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CESSIONE DI BENI A TITOLO GRATUITO

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ARTICOLO - Pubblicato il: 20 novembre 2018 - Da: G. Manzana E. Iori

Cessioni di beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa non rilevanti ai fini fiscali (dirette e indirette)

  iva dirette documentazione
Omaggi di modico valore (inferiore a 25, 82) Ai sensi dell'art. 2 co. 2 p. 4 Dpr 633/1972 occorre rendere indetraibile l'iva sull'acquisto dei beni da omaggiare (ovvero, in alternativa, effettuare al cliente una fattura di sola iva ovvero autofattura di sola iva)

Ai sensi dell'art. 108 del Tuir e DM 19 novembre 2008 si tratta di spesa di rappresentanza che risulta:

interamente deducibili se di importo non superiore a 50 euro

- nel limite dell'1,5% del valore dei ricavi annui se di importo superiore

  • Documentare con DDT riportante, tra le altre,

      - descrizione bene

      - beneficiari

      - luogo e data di consegna

Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati Ai sensi dell'art. 2 co. 3 Dpr 633/1972, la cessione è da considerarsi fuori campo iva (e quindi senza obbligo di fatturazione) ma ciò nonostante l'iva all'acquisto risulta detraibile Ai sensi dell'art. 109 co. 5 del Tuir, trattandosi di spese di pubblicità e propaganda, i costo di acquisto dei beni oggetto di omaggio risulta interamente deducibile
  • Documentare con DDT riportante, tra le altre,

     - descrizione bene

     -  beneficiari

     - luogo e data di consegna

  • Contrassegnare i beni che si tratta di "Beni di modico valore oggetto di omaggio"
Beni ceduti a titolo di sconto per promuovere le vendite Ai sensi dell'art. 15 co. 1 p. 2 Dpr 633/1972 la cessione è da considerarsi escluso art. 15 del Dpr 633/1972 (e quindi obbligo di indicazione in fattura) con iva sugli acquisti detraibile Ai sensi dell'art. 85 del Tuir, trattandosi di sconti e abbuoni i beni ceduti non costituiscono ricavi.
  • in fattura assieme alla merce venduta con indicazione di valore zero e specifica "escluso art. 15 Dpr 633/1972)
Cessioni gratuite per beneficenza nei confronti di enti pubblici, ONLUS, associazioni o fondazioni con finalita` di assistenza e beneficenza o nei confronti delle popolazioni colpite da calamita` naturali.

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 p. 12 e 13 Dpr 633/1972 la cessione è esente poste in essere .

In tal caso occorre rendere indetraibile l'Iva sugli acquisti e se le vendite non risultano occasionali occorre applicare il prorata di detraibilità.

Ai sensi dell'art. 100 del Tuir il costo risulta deducibile qualora rientrante nelle previsioni dell' art. 100 del Tuir o dell'art. 14 del Dl 35/2005
  • Documentare con DDT riportante, tra le altre,

     - descrizione bene

     - beneficiari

     - luogo e data di consegna

Prodotti alimentari non piu` commercializzati o non idonei alla commercializzazione anche perche´ in prossimita`della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti, fondazioni ONLUS e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell’impresa

Ai sensi dell’articolo 6, ultimo comma della legge n. 133 del 13 maggio 1999 si considerano distrutti agli effetti dell’IVA, coniva sugli acquisti detraibile

.

Ai sensi dell'art. 13 co. 2 DLgs 4 dicembre 1997, n. 460 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del   Tuir) e quindi il costo risulta deducibile. Occorre che si tratti di derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che,   in alternativa alla usuale   eliminazione dal circuito     commerciale,   vengono   ceduti gratuitamente alle ONLUS.
  • Documentare con DDT riportante, tra le altre,

     - descrizione bene

     - beneficiari

     - luogo e data di consegna

       specifica che si tratti di derrate alimentari non idonee alla commercializzazion

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