IL DIRITTO DI COMUNICARE CONSIDERAZIONI ED ECCEZIONI AL PVC
ARTICOLO - Pubblicato il: 1 luglio 2016 - Da: G. Manzana E. Iori
Il disposto del co. 7 dell’art. 12, l. 212/2000 attribuisce al contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione con l’amministrazione finanziaria, il diritto di comunicare osservazioni, considerazioni, eccezioni e richieste agli uffici finanziari entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica.
A fronte di tale diritto del contribuente, l’Ufficio ricevente ha due obblighi:
- attendere il decorso del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso d’accertamento;
- valutare le eventuali osservazioni espresse dal contribuente.
In merito a tali aspetti si veda quando viene detto dopo.
La finalità di tale disposizione è quella di imporre all’ufficio accertatore un’attività di lettura critica del processo verbale e, ove necessario, ad intervenire con l’integrazione delle risultanze acquisite.
Il diritto del contribuente di esporre considerazioni ed eccezioni, da far risultare nel processo verbale finale di constatazione, era previsto già dalle norme che regolavano l’attività di verifica, ma lo statuto compie un nuovo passo in avanti, partendo dalla considerazione secondo la quale, durante la notifica del verbale, il contribuente non sempre dispone del necessario tempo e, soprattutto, non ha la necessaria lucidità e serenità nel valutare i rilievi mossi e, conseguentemente, esprimere le sue eccezioni.
L’intervento del contribuente, da attuarsi con rilievi e osservazione, è aspetto delicato e di particolare importanza per due ordini di motivi.
Il primo trova fondamento in quanto previsto dalla Corte di Cassazione, Sez. trib., 26 gennaio 2004, nella sentenza n. 1286, la quale ha stabilito che la partecipazioni alle operazioni di verifica senza contestazioni, vale a dire senza rilievi e osservazioni prodotte dal contribuente nella fase finale della verifica, equivale sostanzialmente alla accettazione della stessa e dei loro risultati. Non occorre per questo un’accettazione espressa, ma soltanto la mancanza di contestazioni, in quanto, sostiene la Corte, se il contribuente avesse avuto qualcosa da constatare alle operazioni di verifica, che concernevano, vale inteso, la materialità dei fatti e non considerazioni tecniche o giuridiche, il contribuente avrebbe dovuto, e potuto fornire immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso e pretendere che le proprie contestazioni fossero riportato nel verbale.
Il secondo riguarda il diritto del contribuente a partecipare al procedimento. La legge n. 241 del 1990 — che all'articolo 9, rubricato "Intervento nel procedimento", sancisce come “qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento” e all'articolo 10, rubricato “Diritti dei partecipanti al procedimento” afferma come gli aventi diritto possono “prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24» nonché “presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento”.
Quindi, un contraddittorio che rivela la sua portata "garantiste" e "difensiva" proprio per la capacità che ha, ove incidente sul processo formativo delle determinazioni della Pubblica Amministrazione, di condizionare l'esito delle stesse: una "valutazione", insomma, indotta dall'azione del cittadino alla quale deve corrispondere — la legge n. 241 parla appunto di "obbligo" — la giusta reazione del soggetto pubblico. D'altronde, i criteri di imparzialità, efficienza ed economicità della Pubblica amministrazione non sono soltanto contemplati a livello costituzionale — l'articolo 97, in proposito, è il presidio della Carta — ma anche tra i principi generali dell'attività amministrativa – all’art. 1, atteso che questa “persegue i fini determinati dalla legge ed è retta la criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre che disciplinano singoli provvedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”. In merito si veda anche quanto detto dopo trattando di memorie.