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FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI: ASPETTI PRATICI

circolari

CIRCOLARE - Pubblicato il: 15 ottobre 2018 - Da: G. Manzana E. Iori

La Legge n. 205/2017 ha introdotto l’obbligo generalizzato dal 1 gennaio 2019 della fattura elettronica per tutte le operazioni rilevanti ai fini via (quindi cessioni di beni e prestazioni di servizi) fra soggetti identificati ai fini IVA in Italia esercenti imprese, arti o professioni sia che si tratti di cessionario/committente business (Business-to-Business o B2B) sia che si tratti di privato (Business-to-Consumer o B2C).

L’obbligo è anticipato al 1 luglio 2018 per le cessioni di carburante per motori (ma non quelle presso impianti autostradali) e le prestazioni nell’ambito di subappalti pubblici.

Sono esonerati i soggetti minimi e i forfetari.

L’obbligo di utilizzare la fattura elettronica implica che le fatture cartacee non saranno più ammesse per le operazioni nazionali e si considereranno come non emesse, esponendo i cedenti/prestatori nonché i cessionari/destinatari a rilevanti sanzioni (Fatture emesse dal 90% al 180% dell’IVA; Fatture ricevute il 100% dell’IVA).

Le fatture cartacee saranno ancora ammesse per le operazioni con soggetti non residenti. Tali operazioni dovranno essere segnalate all’Agenzia Entrate mediante un’apposita comunicazione transfrontaliera mensile (spesometro mensile 2019 per operazioni con l’estero). Tale adempimento si potrà comunque evitare inviando la fattura elettronica unitamente alla cartacea anche per tali operazioni (soluzione consigliata).

La fattura elettronica è un documento:

- emesso e ricevuto in formato elettronico;

- creato esclusivamente in formato XML (eXtensible Markup Language);

- conforme alle specifiche tecniche stabilite dalle autorità competenti;

- firmato digitalmente con una firma elettronica qualificata;

- recante una marca temporale;

- conservato digitalmente (conservazione sostitutiva).

La fattura elettronica deve essere trasmessa dal cedente prestatore ovvero da un intermediario, attraverso la piattaforma informatica denominata Sistema di Interscambio (SdI), gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Può avvenire mediante (i) Pec (ii) Servizi informatici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate (iii) appositi software (web service e FTP).

La fattura elettronica è controllata dal SdI che, in date situazioni potrebbe prevederne lo scarto ovvero prevedere in capo al cedente/prestatore un obbligo di inoltre al proprio cessionario/committente con modalità diverse rispetto all’SdI. La fattura elettronica scartata dal SdI si considera non emessa: si dovrà quindi provvedere al ri-invio nel termine di 5 giorni.

La fattura elettronica è recapitata dal SdI al cessionario/committente ovvero a un suo intermediario mediante (i) Pec (ii) appositi software (web service e FTP).

Al committente/prestatore non è richiesto di effettuare alcuna comunicazione (ovvero inviare la fattura) al cessionario/committente; fa eccezione:

- cessionario/committente privato ovvero minimo ovvero forfetario ovvero produttore agricoltore

- l’eventuale impossibilità di consegna della fattura al cessionario/committente da parte dell’SdI in quanto in questi casi il cedente/prestatore è tenuto inviargli tempestivamente la fattura per vie diverse dal SdI (vale a dire in formato cartaceo o digitale quale Pdf).

Per permettere il recapito della fatturazione elettronica occorre definire il proprio indirizzo telematico, vale a dire l’indirizzo presso il quale si ritiene venga recapitato da parte dell’SdI la fattura.

L’indirizzo telematico è rappresentato

1)            dall’indirizzo Pec, ovvero, in caso di utilizzo di appositi software (web service e FTP)

2)            dal codice destinatario. Il codice destinatario è il codice di 7 caratteri alfanumerici che deve essere richiesto dal gestore del software (web service e FTP).

Ancorché non obbligatorio, è alquanto opportuno che l’indirizzo telematico venga preventivamente comunicato

1)            all’Agenzia delle entrate (mediante il c.d. servizio di registrazione). Il contribuente potrà provvedervi direttamente mediante le proprie credenziali Fisconline ovvero avvalendosi di un intermediario.

2)            Ai propri fornitori in forma libera i quali lo indicheranno nel campo “Codice Destinatario” della fattura. In allegato si riporta un fac-simile di lettera di comunicazione.

La comunicazione dell’indirizzo telematico mediante il servizio di registrazione può essere modificato in qualunque momento da parte del contribuente.

In caso di discordanza tra l’indirizzo telematico in dicato dal fornitore in fattura e quanto indicato dal contribuente all’Agenzia delle entrate mediante il servizio registrazione, prevale la comunicazione fatta all’Agenzia, nel senso che l’Agenzia provvederà ad inviare le fatture all’indirizzo telematico comunicatole mediante il servizio registrazione.

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