10%. Per le prestazioni dipendenti da contratto di appalto rese a proprietari, senza requisiti prima casa, per la costruzione di abitazioni non di lusso

• Iva al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzioni di edifici assimilati alla legge Tupini rese a qualsiasi soggetto od impresa di costruzione ( voce 39 parte II tabella A allegata Dpr 633/72)

Iva al 10%: per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria

LEGGE “TUPINI”- definizione

Legge Tupini (legge 408 del 02.07.1949 art.13): rientrano nei requisiti di edifici Tupini tutte le costruzioni non di lusso che abbiano almeno il 50% della superficie totale fuori terra adibita ad abitazioni e non più del 25% destinato a superficie commerciale.

Nella superficie delle abitazioni si considerano balconi e terrazze.

ABITAZIONI DI “LUSSO”- definizione

Abitazioni di lusso: sono tali quelle che hanno le seguenti caratteristiche di una di quelle 8 categorie sottoelencate: ( D.M. 02.08.1969):

1) abitazioni costruite su aree destinate dagli strumenti urbanistici a ville, parco privato;

2) abitazioni costruite su aree destinate dagli strumenti urbanistici a case unifamiliari con la prescrizioni di lotti non inferiori a 3.000 mq., escluse le zone agricole;

3) abitazioni inserite in fabbricati con cubatura superiore a 2000 metri cubi, su lotti nei quali la cubatura realizzata sia inferiore a 25 metri cubi v.p.p. per ogni 100mq di superfici e asservita;

4) abitazioni unifamiliari con piscina di almeno 80 mq. o di campi da tennis di sup. non inferiore a 650 mq.;

5) case composte di un o più vani costituenti unico alloggio padronale di superficie complessiva superiore a 200 mq. ( esclusi balconi – terrazze- cantine – soffitte –scale –posti auto) e aventi come pertinenza un’area scoperta superiore a 6 volte l’area coperta;

6) singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq. ( esclusi sempre balconi-terrazze-cantine-soffitte-scale –posto macchina);

7) abitazioni facenti parte e costituenti fabbricati esistenti su aree destinate a edilizia residenziale, quando il valore del terreno coperto e di pertinenza supera di 1 volta e mezza il costo della sola costruzione;

8) case o singole unità immobiliari che abbiano 4 caratteristiche , perciò almeno 5, tra quelle sottoelencate:

- superficie utile complessiva: superiore a 160 mq. Esclusi dal computo terrazze e balconi –cantine-soffitte- scale e posti macchina;

- terrazze a livello coperte e scoperte e balconi: quando la loro superficie utile complessiva supera 65 mq. a servizio di una singola unità immobiliare urbana;

- ascensori: quando vi sia più di un ascensore per ogni singola scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di sette piani sopraelevati;

- scala di servizio: quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o incendi;

- montacarichi o ascensori di servizio: quando sono al servizio di meno di 4 piani;

- scala principale: a) con pareti rivestite di materiali per un’altezza sup. a 170 cm. di media;

b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato;

- altezza libera del piano: superiore a m. 3.30 salvo che i regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori;

- porte di ingresso: in legno pregiato o massello o lastronato – di legno intagliato , scolpito o intarsiato – con decorazioni pregiate sovrapposte o impresse;

- infissi: in legno pregiato o massello o lastronato – di legno intagliato , scolpito o intarsiato – con decorazioni pregiate sovrapposte o impresse qualora la loro superficie complessiva superi il 50% della superficie totale;

- pavimenti: eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile totale dell’appartamento con materiali pregiati o lavorati in modo pregiato;

- pareti: quando per oltre il 30% della loro superficie complessiva siano eseguiti con materiali e lavori pregiati – rivestite di stoffe o altri materiali pregiati;

- soffitti: se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipindi a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti;

- piscina: coperta o scoperta, in muratura, quando,sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;

- campi da tennis: quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

Nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie

Art.31 legge 457/1978 lettere a – b

Manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture e tutti gli interventi atti a mantenere efficienti gli impianti

Manutenzione straordinaria: rinnovamento e sostituzione di parti anche strumentali, realizzazione e integrazione di servizi igienici il tutto senza mutamento dei volumi, delle superfici e della destinazione d’uso

Queste prestazioni sono normalmente soggette all’aliquota ordinaria del 22%, in alcuni casi si applica l’iva ridotta:

Iva al 10%: per le prestazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione effettuata su edifici a prevalente destinazione abitativa – immobili da cat. A1 ad A11 con esclusione dell’A10 - ( art.7 della legge 23.12.1999 n.488/99 più volte prorogata e da ultimo dall’art.23-bis decreto legge 355/2003 conv. Legge 47 del 27.02.2004 fino al 31.12.2005).

