IVA: NELLA DETRAZIONE LA SOSTANZA DEVE PREVALERE SULLA FORMA
ARTICOLO - Pubblicato il: 8 settembre 2017- Da: G. Manzana E. Iori
Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 20042 depositata l’11 agosto 2017) nella detrazione dell’Iva le condizioni sostanziali devono sempre prevalere su quelle formali. Il principio di neutralità dell’imposta esige, infatti, che in assenza di frodi o pratiche palesemente elusive, la detrazione dell’Iva sia comunque accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti anche in presenza di violazioni formali. Prima, in tal senso, la Corte di cassazione con le sentenze n. 127/2017, n. 1962/2017, 6400/2013 e 6229/2013) che proseguono nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 21 giugno 2012 (causa C-80/11, causa C-142/11 - della Corte Giustizia Europea, Sez. III - Pres. K. Lenaerts - Rel. T. von Danwitz- Avv. P. Mengozzi). La stessa, infatti, dopo aver ricordato che “(12) un soggetto passivo ha il diritto di detrarre (…) l'importo dell'imposta che un altro soggetto passivo ha posto a suo carico in occasione di cessioni di beni o di prestazioni di servizi”, evidenzia come tale detrazione “(37) secondo giurisprudenza costante,(…) costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA istituito dalla normativa dell'Unione (v., in particolare, sentenze del 25 ottobre 2001, Commissione/Italia, C-78/00, Racc. pag. I-8195, punto 28; del 10 luglio 2008, Sosnowska, C-25/07, Racc. pag. I-5129, punto 14, e del 28 luglio 2011, Commissione/Ungheria, C-274/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42).
Tale principio è di assoluta rilevanza al punto che la Corte ricorda che:
- non può essere soggetto a limitazione. “(38) Come ripetutamente sottolineato dalla Corte, il diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e seguenti della direttiva 2006/112 costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (v., in particolare, sentenze del 21 marzo 2000, Gabalfrisa e a., da C-110/98 a C-147/98, Racc. pag. I-1577, punto 43; del 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling, C-439/04 e C-440/04, Racc. pag. I-6161, punto 47; del 30 settembre 2010, Uszodaépítõ, C-392/09, Racc. pag. I-8791, punto 34, nonché Commissione/Ungheria, cit., punto 43)”
- sgrava l’imprenditore dall’onere dell’Iva “39) Il regime delle detrazioni mira a sgravare interamente l'imprenditore dall'onere dell'IVA dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell'IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'IVA (v., in particolare, sentenza Gabalfrisa e a., cit., punto 44; del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C-255/02, Racc. pag. I-1609, punto 78; Kittel e Recolta Recycling, cit., punto 48, nonché del 22 dicembre 2010, Dankowski, C-438/09,non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24)”.
- deve essere riconosciuto anche quando il venditore non ha provveduto a versare l’imposta all’erario. “(40) È irrilevante, ai fini del diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA pagata a monte, stabilire se l'IVA dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive riguardanti i beni interessati sia stata versata o meno all'Erario. Infatti, l'IVA si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta l'imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo (v. ordinanza del 3 marzo 2004, Transport Service, C-395/02, Racc. pag. I-1991, punto 26; sentenze del 12 gennaio 2006, Optigen e a., C-354/03, C-355/03 e C-484/03, Racc. pag. I-483, punto 54, nonché Kittel e Recolta Recycling, cit., punto 49)”.
Ciò non significa che, in virtù del principio di neutralità, il Fisco non possa mai rettificare l’Iva detratta in capo all’acquirente. Può farlo, ma ciò presuppone il verificarsi di situazioni che vanno oltre alla normale applicazione del meccanismo dell’imposta rientrano nella sfera dell’elusione, dell’abuso o della fraudolenza. In tali situazioni è giusto e corretto che il sistema venga disapplicato e quindi non riconosciuto il credito in capo all’acquirente in quanto in caso contrario, volendo preservare il principio della neutralità a base dell’Iva, si finirebbe nell’assurdo di legittimare un indebito danno all’erario. Scrive in tal senso la Corte
“(41) (..) si deve rammentare che la lotta contro eventuali evasioni, elusioni e abusi costituisce un obiettivo riconosciuto ed incoraggiato dalla direttiva 2006/112 (v., in particolare, sentenze Halifax e a., cit., punto 71; del 7 dicembre 2010, R., C-285/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36, nonché del 27 ottobre 2011, Tanoarch, C-504/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50). A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenze del 3 marzo 2005, Fini H, C-32/03, Racc. pag. I-1599, punto 32; Halifax e a., cit., punto 68, nonché Kittel e Recolta Recycling, cit., punto 54)”.
IVA: NELLA DETRAZIONE LA SOSTANZA DEVE PREVALERE SULLA FORMA
Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 20042 depositata l’11 agosto 2017) nella detrazione dell’Iva le condizioni sostanziali devono sempre prevalere su quelle formali. Il principio di neutralità dell’imposta esige, infatti, che in assenza di frodi o pratiche palesemente elusive, la detrazione dell’Iva sia comunque accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti anche in presenza di violazioni formali. Prima, in tal senso, la Corte di cassazione con le sentenze n. 127/2017, n. 1962/2017, 6400/2013 e 6229/2013) che proseguono nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 21 giugno 2012. La stessa, infatti, dopo aver ricordato che “(12) un soggetto passivo ha il diritto di detrarre (…) l'importo dell'imposta che un altro soggetto passivo ha posto a suo carico in occasione di cessioni di beni o di prestazioni di servizi”, evidenzia come tale detrazione “(37) secondo giurisprudenza costante, (…) costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA istituito dalla normativa dell'Unione”.
Tale principio è di assoluta rilevanza al punto che la Corte ricorda che:
- non può essere soggetto a limitazione.
- sgrava l’imprenditore dall’onere dell’Iva
- deve essere riconosciuto anche quando il venditore non ha provveduto a versare l’imposta all’erario.
Ciò non significa che, in virtù del principio di neutralità, il Fisco non possa mai rettificare l’Iva detratta in capo all’acquirente. Può farlo, ma ciò presuppone il verificarsi di situazioni che vanno oltre alla normale applicazione del meccanismo dell’imposta rientrano nella sfera dell’elusione, dell’abuso o della fraudolenza. In tali situazioni è giusto e corretto che il sistema venga disapplicato e quindi non riconosciuto il credito in capo all’acquirente in quanto in caso contrario, volendo preservare il principio della neutralità a base dell’Iva, si finirebbe nell’assurdo di legittimare un indebito danno all’erario. Scrive in tal senso la Corte
“(41) (..) si deve rammentare che la lotta contro eventuali evasioni, elusioni e abusi costituisce un obiettivo riconosciuto ed incoraggiato dalla direttiva 2006/112. A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto”.