CONTINUITA' AZIENDALE NELLA RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE
ARTICOLO - Pubblicato il: 15 aprile 2010 - Da: G. Manzana E. Iori
Nell’ambito della valutazione, una trattazione a parte merita la valutazione della continuità aziendale (c.d. going concern).
Secondo il principio di revisione n. 570, il revisore, dopo avere svolto le procedure ritenute necessarie, aver ottenuto tutte le informazioni richieste ed avere esaminato il possibile effetto dei piani predisposti dalla direzione e di ogni altro elemento rilevante, deve decidere se gli interrogativi sollevati relativamente alla prospettiva della continuità aziendale sono stati risolti in modo soddisfacente (in merito si veda quanto detto trattando del controllo sul bilancio).
Nella valutazione della continuità aziendale il revisore deve tenere in considerazione:
Indicatori finanziari:
• perdite ricorrenti
• squilibrio finanziario
• bassa rotazione magazzino
Indicatori gestionali
• emorragia dirigenti
• perdita maggior fornitore
Indicatori altri
• azioni dei creditori
• bassa propensione alla capitalizzazione
Piani della direzione
• dismissioni cespiti non strategici
• piani di finanziamento e ristrutturazione debito
• aumenti di capitale
Altre indagini
• fatti dopo chiusura dell’esercizio
• esame bilanci intermedi
• dichiarazioni della direzione
<…>
<…>
Da tale analisi il revisore determina:
- la sussistenza o meno requisito continuità
- gli effetti sul bilancio.
Il revisore può giudicare:
a) presente il presupposto di continuità aziendale;
b) dubbio il presupposto di continuità aziendale;
c) assente il presupposto della continuità aziendale.
A) PRESENTE IL PRESUPPOSTO DI CONTINUITÀ’ AZIENDALE
Il revisore, se ritiene vi sia una sufficiente ed appropriata evidenza che il presupposto della continuità aziendale é appropriato, emette un giudizio positivo senza rilievi o richiami di informativa.
Se a giudizio del revisore, il presupposto della continuità aziendale é appropriato perché vi sono elementi correttivi, in particolare piani della direzione per azioni future, il revisore deve considerare le informazioni evidenziate al riguardo in bilancio.
Le situazioni che si possono presentare sono:
- 1) informazioni riportate in bilancio ed i piani predisposti dalla Direzione fanno ritenere di potere superare le momentanee difficoltà finanziarie. In questo caso il revisore esprime un giudizio positivo senza rilievi e, se ritenuto opportuno, può aggiungere un richiamo di informativa;
- 2) le informazioni ritenute necessarie non sono riportate in bilancio nonostante il revisore abbia acquisito sufficienti elementi probativi per concludere che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato. In questo caso il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi o un giudizio negativo per carenza di informativa.
B) DUBBI SUL PRESUPPOSTO DI CONTINUITÀ’ AZIENDALE
Il revisore, nei casi in cui ritiene che vi siano dubbi sulla continuità aziendale può riscontrare le seguenti differenti situazioni:
- 1) sussistono margini di dubbio sulla continuità aziendale, ma gli elementi raccolti attestano che le prospettive di riuscire a superare le situazioni di crisi, ancorché incerte nel loro esito finale, si fondano su ragionevoli presupposti.
- Ad esempio, quando la continuità aziendale é legata a decisioni che gli enti finanziatori devono assumere aderendo o meno a piani di ristrutturazione/consolidamento dei crediti vantati nei confronti dell’azienda e tali piani siano costruiti sulla base di ragionevoli presupposti;
- 2) sussistono margini di dubbio sulla continuità aziendale e gli elementi raccolti attestano che le prospettive di riuscire a superare le situazioni di crisi, ancorché incerte nel loro esito finale, si fondano su presupposti fortemente opinabili.
- Ad esempio, nel caso precedente, qualora i piani si basino su prospettive scarsamente condivisibili da parte del revisore e forse anche degli enti finanziatori.
- In entrambe le situazioni il revisore deve valutare se il bilancio:
- - descriva adeguatamente le condizioni principali che provocano l’insorgere di dubbi circa la capacità dell’impresa di continuare l’attività nel prevedibile futuro;
- - indichi che vi sono significativi dubbi che l’impresa possa continuare come azienda in funzionamento e quindi sia in grado di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività nel normale corso della propria gestione;
- - indichi che non sono incluse rettifiche relative alla realizzabilità ed alla classificazione delle attività o all’importo e alla classificazione delle passività che possono essere necessarie se l’impresa non é in grado di continuare in funzionamento.
- Le sopraindicate situazioni possono determinare l’emissione dei seguenti giudizi:
- Nel primo caso:
- - qualora l’informativa fornita dagli amministratori sia considerata adeguata il revisore esprime un giudizio positivo senza rilievi ma dovrà aggiungere un richiamo di informativa;
- - qualora l’informativa fornita non sia considerata adeguata, il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi o un giudizio negativo per mancanza d’informativa;
- Nel secondo caso:
- - qualora l’informativa fornita dagli amministratori sia considerata adeguata il revisore dovrà dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio;
- - qualora l’informativa non sia considerata adeguata dovrà esprimere un giudizio negativo.
C) ASSENTE IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE
Nel caso in cui il revisore giudichi che l’impresa non sia in grado di continuare la propria attività nel prevedibile futuro si possono presentare due casi:
1. gli amministratori hanno redatto il bilancio sul presupposto della continuità aziendale;
2. gli amministratori hanno redatto il bilancio senza il presupposto della continuità aziendale.
Un caso di redazione del bilancio in assenza del presupposto di continuità si presenta, ad esempio, quando la data di riferimento del bilancio sia antecedente ad una deliberazione di avvio di procedure liquidatorie ed il bilancio venga redatto successivamente a tale delibera.
Le sopraindicate situazioni possono determinare l’emissione dei seguenti giudizi:
- nel primo caso se il revisore considera che il risultato dell’inappropriato presupposto della continuità aziendale utilizzato nella preparazione del bilancio é così significativo da rendere il bilancio stesso inattendibile, deve rilasciare un giudizio negativo;
- nel secondo caso se il revisore considera che i criteri utilizzati consentono di rendere il bilancio attendibile può rilasciare un giudizio positivo aggiungendo un richiamo di informativa.