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DICHIARAZIONE OMESSA

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ARTICOLO - Pubblicato il: 2 agosto 2018 - Da: G. Manzana E. Iori

PER IL CONTRIBUENTE

L’art. 1 co. 1 del Dlgs 471/1997 prevede che “nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500”.

Il concetto di imposte dovute comprende anche le somme versate dal contribuente a titolo autotassazione, saldo acconto o attraverso ritenuta alla fonte, anche se non dichiarate. Vale a dire che se il contribuente non ha presentato una dichiarazione da cui derivava per lui un debito d'imposta, ma tale debito era già stato completamente soddisfatto da precedenti versamenti (effettuati ad esempio in autotassazione dal contribuente stesso ovvero da un terzo mediante ritenuta alla fonte), la sanzione applicabile è solo quella per la violazione formale. Dunque per le per imposte dovute s'intende solo la differenza tra l'imposta accertata e quella già corrisposta a qualsiasi titolo dal contribuente.

Non è invece attivabile il ravvedimento operoso e il cumulo giuridico previsto dal Dlgs 472/1997. La circolare 23 luglio 1998, n. 192/E precisava che “occorre tener presente che l’articolo 13 del decreto n. 472, con una previsione di carattere generale, ha esteso a tutti i tributi [...] l’operatività del ravvedimento che, come è noto, consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originariamente previsti ma pur sempre nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate”.

Quindi:

- se prima della presentazione della dichiarazione omessa le imposte dovute risultano versate: si applica la sanzione fissa (di 250 euro se la dichiarazione è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza; 150 se entro tale termine);

- se non risultano versate si applica la sanzione proporzionale (dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle imposte dovute se la dichiarazione è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza; dal 60 al 120 se entro tale termine)

PER L’INTERMEDIARIO CHE AVEVA RICEVUTO L’INCARICO ALL’INVIO

L' art. 7 bis, D.Lgs. 241/1997, sanziona, i soggetti incaricati, per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 5.164,57.

La legge finanziaria per il 2007 (con la quale è stato inserito il comma 1-bis all’articolo 39 del D.Lgs. 241/1997) ha previsto che le violazioni commesse ai sensi dell’articolo 7-bis del Dlgs 241/1997, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 472/1997 (e quindi ravvedimento e cumulo).

Considerato però quale presupposto indefettibile per applicare di tali istituti che l’adempimento omesso possa essere ancora validamente effettuato (Cfr. Cir. 192/E/1998 punto 3.1), gli stessi trovano applicazione solo in caso di presentazione delle dichiarazione nei 90 giorni successivi al termine ultimo di presentazione e quindi non omesse.

Conseguentemente in caso di dichiarazioni omesse la sanzione edittale da euro 516,46 ad euro 5.164,57 si applica per ogni singola dichiarazione non inviata (Cfr. Cir. 52/E/2007 punto 4.1.1.).

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