OBSOLESCENZA DELLE RIMANENZE: SVALUTAZIONE E RIMANENZE
ARTICOLO - Pubblicato il: 13 settembre 2018 - Da: G. Manzana E. Iori
La svalutazione del magazzino dipende da una flessione dei prezzi di mercato rilevata alla chiusura dell’esercizio.
L’accantonamento al fondo obsolescenza magazzino dipende dalla previsione (i) di congiunture sfavorevoli che potrebbero determinarsi in futuro o (ii) di rischi di invendibilità dei prodotti (circolare Assonime 20/2010, paragrafo 2.6.2.3).
Rilevazione contabile
Oic 13 attuale non fornisce particolari indicazioni. Quello precedente (paragrafo D VII a) prevedeva che gli eventuali fondi di deprezzamento vanno portati a diminuzione della parte attiva. Conseguentemente anche quando si procede mediante accantonamento, al pari della svalutazione, l’effetto finale è la riduzione della posta “rimanenze” dell’attivo di stato patrimoniale.
Deducibilità fiscale
La svalutazione è deducibile (ai sensi dell’art. articolo 92, comma 5 del Tuir).
L’accantonamento non è deducibile (in quanto non previsto tra quelli deducibili dell’articolo 107 del Tuir). La deducibilità avverrà nel momento dell’utilizzo a fronte dell’effettivo avveramento dell’effetto temuto.