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CESSIONI E PRESTAZIONI CON IL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT

circolari

CIRCOLARE - Pubblicato il: 06 aprile 2021 - Da: G. Manzana E. Iori

Cessioni e prestazioni con il Regno Unito dopo la Brexit

A seguito della fuoriuscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'UE, è necessario rivedere la "classificazione" delle operazioni poste in essere tra soggetti italiani / UE e soggetti UK, e conseguentemente il trattamento IVA ed i relativi adempimenti connessi, tenendo anche conto degli accordi presi / protocolli concordati tra UE e UK nell'iter di ratifica della c.d. "Brexit".

In linea generale, a decorrere dall'1.1.2021, va considerato che le operazioni tra soggetti UE e UK sono "condizionate" dal fatto che i soggetti UK vanno ora considerati extraUE e pertanto assume rilevanza la "barriera doganale".

Quanto previsto dall'Accordo stipulato il 24.12.2020 è applicato in via provvisoria dall'1.1 al 30.4.2021, in attesa che si completi l'iter di approvazione da parte di tutti gli organi comunitari preposti.

Si evidenzia che Gran Bretagna e Irlanda del Nord non hanno condiviso appieno tutti gli aspetti derivanti dalla fuoriuscita dall'UE.

In particolare, ai fini IVA in esame, va considerato che nell'ambito dei citati accordi è previsto che l'Irlanda del Nord:

- resta soggetta alla normativa IVA dell'UE per le cessioni / acquisti di beni. A tal fine è stato introdotto il nuovo Codice ISO"XI" da utilizzare in sede di compilazione delle fatture riferite alle operazioni con soggetti passivi di tale Stato nonché dei mod. INTRA;

- applica la normativa prevista per le operazioni extraUE per le prestazioni di servizi.

CESSIONI / ACQUISTI DI BENI

Come sopra evidenziato, a decorrere dall'1.1.2021 per le transazioni di beni tra Stati UE / Italia e UK tornano ad assumere rilevanza le barriere doganali.

Conseguentemente le cessioni / acquisti di beni tra soggetti italiani e soggetti UK (con esclusione dell'Irlanda del Nord):

•           non possono più essere considerate operazioni intraUE e pertanto non trovano più applicazione le disposizioni di cui al DL n. 331/93;

•           devono essere considerate esportazioni / importazioni e quindi va fatto riferimento a quanto disposto in merito dal DPR n. 633/72.

Ciò comporta la modifica del regime IVA applicabile come di seguito riepilogato.

CESSIONI DI BENI

Regime IVA fino al 31.12.2020

ANTEBrexit (*)

Regime IVA dall'1.1.2021

POSTBrexit

Tra soggetti IVA (B2B)

Cessione intraUE

non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93

Esportazione

non imponibile

ex art. 8, DPR n. 633/72

A privati

(B2C)

Cessione "interna"

soggetta ad IVA in Italia

  • se non è stata superata la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di identificazione in UK
  • se il cedente non ha scelto di identificarsi in UK

Cessione intraUE

non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93

  • se è stata superata la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di identificazione in UK
  • se il cedente ha scelto di identificarsi in UK

(*) Tale regime continua ad essere applicabile, anche nel 2021, per le cessioni di beni effettuate in Irlanda del Nord.

Sia le fatture non imponibili ex art. 41, DL n. 331/93 (fino al 2020) che quelle ex art. 8, DPR n. 633/72 (dal 2021) concorrono alla formazione del plafond a disposizione degli "esportatori abituali".

ACQUISTI DI BENI

Regime IVA fino al 31.12.2020

ANTEBrexit (*)

Regime IVA dall'1.1.2021

POSTBrexit

Tra soggetti IVA (B2B)

Acquisto intraUE

imponibile IVA con applicazione del reverse charge ex art. 38, DL n. 331/93

Importazione

imponibile IVA in Italia

ex art. 67, DPR n. 633/72

Da parte di privati italiani (B2C)

Acquisto fuori campo IVA in Italia

(è soggetto ad IVA in UK)

  • se non è stata superata la soglia oltre la quale per il cedente UK scatta l'obbligo di identificarsi in Italia
  • se il cedente UK non ha scelto di identificarsi in Italia

Acquisto "interno"

soggetto ad IVA in Italia

  • se è stata superata la soglia oltre la quale per il cedente UK scatta l'obbligo di identificarsi in Italia
  • se il cedente UK ha scelto di identificarsi in Italia

(*) Tale regime continua ad essere applicabile, anche nel 2021, per gli acquisti di beni effettuati in Irlanda del Nord.

ADEMPIMENTI

Il diverso regime IVA applicabile sopra riportato comporta la modifica delle modalità di certificazione delle cessioni / acquisti effettuati nonché dei relativi adempimenti da assolvere, come di seguito esposto.

