DETRAIBILITA' DELL'IVA
CIRCOLARE - Pubblicato il: 12 dicembre 2019 - Da: G. Manzana E. Iori
REGOLE GENERALI DI DETRAIBILITA’ DELL’IVA
- ai sensi dell’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72:
- il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA;
- il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto;
- ai sensi dell’art. 25, comma 1, DPR n. 633/72:
il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:
- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno;
- come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:
- presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
- presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.
Di conseguenza, il diritto alla detrazione decorre dal momento in cui in capo all’acquirente / committente si verificano i suddetti 2 requisiti (ferma restando la necessità di provvedere all’annotazione della fattura nel registro degli acquisti) e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno;
- l’art. 14, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”,ha aggiunto un nuovo periodo all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base al quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tale nuova previsione non è applicabile ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.
Applicando quanto sopra esposto alle fatture emesse nell’ultima parte del 2019, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, risulta determinante la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente / committente, ed in particolare se quest’ultima è ricevuta nel 2019 ovvero nel 2020.
Le previsioni prescindono dal formato, cartaceo / elettronico, con il quale la fattura è stata emessa.
1)FATTURE EMESSE E RICEVUTE NEL 2019 Se la fattura è stata emessa e ricevuta entro il 31.12.2019, l’imposta può essere detratta:
- con la liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2019 (cir. 14/E/2019), previa annotazione nel registro degli acquisti;
ovvero
- con la dichiarazione IVA relativa al 2019 (mod. IVA 2020). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2020 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019.
2)FATTURE EMESSE NEL 2019 E RICEVUTE NEL 2020 Come sopra evidenziato, nei casi in cui l’emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione (all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98) in base alla quale è possibile detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Conseguentemente, se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2019) è ricevuta l’anno successivo (2020), l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2020). In altre parole, se la fattura è stata emessa a dicembre 2019 ma è acquisita dall’acquirente / committente a gennaio 2020, l’imposta può essere detratta:
- con la liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre (da effettuare, rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2020) o dei mesi / trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti;
ovvero, da ultimo,
- con la dichiarazione IVA relativa al 2020 (mod. IVA 2021). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2021 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2020.
Tale impostazione, peraltro, ha effetti anche sulle liquidazioni Iva dei mesi successivi, in quanto una fattura 2019 ricevuta e registrata ad esempio il 5 marzo 2020 non potrà concorrere a formare la liquidazione Iva di febbraio 2020, bensì il diritto alla detrazione potrà essere esercitato solo con la liquidazione di marzo.