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AGEVOLAZIONI IPER E SUPER AMMORTAMENTO

circolari

CIRCOLARE - Pubblicato il: 24 ottobre 2018 - Da: G. Manzana E. Iori

Con la proroga dell’agevolazione della finanziaria per il 2018 (Legge 205/2017) per beneficiare degli iper ammortamenti gli investimenti devono essere effettuati entro il entro il 31.12.2018 oppure entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i super ammortamenti gli investimenti devono essere effettuati entro il entro il 31.12.2018 oppure entro il 30/06/2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Chi intende avvalersi dell’agevolazione deve prestare attenzione alla formalizzazione delle condizioni previste dalla norma vale a dire:

Ordine: entro il 31 dicembre 2018 deve essere accettato l’ordine dal fornitore o, in generale, stipulato un accordo contrattuale vincolante che ha ad oggetto l’investimento. Non è richiesta alcuna formalità (quindi va bene l’ordinaria prassi in uso nell’impresa) e non è richiesta la data certa: certo è che contratto scritto e data certa sono da preferire.

Acconto: 20% del costo risultante dal contratto. Si potrà decidere anche dopo il 31 dicembre 2018 di avvalersi di una società di leasing (risoluzione 132/E/2017). In caso di acconto che a consuntivo si dimostra inferiore al 20% del prezzo finale (per revisione prezzo o per altre cause) l’importo coperto dall’acconto resta agevolabile, mentre non lo sarà l’eccedenza. Ad esempio, con un ordine a fine 2018 per 100mila euro e acconto versato di 20mila euro, la iper-deduzione su 100mila è comunque valida anche se il costo finale sale, nel 2019, a 120mila euro, rendendo l’acconto inferiore al 20%. In questo senso si è espressa l’Agenzia nel corso del videoforum del Sole 24 Ore del 24 maggio 2018.

Termine di effettuazione dell’investimento. Entro il 30 giugno 2019 per il superammortamento e 31 dicembre 2019 per l’iperammortamento. Rileva la consegna o spedizione per le compravendite; l’ultimazione per gli appalti. Non serve che entro tale data il bene sia entrato in funzione e neppure, per l’iperammortamento, che sia realizzata l’interconnessione e redatta la perizia (tali condizioni rileveranno per l’individuazione del periodo d’imposta di avvio dell’agevolazione. Quindi, se il bene è consegnato nel 2019, ma entra in funzione e viene interconnesso nel 2020, la deduzione 150% (che partirà dal 2020) è garantita.

Periodo dell’agevolazione. Dall’entrata in funzione del bene per il maxiammortamento. Per l’iper ammortamento serve: (i) l’entrata in funzione (da cui decorre l’ammortamento fiscale) (ii) l’interconnessione alla rete di gestione (iii) la perizia giurata ovvero l’attestato di conformità (o l’autocertificazione per beni di costo inferiore a 500 mila euro) con l’analisi tecnica.

- La perizia asseverata e giurata deve essere consegnata all’impresa con data certa (plico raccomandato senza busta o Pec) entro il periodo in cui si beneficia dell’agevolazione (potrebbe essere giurata anche successivamente – Ris. 152/E/2017).

- La perizia giurata deve, tra le altre cose, (i) verificate i requisiti tecnici del bene (ii) dare evidenza dell’intervenuta entrata in funzione del bene e (iii) dare evidenza dell’intervenuta interconnessione.

- E’ possibile dividere i momenti: in un primo momento vengono verificati i requisiti tecnici del bene mentre in un secondo viene verificato il buon esito dell’avvenuta interconnession” (Cir. 4/E/2017).

- Qualora il periodo d’imposta dell’interconnessione intervenga in un periodo successivo a quello di entrata in funzione del bene è possibile usufruire, sussistendone i requisiti, del maxi ammortamento dall’entrata in funzione, dell’iper ammortamento dal periodo d’imposta dell’interconnessione.

- Qualora la redazione della perizia sia effettuata in un esercizio successivo a quello di interconnessione, l’agevolazione non viene meno, ma semplicemente si produce un semplice slittamento temporale nel momento di avvio della fruizione dell’Iper ammortamento (Ris. 27/E/2018). In pratica, nell’anno di entrata in funzione e interconnessione, l’impresa stanzierà in dichiarazione il 30%, mentre dall’anno della perizia si passerà al 150%, applicando il coefficiente di ammortamento alla differenza tra l’iper complessivo (150% del costo) e quanto dedotto come superammortamento nel primo esercizio. Deducendo, dunque, alla fine del periodo di ammortamento, l’intero 150% del costo dell’investimento.

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