CESSIONI DI BENI

Adempimenti fino al 31.12.2020

ANTE Brexit (*)

Adempimenti dall'1.1.2021

POST Brexit

Tra soggetti IVA

(B2B)

  • emissione fattura non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93
  • presentazione mod. INTRA-1bis
  • presentazione "esterometro" (non richiesta se emessa fattura elettronica)
  • espletamento formalità doganali (dichiarazione di esportazione, bolletta doganale, ecc.)
  • emissione fattura non imponibile IVA ex art. 8, DPR n. 633/72
  • no presentazione "esterometro" (l'operazione è documentata da bolletta doganale)
 

A privati UK

(B2C)

  • emissione fattura imponibile IVA se cessione interna + presentazione "esterometro" (non richiesta se emessa fattura elettronica)
  • emissione fattura non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93 se identificazione UK + presentazione mod. INTRA-1bis

(*) Per le cessioni di beni effettuate in Irlanda del Nord continuano ad essere richiesti tali adempimenti anche nel 2021. In particolare a decorrere dall'1.1.2021 per le cessioni di beni in tale Stato va utilizzato il nuovo Codice ISO "XI" come indicato dall'Agenzia delle Dogane nella Determinazione 15.2.2021, n. 46832/RU.

ACQUISTI DI BENI

Adempimenti fino al 31.12.2020

ANTE Brexit (*)

Adempimenti dall'1.1.2021

POST Brexit (**)

Tra soggetti IVA

(B2B)

  • integrazione con IVA della fattura ricevuta e annotazione della stessa nel registro degli acquisti e in quello delle fatture emesse
  • presentazione mod. INTRA-2bis
  • presentazione "esterometro" (non richiesta se emesso documento elettronico)
  • espletamento formalità doganali per l'immissione in libera pratica / commercio nell'UE di beni provenienti da Stati extraUE (dichiarazione doganale, assolvimento dazi / IVA in Dogana, ecc.)
  • annotazione bolletta doganale nel registro degli acquisti
  • no presentazione "esterometro" (l'operazione è documentata da bolletta doganale)
 

(*) Per gli acquisti di beni effettuati in Irlanda del Nord continuano ad essere richiesti tali adempimenti anche nel 2021 e a tal fine va utilizzato il nuovo Codice ISO "XI" come indicato dall'Agenzia delle Dogane nella Determinazione 15.2.2021, n. 46832/RU.

(**) I n base agli accordi UK / UE:

•           i beni provenienti dall'UK sono immessi in libera pratica in UE a dazi agevolati;

•           non sono più considerate valide le autorizzazioni doganali relative alle garanzie globali rilasciate ai soggetti UK in qualità di operatori stabiliti nel territorio doganale UE.

CESSIONI IN CORSO AL MOMENTO DEL PASSAGGIO

Con riferimento alle cessioni di beni il cui trasporto / spedizione è iniziato prima del 31.12.2020 ed è terminato nel 2021, il citato Accordo stipulato tra le parti prevede che:

•           la cessione / acquisto si considera un'operazione intraUE;

•           è comunque necessario il passaggio in Dogana per la verifica del transito di beni il cui trasporto / spedizione è iniziato nel 2020 al fine di classificarne correttamente la natura (intraUE o extraUE).

PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE" RESE / RICEVUTE

Il regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi è influenzato in maniera meno impattante dalla qualifica dell'UK come Stato extraUE in considerazione del fatto che, per la generalità delle prestazioni trova applicazione l'art. 7-ter, DPR n. 633/72 in base al quale per le prestazioni di servizi "generiche":

•           tra soggetti IVA (B2B), rileva lo Stato di stabilimento del committente;

•           a favore di soggetti privati (B2C), rileva lo Stato di stabilimento del prestatore;

ferme restando le deroghe previste per le specifiche fattispecie disciplinate dai successivi artt. da 7-quater a 7-octies.

Come in passato, infatti, una prestazione di servizi "generica" resa da un soggetto IVA italiano:

•           ad un soggetto IVA UK, è senza IVA in Italia, in quanto la stessa assume rilevanza IVA in UK, che rappresenta il luogo di stabilimento del committente;

•           ad un soggetto privato UK, è soggetta ad IVA in Italia, luogo di stabilimento del prestatore.

PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE" RESE

Regime IVA fino al 31.12.2020

ANTE Brexit

Regime IVA dall'1.1.2021

POST Brexit

Tra soggetti IVA (B2B)

Non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72

(rilevanza IVA in UK - luogo di stabilimento del committente)

A privati UK (B2C)

Soggetta ad IVA in Italia (luogo di stabilimento del prestatore)

ex art. 7-ter, DPR n. 633/72

PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE" RICEVUTE

Regime IVA fino al 31.12.2020

ANTE Brexit

Regime IVA dall'1.1.2021

POST Brexit

Tra soggetti IVA

(B2B)

Soggetta ad IVA in Italia (luogo di stabilimento del committente) ex art. 7-ter, DPR n. 633/72

A privati italiani

(B2C)

Non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72

(rilevanza IVA in UK - luogo di stabilimento del prestatore)

Come sopra evidenziato, con riferimento alle prestazioni di servizi rese / ricevute l'Irlanda del Nord è considerata extraUE come l'UK e pertanto anche alle prestazioni rese / ricevute da soggetti di tale Stato trova applicazione quanto sopra esposto.

ADEMPIMENTI

Benché il regime IVA applicabile risulti di fatto invariato, la qualifica di soggetto extraUE del prestatore / committente UK comporta delle modifiche nelle modalità di certificazione e negli adempimenti da assolvere per il soggetto Italiano, anche per le prestazioni di servizi, come di seguito riportato.

PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE" RESE

Adempimenti fino al 31.12.2020

ANTE Brexit

Adempimenti dall'1.1.2021

POST Brexit

Tra soggetti IVA

(B2B)

  • emissione fattura senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, con dicitura applicazione "inversione contabile"
  • presentazione mod. INTRA-1quater
  • presentazione "esterometro" (non richiesta se emessa fattura elettronica)
  • emissione fattura senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, con dicitura "non soggetta"
  • presentazione "esterometro" (non richiesta se emessa fattura elettronica)
 

A privati UK

(B2C)

PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE" RICEVUTE

Adempimenti fino al 31.12.2020

ANTE Brexit

Adempimenti dall'1.1.2021

POST Brexit

Tra soggetti IVA

(B2B)

  • integrazione con IVA della fattura ricevuta e annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti in applicazione del reverse charge ex art. 17, DPR n. 633/72
  • presentazione mod. INTRA-2quater
  • presentazione "esterometro" (non richiesta se emessa fattura elettronica)
  • emissione autofattura e annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti in applicazione del reverse charge ex art. 17, DPR n. 633/72
  • presentazione "esterometro" (non richiesta se emesso documento elettronico - TD17)
 

Si rammenta che in caso di emissione della fattura per operazioni con soggetti non residenti:

•           nel campo "Codice destinatario" va indicato "XXXXXXX";

•           nella Sezione "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", va indicato, rispettivamente:

o          a campo "IdPaese" il codice dello Stato estero (espresso secondo lo standard ISO);

o          a campo "IdCodice" il valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui SdI non effettua controlli di validità), sia per clienti esteri soggetti IVA che per consumatori finali esteri (il campo "CodiceFiscale" non va compilato);

•           il campo "CAP" va compilato con "00000".

IDENTIFICAZIONE IVA DIRETTA / RAPPRESENTANTE FISCALE

In applicazione delle disposizioni ordinariamente previste, il passaggio dell'UK tra gli Stati extraUE comporterebbe anche il venir meno della possibilità di procedere con l'identificazione diretta ai fini IVA:

•           in UK per un operatore italiano;

•           in Italia per un operatore UK.

Nei rapporti tra Stati UE ed extraUE, infatti, se un'operatore intende / deve avere una posizione IVA nello Stato estero, è necessario provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.

Con riferimento alla situazione in esame va tuttavia considerato che l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 1.2.2021, n. 7/E, ha previsto che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono mantenere / accedere all'identificazione diretta IVA in Italia al fine di assolvere / esercitare i relativi obblighi / diritti.

RIMBORSO IVA ESTERA

Il citato Accordo prevede che rimane ancora in essere la possibilità di presentare istanza di rimborso dell'IVA assolta nel 2020 nello Stato estero, al ricorrere delle condizioni previste in ambito comunitario, mediante il portale elettronico, entro il 31.3.2021:

•           per il soggetto italiano / UE che ha effettuato nel 2020 acquisti in UK;

•           per il soggetto UK che ha effettuato nel 2020 acquisti in Italia / UE.

CONTRIBUTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN COMPENSAZIONE FISCALE

circolari

CIRCOLARE - Pubblicato il: 18 settembre 2020 - Da: G. Manzana E. Iori

 

In data 11 settembre 2020 sono state deliberate le modifiche ai “criteri e modalità per l’applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale”, che disciplinano gli interventi previsti dalla legge provinciale n. 6/1999 e dall’articolo 4 della legge provinciale 3/2020, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale n. 14/2014.

Le tipologie di aiuto individuate dalla norma sono le seguenti:

1. INVESTIMENTI FISSI

2. INTERNAZIONALIZZAZIONE

3. SERVIZI DI CONSULENZA

4. COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE

5 INVESTIMENTI E CONSULENZE VOLTE AD ADEGUARE L’IMPRESA ALLE ESIGENZE DEL COVID-19

Di seguito, per ciascuna tipologia, si riportano delle indicazioni di sintesi riguardo: le iniziative ammissibili, la misura e i limiti dell’agevolazione e le spese ammissibili.

