CREDITO PER RICERCA E SVILUPPO: documentazione
ARTICOLO - Pubblicato il: 4 settembre 2017- Da: G. Manzana E. Iori
Il decreto 27 maggio 2015, le Cir. 5/E/2016 e 13/E/2017 dettano le regole per la certificazione del Credito per Ricerca e Sviluppo: le pezze giustificative assieme alla documentazione contabile certificata da redigersi entro il termine di presentazione della dichiarazione (31/10 a seguito della proroga) vengono conservate per dimostrare la spettanza del bonus.
Si tratta:
1. La documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un revisore dei conti. Le imprese con bilancio certificato sono tenute solo a predisporre la documentazione contabile da consegnare in caso di controllo (comma 3 art. 7 circolare 5/E/2016 e 13/E/2017).
2. La documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio.
3. La documentazione non è materialmente necessario allegarla al bilancio in quanto basta che sia conservata e resa disponibile in caso di controllo (Circolare 13/E/2017).
4. La documentazione deve riguardare il dettaglio degli investimenti realizzati nel periodo di imposta e quelli degli anni pregressi, su cui è calcolato l’incremento agevolabile. Ciò in quanto il credito è calcolato in funzione dalle maggiori spese sostenute nell’esercizio rispetto alla media del triennio 2012-2014.Il dettaglio degli investimenti realizzati nel triennio di riferimento. Sarà utilizzabile anche per il calcolo dell’agevolazione negli esercizi successivi.
5. Per gli investimenti del 2016 predisporre anche la documentazione a supporto delle diverse tipologie di costi ammissibili. In particolare:
6. Per le spese relative al «personale altamente qualificato», ai «costi del personale con rapporto professionale o di collaborazione coordinata e continuativa» e alle «competenze tecniche» (ovvero personale non altamente qualificato) la predisposizione di fogli di presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e firmati dal legale rappresentante o dal responsabile della ricerca.
7. Per i costi per «strumenti e attrezzature di laboratorio», la dichiarazione del legale rappresentante ovvero del responsabile della ricerca relativa alla misura e al periodo in cui tali strumenti e attrezzature sono stati utilizzati per l’attività di ricerca.
8. Per i costi di ricerca extra-muros, i contratti stipulati con università, enti di ricerca o organismi equiparati e gli altri soggetti, e una relazione sottoscritta dai soggetti commissionari sulle attività svolte. Deve trattarsi, e dalla documentazione deve risultare, che la residenza del soggetto che svolge ricerca è in stati white list.
9. Per le spese per «privative industriali» acquisite da terzi i relativi contratti e una relazione sulle attività svolte.