LO SPLIT PAYMENT
CIRCOLARE - Pubblicato il: 9 febbraio 2015 - Da: G. Manzana E. Iori
Con il D.Lgs. n. 175/2014, è stato introdotto il c.d. “split payment” in base al quale l’IVA (a debito) viene versata direttamente all’Erario dall’Ente pubblico destinatario della fattura per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”.
Nello specifico l’art. 17-ter “attua una peculiare tipologia di «split payment» in base al quale … [viene] accreditato al fornitore … il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura. Tale imposta … [viene] sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario”.
Soggetti Interessati:
L’applicazione del nuovo metodo in esame interessa le fatture emesse nei confronti dei seguenti soggetti:
- Stato;
- Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica;
- Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;
- CCIAA;
- Istituti universitari;
- ASL ed enti ospedalieri;
- Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza.
A seguito dell’introduzione dell’art. 17-ter, non è quindi più applicabile l’esigibilità differita dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici ivi richiamati. Di conseguenza è venuta meno anche la possibilità di optare per l’esigibilità “immediata” dell’IVA da parte del cedente / prestatore.
Per consentire al cedente / prestatore la corretta contabilizzazione dell’operazione (il credito v/clienti deve corrispondere al totale fattura al netto dell’IVA a debito che non sarà incassata) è possibile riportare “in diminuzione” l’importo dell’imposta a carico dell’Ente pubblico.
Operazioni Escluse
Sono escluse dall'applicazione del metodo in esame le operazioni:
- in cui l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta. Lo split payment non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti a reverse charge (contabile ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72);
- da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”. L’Agenzia ha chiarito che tale espressione fa riferimento anche ai soggetti che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto. Di conseguenza è possibile affermare che i lavoratori autonomi non sono interessati dallo split payment.
Contenuto della fattura emessa dal cedente/prestatore
Il Decreto in esame specifica che il cedente / prestatore deve emettere fattura contenente “l’evidenziazione dell’imposta” e la dicitura “scissione dei pagamenti”. Le fatture in esame vanno annotate nel registro delle fatture emesse / corrispettivi, “senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica”.
Si ritiene che, per
consentire al cedente / prestatore la corretta contabilizzazione dell’operazione (il credito v/clienti deve corrispondere al totale fattura al netto dell’IVA a debito che non sarà incassata), sia possibile riportare “in diminuzione” l’importo dell’imposta a carico dell’Ente pubblico. Inoltre, come desumibile dal citato Comunicato stampa poiché l’esigibilità dell’IVA è legata al comportamento dell’Ente, non dovrebbe essere necessario indicare in fattura che trattasi di operazione con “IVA ad esigibilità differita”.
Esempio:
La Alfa srl (soggetto mensile) deve fatturare una cessione nei confronti del Comune di Verona (imponibile € 40.000).
Nella fattura, emessa in data 30.1.2015, oltre a riportare l’IVA addebitata al cliente, va indicato che trattasi di un’operazione con “scissione dei pagamenti”.
L’IVA a debito non dovrà essere considerata dalla società in sede di determinazione del saldo della liquidazione periodica IVA. All’atto del pagamento il Comune verserà alla società soltanto l’ammontare dell’imponibile (€ 40.000).
Contabilizzazione:
Fattura di Vendita
(D) CREDITO V/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 48.800,00
(A) RICAVO 40.000,00
(A) IVA C/SPLIT PAYMENT 8.800,00
Giroconto
(D) IVA C/SPLIT PAYMENT 8.800,00
(A) CREDITO V/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 8.800,00
Incasso Fattura
(D) C/C BANCARIO 40.000,00
(A) CREDITO V/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 40.000,00
Decorrenza dello Split Payment
Va evidenziato innanzitutto che il nuovo metodo, sopra esaminato, non è previsto dalla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva n. 2006/112/CE, per cui l’applicazione dello stesso è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione in deroga da parte dell’UE, così come previsto dall’art. 395 della Direttiva.
Come sopra accennato le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili “alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015”. Di conseguenza è confermata la non applicabilità del nuovo metodo di versamento dell’IVA alle fatture emesse fino al 31.12.2014.
Fatture emesse fino al 31.12.2014 | ||
Pagamento effettuato entro il 31.12.2014 | IVA a debito in capo al fornitore (concorre al saldo della liquidazione effettuato periodica) | |
Pagamento effettuato dall’1.1.2015 |
Fatture emesse dall’1.01.2015 |
Iva non corrisposta al fornitore ma versata all’Erario dall’Ente pubblico |
Infine si rammenta che il comma 2 dell’art. 9 del Decreto in esame dispone che:
“Fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni … sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015”.
Rimborso Del Credito Iva “In Via Prioritaria”
I soggetti che effettuano abitualmente operazioni assoggettate allo split payment potrebbero trovarsi nella condizione di dover gestire rilevanti crediti iva, pertanto, a partire dal 2015 potranno richiederne il rimborso. Dalla richiesta relativa al primo trimestre 2015 sono ammessi al rimborso del credito IVA in via prioritaria “per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’articolo 17-ter …, effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso”.
Sanzioni in capo all’Ente Pubblico
A seguito dello splittamento dell’obbligo di versamento dell’IVA in capo all’Ente pubblico il comma 633, Finanziaria 2015, prevede in caso di omesso / ritardato versamento dell’imposta l’applicazione della sanzione del 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97.
Promemoria
In materia di rapporti con la pubblica amministrazione si ricorda che con la legge 13.8.2010, n. 136, sono variate le regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3) ed in particolare il comma 1 prevede che: “gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva … alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati”.
In aggiunta a quanto sopra, il comma 2 estende l’obbligo di tracciabilità ai pagamenti di dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi ricompresi nelle spese generali, e a quelli riferiti all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, che devono essere eseguiti tramite c/c dedicato anche con mezzi finanziari diversi dal bonifico bancario o postale, purché siano in grado di garantire la piena tracciabilità.
Le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari interessano, quindi gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese e i concessionari di finanziamenti pubblici.
I contratti che rientrano nell’ambito di tale obbligo sono:
1. contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
2. concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex art. 30, D.Lgs. n. 163/2006, c.d. “Codice dei contratti pubblici”;
3. contratti di partenariato pubblico / privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
4. contratti di subappalto / subfornitura;
5. contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.
Il c/c dedicato deve essere utilizzato per i pagamenti eseguiti:
• dalla stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore;
• dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti;
• dai subcontraenti nei confronti di altri operatori economici.
Tutte le operazioni riferite alla commessa pubblica devono transitare su un c/c dedicato.
I c/c dedicati alle commesse pubbliche possono essere utilizzati anche per operazioni diverse dal contratto a cui sono dedicati. Così ad esempio, un’impresa che esercita la propria attività nell’ambito dell’edilizia privata può usare il c/c dedicato ad un appalto pubblico anche per eseguire operazioni relative alla costruzione di un edificio privato.
Per il c/c dedicato può essere utilizzato anche un c/c già esistente, purché conforme alle condizioni normative previste.