1.INVESTIMENTI FISSI

1.1 Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti volti alle seguenti iniziative:

a) miglioramento della qualità della struttura aziendale;

b) acquisto di autoveicoli aziendali sostitutivi di altri autoveicoli rottamati o incrementativi del parco veicoli;

c) miglioramento delle condizioni di lavoro;

d) installazione di sistemi di videosorveglianza antirapina;

e) investimenti mobiliari ed eventuali opere immobiliari accessorie;

f) accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga;

g) acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli;

h) installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete.

1.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile

a) spesa minima ammissibile: a partire da euro 10.000 (in base al n. di addetti e alla tipologia di investimento);

b) spesa massima ammissibile: euro 300.000,00;

c) misura del contributo: 15%.

1.3 Spese ammissibili ad agevolazione

Per gli investimenti immobiliari le spese relative a:

- opere immobiliari inerenti la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici;

- installazione di impianti connessi agli immobili o alle opere agevolabili;

- opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di impianti;

- opere di recinzione e di sistemazione delle aree;

- opere o investimenti immobiliari e impianti in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente;

-investimenti immobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;

-opere o impianti in comunione con altri soggetti o su beni immobili di proprietà di altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente, per l’accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;

-spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti.

Per gli investimenti mobiliari le spese relative a:

-mobili e arredi;

-Macchinari, attrezzature ed impianti produttivi;

-impianti di tipo non immobiliare;

-macchinari d'ufficio;

-sistemi informatici hardware e software;

-carrelli elevatori, trasportatori o trattori, destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree attrezzate;

-mezzi d'opera e macchine operatrici, diversi da quelli indicati alla lettera b.6), soltanto se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente;

-autoveicoli, così come indicati in determinate fattispecie;

-investimenti mobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;

-autoveicoli elettrici o ibridi plug-in di prima immatricolazione;

-motoveicoli e i ciclomotori elettrici di prima immatricolazione;

-motoveicoli, autoveicoli e ciclomotori di prima immatricolazione;

-modifica dell'alimentazione di autoveicoli a motore endotermico, anche non di prima immatricolazione;

-colonnine di ricarica.

2. INTERNAZIONALIZZAZIONE

2.1 Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:

a) manifestazioni fieristiche internazionali;

b) missioni aziendali all'estero e azioni di incoming;

c) servizi specialistici;

d) progetti di marketing internazionale;

e) strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione dell’emergenza COVID;

f) realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e rappresentanza nel mercato estero extra Ue.

2.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile

Tipologia di iniziativa

Spesa minima

ammissibile

Spesa massima

ammissibile

Misura contributo

(percentuale di

agevolazione)

Manifestazioni fieristiche internazionali

3.000,00 euro 100.000,00 euro 50%

Missioni aziendali all’estero e azioni di incoming

5.000,00 euro 100.000,00 euro Paesi extra UE: 30%

Servizi specialistici

5.000,00 euro 80.000,00 euro

a) Paesi extra UE: 50%

b) Paesi UE: 50%

Progetti di marketing internazionale 5.000,00 euro 100.000,00 euro Paesi extra UE: 50%

Strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in

ragione dell’emergenza COVID

2.000 euro 15.000 euro 80%

Strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in

ragione dell’emergenza COVID

2.000 euro 15.000 euro 80%

2.3 Spese ammissibili ad agevolazione:

Per le manifestazioni fieristiche internazionali le seguenti voci di spesa:

- affitto area;

- allestimento stand;

- trasporto merci e allestimenti;

- assistenza esterna stand;

- spese per la predisposizione di materiali promozionali e cataloghi in lingua straniera;

Per le missioni aziendali all'estero e azioni di incoming le seguenti voci di spesa:

-vitto, viaggio e alloggio all'estero del personale addetto alle vendite a favore di potenziali clienti

nelle missioni all'estero o nelle fiere internazionali;

-vitto, viaggio e alloggio del personale addetto agli acquisti di potenziali imprese clienti in visita

agli stabilimenti produttivi in Trentino (incoming);

-campagne pubblicitarie nei Paesi esteri funzionali alle missioni aziendali

-spese per la predisposizione di materiali promozionali e cataloghi in lingua straniera anche digitali

Per i servizi specialistici almeno due delle seguenti voci:

-analisi della concorrenza (elenco dei primi tre concorrenti e caratteristiche della loro offerta sul

mercato estero);

-analisi del posizionamento del prodotto o del servizio sul mercato estero obiettivo, evidenziando i punti di forza e di debolezza (swot analysis) del prodotto/servizio rispetto a quelli offerti dalla concorrenza;

-analisi delle barriere all’entrata (fisiche, tecnologiche, legali ecc.);

-analisi dei canali distributivi potenziali distinguendo tra quelli off e on line;

-analisi del mercato potenziale in termini di fatturato conseguibile dall’impresa, compatibilmente

con la propria dimensione operativa e finanziaria.

