FATTURE: DATA OPERAZIONE, DATA EMISSIONE E DATA INVIO DOPO LA CIR. 14/2019
ARTICOLO - Pubblicato il: 01 luglio 2019 - Da: G. Manzana E. Iori
FATTURA ELETTONICA
Data da indicare in fattura
- È la «data in cui è effettuata» l’operazione ai fini Iva (articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972); quindi
(i) Per cessioni di beni: data della consegna e spedizione;
(ii) Per le prestazioni di servizi: la data del pagamento;
- In caso di fattura differita con più consegne nel mese, in fattura va indicato la data dell’ultima consegna.
Così ad esempio se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente siano riferite, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la data da indicare in fattura sarà quella del 28 settembre (Cir. 14/2019).
Termine di «emissione/trasmissione allo Sdi» della fattura
- Entro i 12 giorni successivi alla data in cui l’operazione è stata effettuata (e riportata in fattura).
Così d esempio, se il 28 ottobre 2019, viene effettuata una cessione di beni, senza predisposizione del Ddt o altro documento idoneo (quindi, senza possibilità di emettere una fattura differita) la fattura elettronica immediata può essere «emessa (ossia generata e inviata al Sdi)» entro 12 giorni dall’operazione (9 novembre 2019) e nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml va «sempre e comunque» indicata la data dell’operazione (28 ottobre 2019).
- La data della emissione e quella trasmissione allo Sdi possono essere anche differenti tra loro; devono in ogni caso entrambe intervenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Così d esempio, continuando l’esempio di prima l’emissione e la trasmissione devono essere comprese in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 ottobre 2019) e il termine ultimo di emissione (9 novembre 2019).
- In caso di fattura differita la fattura emessa/trasmessa entro il 15 del mese successivo (articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/72 – Cir. 14/E/2019).
Così ad esempio se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente siano riferite, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre (Cir. 14/2019).
La visibilità delle due date
- la data di emissione/trasmissione non risulta in fattura e è attesta «inequivocabilmente e trasversalmente» dal Sdi all’emittente, al ricevente e all’amministrazione finanziaria
- si hanno sempre tutte e due le informazioni richieste dall’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972 (la data di effettuazione e quella di «emissione/trasmissione della fattura al Sdi»)
Considerando che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi (quindi, non per una fattura cartacea), la «data (e l’orario)» di «emissione/trasmissione» dell’xml (faq 1.1 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019) sono attestati «inequivocabilmente e trasversalmente» dal Sdi all’emittente, al ricevente e all’amministrazione finanziaria, si hanno sempre tutte e due le informazioni richieste dall’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972 (la data di effettuazione e quella di «emissione/trasmissione della fattura al Sdi»). Quindi, anche dal 1° luglio 2019, si deve continuare a inserire nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml della fattura elettronica immediata «sempre e comunque» la data di effettuazione dell’operazione e non quella di emissione, cioè di generazione e invio al Sistema di interscambio (Cir. 14/2019, paragrafo 3.1).
FATTURA CARTACEA
Data da indicare nella fattura cartacea
- È la «data in cui emissione» della fattura
- Va indicata nel campo relativo alla «data della fattura»
Termine di «emissione/trasmissione» della fattura
- entro i 12 giorni successivi alla data in cui l’operazione è stata effettuata (e riportata in fattura)
La visibilità delle due date
- la data di effettuazione dell’operazione, invece, va riportata nel corpo della fattura (ad esempio nella descrizione dell’operazione) qualora differente rispetto alla data di emissione
- in fattura si hanno sempre le due le informazioni richieste dall’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972 (la data di effettuazione e quella di «emissione/trasmissione della fattura al Sdi»)