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BILANCI 2017 APPLICAZIONE PROSPETTIVA O RETROSPETTIVA

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ARTICOLO - Pubblicato il: 01 marzo 2017- Da: G. Manzana E. Iori

 

I bilanci relativi all’esercizio 2016 devono rispettare l’applicazione della norma transitoria contenuta nell’articolo 12 del decreto legislativo 139/15.

La norma, dopo avere precisato che le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data, detta alcune disposizioni per la prima applicazione delle nuove regole contabili.

In particolare il comma 2 prevede che “Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1) [immobilizzazioni materiali], 6) [avviamento] e 8) [crediti], del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”.

L’Oic, nell’aggiornamento dei principi contabili ha previsto uno specifico paragrafo relativo alle “Disposizioni di prima applicazione”: in via generale, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del decreto 139/15, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospetticamente.

Questa previsione si collega con il principio contabile Oic 29, in base al quale si ha

- “applicazione retroattiva” quando il nuovo principio contabile è utilizzato anche per eventi ed operazioni avvenute in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato, e

- “applicazione prospettica” quando il nuovo principio è applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile.

Questo significa che, fatte salve le citate eccezioni relative a costo ammortizzato e ammortamento dell’avviamento, le altre nuove disposizioni si devono applicare retroattivamente.

>> APPLICAZIONE PROSPETTICA

Il comma 2 facilita l’applicazione di alcuni criteri di valutazione, in particolare quella del

- costo ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti e

- l’avviamento

consentendo di non applicare le nuove disposizioni alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

>> APPLICAZIONE RETROATTIVA

Retroagisce:

- il divieto di ammortizzare le spese di pubblicità e quelle di ricerca e riguarda anche quelle presenti nel bilancio 2015 in corso di ammortamento. Già l’Oic 24, già nella versione revisionata nel 2014, non ne consentiva la capitalizzazione.

- la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e riguarda anche i contratti stipulati prima del 2016.

>> Lo storno delle spese di pubblicità, di ricerca e la rilevazione dei derivati avviene in contropartita del patrimonio netto e questo può causare una riduzione dello stesso.

>> L’applicazione retroattiva può fare emergere perdite in precedenza non evidenziate.

>> L’applicazione retroattiva si riflette anche sull’informazione comparativa in relazione al bilancio 2015 posto a confronto con quello del 2016 che, salvo non sia fattibile dopo avere fatto ogni ragionevole sforzo, deve essere riscritto tenendo conto delle nuove disposizioni, ovvero dell’effetto di competenza dell’esercizio precedente.

L’applicazione retroattiva riguarda anche la presentazione “comparativa” degli schemi di bilancio: pertanto, conto economico e stato patrimoniale relativi all’esercizio 2015 devono essere riscritti, nel confronto con quello 2016, tenendo conto dei nuovi schemi. Per esempio, il conto economico relativo al 2015 deve essere riscritto, tenendo conto dell’eliminazione della sezione straordinaria, ricollocando proventi e oneri straordinari nelle altre voci in base alla loro natura.

>> APPLICAZIONE RETROATTIVA FACOLTATIVA

Quando è prevista l’applicazione prospettica, nulla vieta di applicare retroattivamente le nuove norme: in particolare, il costo ammortizzato può essere applicato facoltativamente anche a crediti, debiti e titoli già iscritti in bilancio. Tuttavia, anche in questo caso deve essere effettuata l’imputazione nel patrimonio netto delle differenze derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni: questa disposizione si applica anche nei casi in cui il decreto 139/15 non impone di adottare le nuove regole contabili alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, ma l’impresa decide di non usufruire di tale facoltà.

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