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ROTTAMAZIONE DEI CONTENZIOSI TRIBUTARI

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ARTICOLO - Pubblicato il: 21 gennaio 2019 - Da: G. Manzana E. Iori

L’art. 6 del Dl 119/2018 prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Occorre che si tratti di liti avverso gli atti impositivi. Sulla nozione di atto impositivo si è già pronunciata l’agenzia delle Entrate nella circolare 12/E/2003, emanata in occasione dei condoni della legge 289/2002. Al riguardo, le Entrate hanno precisato che gli atti aventi natura meramente liquidatoria non potevano rientrare nella sanatoria delle liti pendenti. Così, ad esempio, né gli avvisi recanti il pagamento dell’imposta di registro annuale non versata né le cartelle emesse ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 (NO – ART. 6), per recuperare imposte dichiarate e non versate, possono beneficiare della chiusura del contenzioso. Al contrario, le cartelle da controllo formale 36-ter (SI– ART. 6) sono ammesse a tale sanatoria, come pure le controversie aventi ad oggetto gli atti di irrogazione sanzioni (SI – ART. 6). A quest’ultimo riguardo, occorre peraltro precisare le modalità di sanatoria delle sanzioni collegate al tributo nel caso in cui il rapporto riferito all’imposta non sia definito. Logica vorrebbe che si applicassero le medesime regole riferite alle sanzioni formali.

Sono definibili le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto [24 ottobre 2018] e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (co. 4 art. 1 Dl 119/2018).

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (co. 5 art. 1 Dl 119/2018).

Importo delle definizione

La definizione richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del Dlgs 546/1992, e consiste nell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

In sede di conversione è stato previsto che in caso di:

- ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa (co. 1-bis art. 1 Dl 119/2018);

- soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, la controversia può essere definita con il pagamento:

del 40% (in precedenza 50%) del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

del 15% (in precedenza 20%) del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (co. 2 art. 1 Dl 119/2018);

- in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia delle Entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto:

− per intero in relazione alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e

− in misura ridotta, secondo le suddette percentuali, per la parte di atto annullata (co. 2bis art. 1 Dl 119/2018);

- controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 19.12.2018 per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (co. 2ter art. 1 Dl 119/2018).

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento:

- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018;

- del 40% negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione (co. 3 art. 1 Dl 119/2018).

Dichiarazione e procedura

Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento (co. 8 art. 1 Dl 119/2018).

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato (co. 8 art. 1 Dl 119/2018).

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di definizione delle liti. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 (co. 10 art. 1 Dl 119/2018).

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 (co. 11 art. 1 Dl 119/2018).

Mediazione e conciliazione

La mediazione sottoscritta entro il 24 ottobre 2018 ma non perfezionata attraverso il pagamento nei 20 giorni successivi, rientra nella lite pendente in primo grado per la quale è dovuto il 90% delle imposte pretese. Occorre quindi verificare la convenienza dell’accordo raggiunto in mediazione (considerando cioè imposte verosimilmente ridotte, le sanzioni al 35% e gli interessi) rispetto al versamento dovuto pari alla totalità delle imposte pretese nell’atto originario ove aderisse alla pace fiscale delle liti pendenti.

Mal si comprende però, l’assenza di una specifica sanatoria per l’accordo di mediazione, visto che, al pari dell’adesione, l’agevolazione avrebbe potuto riguardare i contribuenti che pur avendo siglato l’accordo non hanno pagato la prima rata al 24 ottobre.

La conciliazione sottoscritta entro il 24 ottobre 2018 è esclusa dalla pace fiscale, ma verosimilmente tale esclusione è dovuta alle differenti regole sul perfezionamento: la mera sottoscrizione dell’accordo, infatti, già di per sé definisce la lite, perciò non la si può considerare pendente.

Perfezionamento e pagamento

La definizione si perfeziona con

- la presentazione della domanda e con

- il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019 (co. 6 art. 1 Dl 119/2018).

Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del Dlgs 218/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019 (co. 6 art. 1 Dl 119/2018).

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento (co. 6 art. 1 Dl 119/2018).

E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del Dlgs 241/1997. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (co. 6 art. 1 Dl 119/2018).

Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Dlgs 148/2017, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 del Dl 119/2018 [vale a dire residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre 2018] (co. 7 art. 1 Dl 119/2018).

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio (co. 7 art. 1 Dl 119/2018).

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione (co. 7 art. 1 Dl 119/2018).

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (co. 7 art. 1 Dl 119/2018).

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente; il riferimento è alla singola controversia autonoma da intendersi quella relativa a ciascun atto impugnato (co. 14 art. 1 Dl 119/2018).

Estinzione e diniego alla definizione

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine (co. 12 art. 1 Dl 119/2018).

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente (co. 13 art. 1 Dl 119/2018).

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione (co. 13 art. 1 Dl 119/2018).

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (co. 13 art. 1 Dl 119/2018).

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