COMPENSO AMMINISTRATORI
CIRCOLARE - Pubblicato il: 7 gennaio 2014 - Da: G. Manzana E. Iori
RIFERIMENTI: Artt. 50, 51 e 95, TUIR
Circolari Agenzia Entrate 18.6.2001, n. 57/E, 6.7.2001, n. 67/E e 12.12.2001, n. 105/E
In base al principio di cassa allargato (meglio specificato sotto) i compensi da riconoscere all’amministratore (al pari di quanto succede per i dipendenti) erogati entro il 12 gennaio 2014, sono deducibili per la società già nel 2013.
Pertanto, chi non avesse ancora provveduto al pagamento dei compensi agli amministratori del 2013 (o anni precedenti) e intendesse effettuarlo, tenga conto che:
- Se il pagamento viene effettuato entro il 12 gennaio 2014, la deducibilita’ di tale costo è nel 2013
- Se il pagamento viene effettuato dopo il 12 gennaio 2014, nel periodo d’imposta in cui erogato.
Il principio di cassa allargato per la società
Per la società sono deducibili nel 2013 i compensi dei collaboratori per prestazioni rese nel corso del 2013, ancorché pagati nel 2014 o in anni successivi.
A tale regola si affianca un’eccezione, limitatamente ai compensi degli amministratori per i quali rileva il principio di cassa. Infatti, ai sensi dell’art. 95, comma 3, TUIR: “i compensi spettanti agli amministratori … sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.”
Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2001, n. 57/E, la finalità del citato art. 95 è quello di “far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante”.
Quindi, per mantenere la simmetria tra l’anno di tassazione per l’amministratore e l’anno di deducibilità per il committente, è riconosciuta anche alla società l’applicazione del principio di cassa “allargata”, in modo tale che i compensi corrisposti entro il 12.1 siano deducibili nell’anno precedente se relativi a prestazioni rese in tale periodo.
I compensi degli amministratori erogati dopo il 12.1.2014, sono deducibili dal reddito 2014 della società, anche se riferiti a prestazioni rese nel 2013.
Il principio di cassa allargato per l’amministratore
Ai sensi dall’art. 51, comma 1, TUIR, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente: “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.”
Conseguentemente, con riferimento al 2013, il reddito di un amministratore è costituito dalla seguente somma:
COMPENSI PERCEPITI DALL’1.1 AL 31.12.2013
+
COMPENSI PERCEPITI ENTRO IL 12.1.2014
RIFERITI A PRESTAZIONI RESE NEL 2013
c.d. principio di cassa allargato
Va sottolineato che, secondo quanto chiarito dall’INPS nella Circolare 8.1.2002, n. 10 e ribadito nella Circolare 30.1.2003, n. 21, l’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali. Pertanto, i compensi riferiti a prestazioni rese nel 2013 e pagati entro il 12.1.2014 sono assoggettati alle aliquote previdenziali in vigore nel 2013.
I compensi riferiti alle prestazioni rese in un determinato periodo d’imposta e corrisposti dopo il 12 gennaio dell’anno successivo seguono la regola generale in base alla quale la tassazione delle somme avviene nell’anno in cui le stesse sono percepite.
Quindi, se le somme in esame (relative a prestazioni del 2013) sono corrisposte dopo il 12.1.2014, per l’amministratore costituiscono reddito 2014.