-certificazioni e omologazioni necessarie per la commercializzazione in paesi esteri intendendo

sia le eventuali spese di consulenza, per l’adeguamento del prodotto o del servizio agli standard previsti, sia il costo della certificazione o dell’omologazione;

-servizi di supporto giuridico - amministrativo alla contrattazione all’estero per la commercializzazione di prodotti o servizi.

Per i progetti di marketing internazionale che prevedono “servizi specialistici” e almeno due delle seguenti voci:

-descrizione del piano di marketing in fasi e individuazione degli strumenti per la realizzazione di ciascuna fase (marketing mix);

-individuazione del timing e della durata di ciascuna sua fase;

-quantificazione e reperimento delle risorse finanziarie ed eventualmente di quelle umane necessarie per la realizzazione del piano in ciascuna sua fase (business plan);

-analisi di compatibilità dei finanziamenti per la realizzazione del piano con l’equilibrio finanziario e commerciale dell’azienda;

-individuazione degli obiettivi di fatturato per 5 anni dall’attivazione del piano.

Per gli strumenti innovativi per la gestione della partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione dell’emergenza covid le seguenti voci di spesa:

-la progettazione e realizzazione di portali ed altri ambienti web in inglese e multilingue, che consentano la presenza virtuale dell'impresa alla fiera;

- prodotti digitali di promozione commerciale realizzati in inglese o nella lingua del paese in cui ha luogo la manifestazione/fiera internazionale e che consentano la presenza virtuale dell'impresa alla stessa.

Per la realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e di rappresentanza nel mercato estero extra ue le seguenti voci di spesa relative all'avvio di una struttura espositiva, di promozione e di rappresentanza nel mercato estero extra UE:

- affitto della struttura espositiva;

- mobili e arredi;

- attrezzature;

- consulenze e assistenza tecnica;

- spese di traduzione per materiali promozionali relativi all'attivazione delle strutture;

- servizi di trasporto e similari connessi al trasporto di campionari utilizzati e dei prodotti esposti;

- assicurazione della struttura espositiva.

3. SERVIZI DI CONSULENZA

3.1 Sono ammissibili ad agevolazione i servizi di consulenza acquisiti per le seguenti iniziative:

a) innovazione;

b) nuove tecniche di organizzazione dell’attività d’impresa per il miglioramento della produttività;

c) certificazioni aziendali;

d) progetti pilota in campo ambientale;

e) indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico;

f) utilizzo di tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

g) realizzazione di progetti di aggregazione (contratti di rete);

h) attività di messa efficienza energetica e diagnosi energetica;

i) progetti di natura strategica.

3.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile

a) spesa minima ammissibile: euro 5.000,00;

b) spesa massima ammissibile: euro 100.000,00;

c) misura del contributo: 35%.

3.3 Spese ammissibili ad agevolazione

Per l’innovazione, i servizi acquisiti per:

- l’innovazione di prodotto;

- il design di prodotto;

- l’innovazione di processo;

- l’innovazione nelle strategie, anche organizzative, dell'impresa, compresa quella finalizzata alla conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare, a condizione che sia acquisto il primo certificato Family Audit di cui alla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).

Per le nuove tecniche di organizzazione dell’attività d’impresa per il miglioramento della

produttività, i servizi acquisiti per:

-l’introduzione in azienda di tecniche di organizzazione ispirate al principio della qualità totale come il Kaizen e la “quality function deployment”.

Per le certificazioni aziendali, i servizi acquisiti per:

- il rilascio di certificazioni da organismi di certificazione accreditati;

- servizi di consulenza sostenuti per ottenere le certificazioni di cui al precedente punto per:

I. sistemi di qualità aziendale;

II. qualità di prodotto;

III. compatibilità ambientale ed etica;

IV. sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro.

- il rilascio di certificazioni in coerenza con i seguenti standard:

I. definiti dal Green Building Council (c.d. certificazioni leed) a condizione che le consulenze siano prestate da professionisti accreditati leed (Leed Accredited Professional);

II. certificazione ARCA - Architettura Comfort Ambiente - promossa dalla Provincia autonoma di Trento, nei limiti indicati al successivo comma 4.

