LE PLUSVALENZE PATRIMONIALI E IL REGIME BI-SOSPENSIVO
ARTICOLO - Pubblicato da Il Sole 24 Ore il 30 marzo 2018 - Da: G. Manzana E. Iori
In base a quanto disposto dall’art. 9, comma 5, Tuir, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni applicabili ai conferimenti in società sono quelle relative alle cessioni a titolo oneroso. Tale assimilazione permette di affermare che valga in toto quanto previsto in merito alle cessioni d’azienda, e questo ai fini: della determinazione della plusvalenze (ovvero della minusvalenza); della tassazione del reddito. In linea di principio, pertanto, i conferimenti in società generano, in capo al soggetto conferente, plusvalenze o minusvalenze patrimoniali calcolate come differenza tra il valore normale dei beni conferiti e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi. In alternativa, è però possibile applicare le previsioni contenute nell’176 Tuir, vale a dire il c.d. regime bisospensivo.