In questa fattispecie di prestazione vi è una specificazione da fare in quanto normalmente queste prestazioni sono soggette all’iva ordinaria del 22%, ma dalle disposizioni sopra menzionate sono oggi, soggette ad iva ridotta del 10%.

L’iva del 10% però è da applicare solo in parte sulla prestazioni, se nelle stesse vi è compreso un bene significativo. Infatti per i beni significativi l’aliquota ridotta del 10% viene applicata solo sulla parte del valore del bene che corrisponde alla “mano d’opera”.

Nel restauro e risanamento conservativo

Art.31 legge 457/1978 lettera c

voce 127 quaterecies parte III tabella a DPR 633/72

Restauro e risanamento conservaitivo: interventi mirati alla conservazione degli edifici ed assicurare la loro funzionalità: es.consolidamento – ripristino e rinnovo di elementi costitutivi

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.

- L’iva ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea

- Tutti i lavori devono essere accompagnati da contratti d’appalto.

- Iva 22%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti.

Nella ristrutturazione edilizia

Art.31 legge 457/1978 lettera d

voce 127 quaterdecies parte III tabella a DPR 633/72

Ristrutturazione edilizia interventi atti alla trasformazione di edifici che non portano comunque alla loro totale demolizione (es: eliminazione – sostituzione - ripristino di elementi costitutivi)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.

- L’iva ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea.

- Tutti i lavori devono essere accompagnati da contratti d’appalto.

- Iva 22%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti.

Nella ristrutturazione urbanistica

Art.31 legge 457/1978 lettera e

voce 127 quaterdecies parte III tabella a DPR 633/72

Ristrutturazione urbanistica interventi di sostituzione del tessuto urbanistico edilizio esistente

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica godono dell’iva ridotta del 10% per qualsiasi edificio su cui viene effettuata la prestazione e cioè: abitazioni – uffici – capannoni – immobili artistici.

- L’iva ridotta del 10% è la norma e non una riduzione una tantum o momentanea.

- Iva 22%: iva ordinaria sulla prestazione dei professionisti.

Nell’eliminazione delle barrire architettoniche

Voce 41ter parte II tabella A DPR 633/72

L’iva per le prestazione atte all’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, effettuate su qualsiasi edifico è nella misura del 4%

Nei subappalti

I subappalti seguono sempre l’aliquota dell’appalto.

ALLEGATI

Fac simile 1 – Iva agevolata al 4% o 10%

Fac simile 2 - Iva al 10 per cento per interventi di restauro e risanamento conservativo e gli Interventi di ristrutturazione edilizia (lett. c) e d), art. 31, primo comma L. 457/1978)

Fac simile 3 - Iva al 10 per cento per interventi manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 7, comma 1, lettera b), della legge 488/1999) 

La cessione d'azienda 

 

di Giacomo Manzana
Anno: 2020

La scissione d'azienda 

 

di Giacomo Manzana
Anno: 2020

LIBRI

Come difendersi dal fisco

Come difendersi dal fisco

di Giacomo Manzana

Tassazione operazioni con l'estero

Tassazione operazioni con l'estero

di Elena Iori, Giacomo Manzana

Guida alla revisione legale

Guida alla revisione legale

di Giacomo Manzana

PROSSIMI EVENTI

Nessun evento trovato
 ROVERETO

Via Santa Maria, 55 
38068 Rovereto (TN)
T 0464.420613 - F 0464.458657
studio@manzana.it

 VERONA

Viale del Lavoro, 33 
37135 Verona (VR)
T 045.8201986 - F 045.509627
verona@moassociati.it

  MILANO

Via M. Pagano, 67  
20145 Milano (MI)
T 02.4813821 - F 02.48197197
milano@moassociati.it

Questo sito utilizza cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Per maggiori informazioni: privacy policy.

  Accetti di proseguire la navigazione?