Per i progetti pilota in campo ambientale, i servizi acquisiti per:

-la realizzazione di iniziative pilota promosse anche congiuntamente da più imprese destinate all'adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale;

-l'adozione di standard operativi in materia di prevenzione e riduzione di rifiuti, in coerenza con la normativa e gli indirizzi fissati dalla Provincia;

-il conseguimento di marchi certificati da soggetti indipendenti, quali Ecoristorazione Trentino ed Ecoacquisti Trentino.

Per le indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico, i servizi acquisiti per:

- analisi dei canali distributivi;

- analisi del posizionamento aziendale;

- analisi del prodotto;

- analisi della segmentazione di mercato;

- studio e progettazione di campagne pubblicitarie e materiale promozionale nei limiti di cui

al successivo comma 5;

- progettazione di piani di marketing operativo e strategico;

- progettazione e realizzazione di siti internet funzionali alla commercializzazione telematica di beni e servizi (inclusi i servizi personalizzati di booking).

Per l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, i servizi acquisiti per:

- favorire la diffusione di tali tecnologie;

- attività di consulenza in ambito di big-data, cyber security e digitalizzazione;

- attività di consulenza per la creazione - strutturazione di canali vendita on-line.

Per la realizzazione di progetti di aggregazione (contratti di rete), i servizi acquisiti per:

- la realizzazione di progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall’articolo 3, comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

Per l’attività di messa efficienza energetica e la diagnosi energetica, i servizi acquisiti per:

- le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito, a condizione che siano stipulati i contratti medesimi.

Per i progetti di natura strategica, i servizi acquisiti per:

- intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato. Sono in ogni caso esclusi da tali servizi quelli di ordine fiscale, amministrativo o civilistico.

4. COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE

4.1 Sono ammissibili ad agevolazione le iniziative riguardanti percorsi di formazione realizzati con contratto di apprendistato formativo

4.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile

limite massimo annuale, per ciascun apprendista, pari a euro 2.000,00

4.3 Spese ammissibili ad agevolazione

-Le spese ammissibili devono riferirsi a periodi di contratto di apprendistato formative realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

-L'agevolazione può essere richiesta per ogni singolo apprendista. Per lo stesso apprendista è possibile presentare più domande consecutive negli anni.

-L'attività ammissibile ad agevolazione deve prevedere, per ciascun apprendista, un contratto di apprendistato formativo di durata minima di almeno sei mesi, anche frazionabile con più contratti stagionali.

5. INVESTIMENTI E CONSULENZE VOLTE AD ADEGUARE L’IMPRESA ALLE ESIGENZE DEL COVID-19 33

5.1 Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:

a) investimenti per l’acquisto di attrezzature e interventi volti a contrastare e contenere ildiffondersi del virus COVID -19;

b) investimenti per l’acquisto di strumenti e applicativi per smart working;

c) consulenze volte ad ampliare la diffusione dello smart working e che contemporaneamente

introducano innovazioni nei modelli organizzativi sul piano lavorativo per rendere lo stesso strumento efficace e sostenibile;

d) consulenze per l’implementazione di modelli organizzativi e produttivi volti a contrastare il

diffondersi del virus COVID-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di distanziamento sociale.

5.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile

a) spesa minima ammissibile: da euro 5.000 a euro 50.000 in base al n. di addetti e di iniziativa;

b) spesa massima ammissibile: da euro 100.000 a 300.000,00 in base alla tipologia di iniziativa;

c) misura del contributo: da 30% al 45% in base alla tipologia di iniziativa.

5.3 Spese ammissibili ad agevolazione

Per gli investimenti immobiliari:

- opere immobiliari inerenti l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici;

- installazione di impianti connessi agli immobili o alle opere di cui al precedente punto;

- opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di impianti;

- opere di recinzione e di sistemazione delle aree;

- opere o investimenti immobiliari e impianti in comunione con altri soggetti per la quota

rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente;

- investimenti immobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;

- opere o impianti in comunione con altri soggetti o su beni immobili di proprietà di altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente, per l’accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download);

- spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti;

Per gli investimenti mobiliari quelle relative a:

- mobili e arredi;

- macchinari e attrezzature;

- impianti di tipo non immobiliare;

- macchinari d'ufficio;

- sistemi informatici hardware e software;

- investimenti mobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;

Per le consulenze quelle relative all'acquisizione di servizi per:

- ampliare la diffusione dello smart working e che contemporaneamente introducano innovazioni nei modelli organizzativi sul piano lavorativo per rendere lo stesso strumento efficace e sostenibile;

- implementare modelli organizzativi e produttivi volti a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di distanziamento sociale.

 

 

 

 

 

 

 

 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: COMUNICAZIONE ALL'ENEA

circolari

CIRCOLARE - Pubblicato il: 20 dicembre 2018 - Da: G. Manzana E. Iori

 

Per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019; per quelli dal 22 novembre in poi (a regime), entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA1 le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus). A tal fine l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all’obbligo.

