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INFORMAZIONI AUTOMATICHE SU CONTI CORRENTI E TITOLI TRA PAESI ESTERI

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ARTICOLO - Pubblicato il: 12 settembre 2017- Da: G. Manzana E. Iori

 

Il Decreto 28 dicembre 2015 prevede lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie (Common reporting standard – Crs).

Attraverso l’adozione di questo modello gli Stati aderenti si obbligano a far rispettare a tutti gli intermediari finanziari, bancari ed assicurativi che detengono conti bancari e titoli del loro Paese l’obbligo di individuare i residenti esteri e di comunicarli in modo automatico ai rispettivi Stati di residenza.

Il Dm Finanze 9 agosto 2017 (GU 17 agosto 2018) modifica gli allegati del decreto 28 dicembre 2015 facendo rientrare a far parte della lista degli Stati che scambieranno automaticamente con l’Italia informazioni finanziarie Arabia Saudita, Bonaire, Brasile, Federazione Russa, Groenlandia, Hong Kong, Israele, Lettonia, Libano, Malesia, Naru, Pakistan, Panama, Saba, Saint Kitts e Nevis, Singapore, Sint Eustatius e Uruguay. Ecce invece l’Albania.

Tali obblighi di comunicazione sono operativi:

- da settembre 2017 (dati registrati dal 1 gennaio 2016) da parte degli Early adopters (oltre la stragrande maggioranza degli Stati membri Ue, anche San Marino, Lussemburgo, Bermuda e Cayman);

- da settembre 2018 (dati registrati dal 1 gennaio 2017) da parte di tutti gli Stati aderenti c.d. Fast followers, ossia degli altri oltre 100 Stati (tra cui paesi come Panama, Svizzera, Austria, Dubai, Singapore, Hong Kong e Bahamas).

Comito delle Agenzie fiscali:

- di comunicare alle altre amministrazioni finanziarie i dati dei depositi dei loro residenti e

- di ricevere e vagliare i dati ricevuti sui contribuenti italiani dagli altri Paesi.

Compito degli intermediari finanziari, bancari e assicurativi denominati (comunemente IF ossia Istituzione Finanziaria) di individuare e comunicare i residenti contribuenti alle rispettive amministrazioni finanziarie. Per tal motivo tali istituzioni finanziarie stanno già procedendo o hanno già proceduto all’identificazione (attraverso il c.d. Tin - Tax identification number - ovvero l’equivalente del nostro codice fiscale) e all’istruttoria dei propri clienti.

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