SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
ARTICOLO - Pubblicato il:4 febbraio 2019 - Da: G. Manzana E. Iori
I commi da 184 a 199 dell’art. 1 della Legge finanziaria per il 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145) prevedono che a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:
- dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali Gestione separata INPS [ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS], esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
- Il debito deve già essere iscritto a ruolo e perciò, pur non essendo necessaria la notifica della relativa cartella, non è sufficiente il solo avviso bonario recapitato al contribuente.
- Possono poi essere estinti i debiti affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps. In proposito occorrerà comprendere se siano inclusi tutti i contributi dei lavoratori autonomi e quindi sia di professionisti iscritti alla gestione separata Inps, sia di artigiani e commercianti.
- Dovrebbero, invece, essere esclusi i contributi dovuti per il lavoro dipendente e quelli derivanti da eventuali accertamenti subiti.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito Internet:
- per i debiti non rientranti nelle predette due fattispecie è comunque possibile, al sussistere dei relativi requisiti, l’adesione alla “rottamazione-ter”, i cui termini sono stati riaperti dall’art. 5, DL n. 119/2018 (presentazione domanda di adesione entro il 30.4.2019 utilizzando il mod. DA-2018);
- qualora nelle diverse cartelle ovvero nella medesima cartella / avviso siano presenti debiti riferiti a carichi rientranti nel saldo / stralcio e altri esclusi dalla relativa disciplina, il soggetto può presentare 2 distinte dichiarazioni, una al fine del saldo e stralcio e l’altra al fine della “rottamazione-ter”.
I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nella prima (art. 6, comma 2, DL n. 193/2016) e seconda rottamazione (art. 1, comma 5, DL n. 148/2017), qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l’integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.
Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.
Nell’ipotesi in cui per i debiti oggetto di definizione sia pendente un giudizio, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare alla lite contestualmente alla presentazione della dichiarazione per aderire alla sanatoria. Deve poi depositare copia della relativa documentazione della definizione nel fascicolo e nelle more del pagamento delle somme dovute, il processo è sospeso dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione.
In ogni caso la definizione riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4, DL n. 119/2018, (vale dire debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010) per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31.12.2018.
La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui
- l’ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000;
- per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.
Dichiarazione
La persona fisica che intende aderire, deve presentare entro il 30.4.2019 all’Agente della riscossione un’apposita dichiarazione (modello SA-ST) nella quale deve essere
- attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica o dell’ apertura della procedura di liquidazione dei beni
- (in caso di apertura della procedura di liquidazione) va allegata copia conforme del Decreto di apertura della procedura
- indicati i debiti che il soggetto intende definire nonché
- il numero di rate scelto.
A tal fine va utilizzato lo specifico mod. SA-ST “Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all’art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (“saldo e stralcio”), disponibile sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Per effetto del richiamo dei commi 7 e 8 dell’art. 3, DL n. 119/2018 ad opera della Finanziaria 2019:
- entro il 30.4.2019 è possibile integrare la dichiarazione presentata anteriormente a detta data;
- per beneficiare degli effetti della definizione la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute a titolo di capitale ed interessi relativamente ai carichi in esame. In tal modo si determina l’estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni ed interessi moratori.
La dichiarazione in esame è considerata come richiesta di “rottamazione-ter” in caso di:
• mancata compilazione della casella relativa all’attestazione del valore dell’ISEE ovvero di riferimento ad una DSU avente la data di fine validità antecedente alla data di presentazione della dichiarazione in esame;
• mancata allegazione della copia conforme del decreto, in caso di procedura di liquidazione dei beni.
Qualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l’Agente della riscossione procede al relativo controllo.
In caso di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati.
Qualora il debitore non provveda a produrre tale documentazione, ovvero in caso di irregolarità o omissioni costituenti falsità, la definizione in esame non produce effetto.
Procedura
Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l’importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.
Entro la predetta data l’Agente comunica l’impossibilità di estinguere il debito qualora:
- non sussistano i requisiti previsti ovvero
- la definizione abbia ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.
In caso di debiti rientrano tra quelli definibili tramite la terza rottamazione (art. 3, DL n. 119/2018) l’Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza. In particolare il versamento di quanto dovuto va effettuato alle seguenti scadenze:
- Prima rata pari al 30%: entro il 30.11.2019
- Rate successive di pari importo (restante 70%): a decorrere dal 2020 entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno
Dal giorno successivo al pagamento della prima rata (vale a dire dal 1.12.2019) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Versamento
Ai fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:
1) quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, in misura pari a:
- Valore ISEE non superiore a 8.500 euro: 16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
- Valore ISEE non superiore a 12.500 euro: 20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
- Valore ISEE superiore a 8.500 euro: 35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
- Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni :10% di quanto dovuto a titolo di capitali e interessi;
2) quanto maturato a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019.
In alternativa è possibile provvedere in forma rateale. In tal caso:
1) il pagamento delle rate avviene alle seguenti scadenze, con applicazione, a decorrere dal dall’1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annui:
- Prima rata pari al 35% Entro il 30.11.2019
- Seconda rata pari al 20% Entro il 31.3.2020
- Terza rata pari al 15% Entro il 31.7.2020
- Quarta rata pari al 15% Entro il 31.3.2021
- Quinta rata pari al 15% Entro il 31.7.2021
2) non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73.
Per effetto del rinvio ai commi 12, 14, 14-bis e 18 dell’art. 3, DL n. 119/2018 ad opera della Finanziaria 2019:
• il pagamento può essere effettuato:
− mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
− mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
− presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. In tal caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica amministrazione;
• il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
• Il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l’inefficacia delle definizione e non comporta l’applicazione di interessi;
• se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.
Effetti
Per effetto del rinvio al comma 10 dell’art. 3, DL n. 119/2018 ad opera della Finanziaria 2019, a seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:
• sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
• l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
• ai fini del rilascio del DURC, va dichiarata l’intenzione di aderire alla definizione in esame.