Elenco lavori

L’elenco dei lavori da comunicare è nella «Guida rapida» dell’Enea e include il cambio delle finestre, i pannelli fotovoltaici e la contabilizzazione del calore, ma anche l’acquisto di elettrodomestici abbinato a lavori edili.

 

Componenti e tecnologie

 

 

Tipo di intervento

 

 

Strutture edilizie

  • Riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • Riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • Riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno.

 

Infissi

  • Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi.

Impianti tecnologici

  • Installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • Sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • Sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • Microcogeneratori(Pe<50kWe);
    • Scaldacqua a pompa di calore;
    • Generatori di calore a biomassa;
    • Installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
    • Installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
    • Installazine di impianti fotovoltaici.

 

Elettrodomestici (*)

(solo se collegati ad un intervento di recupero edilizio a decorrere dal

1.1.2017

  • Forni
  • Frigoriferi
  • Lavastoviglie
  • Piani cottura elettrici
  • Lavasciuga
  • Lavatrici

(*) Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A

Sito

Il sito per la registrazione è: http://ristrutturazioni2018.enea.it.

L’enea ha messo a disposizione una guida consultabile all’indirizzo http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf

Tempi

Il sito dell’Enea è online dal 21 novembre, e i dati vanno trasmessi entro 90 giorni da fine lavori. Visti i tempi lunghi per l’approdo online, c’è una sorta di rimessione in termini:

-          per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019;

-          per quelli finiti dal 22 novembre in poi, si contano di volta in volta i 90 giorni.

Come per l’ecobonus, la “fine lavori” coincide con il collaudo (o certificazione di fine lavori o dichiarazione di conformità). Sarà questa anche la data che l’amministratore dovrà prendere come riferimento per le opere in condominio, a prescindere dal pagamento delle quote dei singoli condòmini e del saldo al fornitore.

Compilazione

Per la maggior parte degli interventi, le informazioni richieste sono molto semplici. Prendiamo le finestre, che proprio dal 1° gennaio hanno visto ridursi al 50% la detrazione dell’ecobonus e che quindi – in molti casi – sono state eseguite con il 50% edilizio standard. Oltre ai dati generali sull’edificio e al titolo di possesso, la superficie complessiva di vetri e telaio è l’unico dato da inserire “a campo libero”. Mentre per gli altri elementi obbligatori la compilazione online è guidata da menu a tendina che consentono di scegliere il tipo di telaio e il tipo di vetro, prima e dopo i lavori, e il «Confine», cioè lo spazio delimitato dalle finestre.
È solo facoltativa, invece, la trasmittanza, cioè l’indicatore dell’efficienza della finestra (che è invece obbligatoria nella pratica online per l’ecobonus). I contribuenti non dovranno dare la caccia alla certificazione dei produttori degli infissi.
Per i pannelli fotovoltaici, invece, basta la potenza di picco, e poi si può scegliere da due menu l’installazione e l’esposizione. Un po’ più complessi i dati richiesti per le pompe di calore. Per nessuno degli interventi, comunque, serve l’importo speso. 

serramenti e infissi

Dati obbligatori

Inserimento a campo libero:

  • Superficie complessiva di telaio e vetro oggetto dei lavori 

Inserimento guidato (menu a tendina):

  • Tipologia di telaio esistente prima dell’intervento
  • Tipologia di vetro o pannello di riempimento preesistente
  • Tipologia di telaio dopo l’intervento
  • Tipologia di vetro o pannello di riempimento post-intervento Confine

Dati facoltativi

  • Trasmittanza del nuovo infisso 

caldaie a condensazione

Dati obbligatori

Inserimento a campo libero: 

  • Potenza utile nominale del nuovo generatore 

Inserimento guidato (menu a tendina):

  • Destinazione e alimentazione 
  • Classe del dispositivo di termoregolazione evoluto 
  • Dati facoltativi
  • Potenza utile nominale del generatore sostituito 
  • Rendimento termico utile al 100% della potenza nominale 
  • Efficienza energetica del riscaldamento d’ambiente 
  • Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua +
  • Classe di efficienza stagionale 

pompe di calore

Dati obbligatori

Inserimento a campo libero: 

  • Potenza termica utile della pompa di calore 
  • Cop (coefficiente di prestazione) 
  • Superficie utile riscaldata 

Inserimento guidato (menu a tendina):

  • Tipo di generatore sostituito Ambiente esterno/interno 
  • Tipo di pompa di calore 

Dati facoltativi

  • Potenza utile nominale del generatore sostituito 
  • Potenza elettrica assorbita Eer (indice di efficenza energetica) 
  • Gue (gas utilization efficiency) 

fotovoltaico

Dati obbligatori

Inserimento a campo libero: 

  • Potenza di picco dell’impianto fotovoltaico 

Inserimento guidato (menu a tendina):

  • Punto di installazione dell’impianto fotovoltaico (tetto piano, tetto a falda, facciata verticale)
  • Esposizione dell’impianto fotovoltaico (Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ovest, Ovest, Nord-Ovest)

Dati facoltativi

  • Inclinazione dell’impianto (in gradi) 

Mancato invio
Secondo le indicazioni date alla presentazione del sito, il mancato invio non fa perdere il diritto alla detrazione (diversamente dall’ecobonus). E, in effetti, l’omissione non è citata tra le cause di decadenza nella «Guida alle ristrutturazioni» delle Entrate. La lettura delle norme di legge potrebbe far sorgere qualche dubbio (si veda Il Sole 24 Ore del 24 novembre2018). Comunque, se l’invio fosse a pena di decadenza, si potrebbe rimediare con la remissione in bonis, pagando una sanzione di 250 euro e inviando i dati all’Enea entro prima scadenza di dichiarazione dei redditi (il 31 ottobre 2019  per i lavori del 2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETRAIBILITA' DELL'IVA

circolari

CIRCOLARE - Pubblicato il: 12 dicembre 2019 - Da: G. Manzana E. Iori

 

REGOLE GENERALI DI DETRAIBILITA’ DELL’IVA

  • ai sensi dell’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72:

- il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA;

- il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto;

  • ai sensi dell’art. 25, comma 1, DPR n. 633/72:

­  il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:

  • ­ anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
  • ­ comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno;
  • come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:

- presupposto (sostanziale) dell’effettuazione  dell’operazione; 

- presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.

Di conseguenza, il diritto alla detrazione decorre dal momento in cui in capo all’acquirente / committente si verificano i suddetti 2 requisiti (ferma restando la necessità di provvedere all’annotazione della fattura nel registro degli acquisti) e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno;

  • l’art. 14, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”,ha aggiunto un nuovo periodo all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base al quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tale nuova previsione non è applicabile ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.

Applicando quanto sopra esposto alle fatture emesse nell’ultima parte del 2019, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, risulta determinante la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente / committente, ed in particolare se quest’ultima è ricevuta nel 2019 ovvero nel 2020.

Le previsioni prescindono dal formato, cartaceo / elettronico, con il quale la fattura è stata emessa.

1)FATTURE EMESSE E RICEVUTE NEL 2019 Se la fattura è stata emessa e ricevuta entro il 31.12.2019, l’imposta può essere detratta:

  • con la liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2019 (cir. 14/E/2019), previa annotazione nel registro degli acquisti;

ovvero

  • con la dichiarazione IVA relativa al 2019 (mod. IVA 2020). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2020 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019.

 2)FATTURE EMESSE NEL 2019 E RICEVUTE NEL 2020 Come sopra evidenziato, nei casi in cui l’emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione (all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98) in base alla quale è possibile detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Conseguentemente, se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2019) è ricevuta l’anno successivo (2020), l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2020). In altre parole, se la fattura è stata emessa a dicembre 2019 ma è acquisita dall’acquirente / committente a gennaio 2020, l’imposta può essere detratta:

  • con la liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre (da effettuare, rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2020) o dei mesi / trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti;

ovvero, da ultimo,

  • con la dichiarazione IVA relativa al 2020 (mod. IVA 2021). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2021 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2020.

Tale impostazione, peraltro, ha effetti anche sulle liquidazioni Iva dei mesi successivi, in quanto una fattura 2019 ricevuta e registrata ad esempio il 5 marzo 2020 non potrà concorrere a formare la liquidazione Iva di febbraio 2020, bensì il diritto alla detrazione potrà essere esercitato solo con la liquidazione di marzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMBORSO O COMPENSAZIONE IVA TRIMESTRALE

circolari

CIRCOLARE - Pubblicato il: 06 novembre 2018 - Da: G. Manzana E. Iori

I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.

A differenza del rimborso annuale, in sede di richiesta del rimborso o della compensazione trimestrale non è ammesso il riporto del credito da periodi precedenti: pertanto nel modello si espone solo il credito maturato nel periodo.

Inoltre, in sede di conteggio dei dati relativi al trimestre non è ammesso il computo, a incremento del credito, di eventuali versamenti mensili d’imposta effettuati nel periodo.

Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):

  1. dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
  2. dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
  3. dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
  4. dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
  5. dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.

La determinazione dei requisiti deve sussistere nel singolo trimestre oggetto del rimborso, mentre il rimborso (o la compensazione) può essere ottenuto contabilizzando solo il credito maturato nel periodo e non può comprendere il recupero del credito sorto nel periodo o nei periodi precedenti.

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La cessione d'azienda 

 

di Giacomo Manzana
Anno: 2020

La scissione d'azienda 

 

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Anno: 2020

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