youtube youtube


CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

articolin

ARTICOLO - 20 febbraio 2021 - Da: G. Manzana E. Iori

 

Art. 1 - Comma 198

198. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.

199. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

200. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;

d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

201. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta

- le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale

- le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

202. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).

203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 1 - Comma 205

205. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,

- l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e

- la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.

206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

207. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

208. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 198 a 207, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

* * * *

Decreto ministeriale 26 maggio 2020 – Ministero dello sviluppo economico

Disposizioni applicative per nuovo credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design

Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni applicative della disciplina del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti, in particolare: la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 2), delle attività di innovazione tecnologica (art. 3) e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili (art. 4); l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell’aliquota del credito d’imposta (art. 5); la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d’imposta (art. 6).

Art. 2 - Attività di ricerca e sviluppo

1. Ai fini dell’applicazione del comma 200 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d’imposta, di cui alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015).

2. Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:

a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

b) ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;

c) sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

3. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune.

Analogamente, si considerano ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

Art. 3 Attività di innovazione tecnologica

1. Ai fini dell’applicazione del comma 201 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali sull’innovazione elaborate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018).

2. Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati nell’art. 2 del presente decreto, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi pre-competitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota, intesi nell’accezione indicata all’art. 2, comma 2, lettera c), del presente decreto.

3. Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta: i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa; i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

Art. 4 Attività di design e ideazione estetica

1. Ai fini dell’applicazione del comma 202 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate nei precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

2. Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase pre-competitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Art. 5 - Maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta

1. Fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro previsto dal comma 203, secondo periodo, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il credito d’imposta complessivamente spettante per le attività di innovazione tecnologica, agli effetti dell’applicazione della maggiorazione dal 6 al 10 per cento della misura del credito d’imposta, prevista dal quarto periodo dello stesso comma 203, si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:

a) l’introduzione di soluzioni che consentano un’integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un’architettura aziendale (cd. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l’implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l’interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA);

b) l’introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l’utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;

c) l’integrazione, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations);

d) l’introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;

e) l’introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (cd. KPI’s), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;

f) l’introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);

g) l’introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un’eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;

h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);

i) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all’interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;

l) l’introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);

m) la riprogettazione delle funzioni, dell’architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l’introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;

n) l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.

2. Agli stessi effetti del comma 1, fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro complessivamente spettante per le attività di innovazione tecnologica, si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:

a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (cd. ecodesign);

b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;

c) l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (cd. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);

d) l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;

e) l’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;

f) l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;

g) l’introduzione di modelli di business «prodotto come servizio» (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

3. In caso di applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta, nella relazione tecnica richiesta dal comma 206 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

Art. 6 - Determinazione e documentazione delle spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle spese, si considerano ammissibili le spese rientranti nelle tipologie indicate nei commi 200, 201 e 202 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, imputabili, in applicazione dell’art. 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ai soli effetti dell’individuazione del periodo d’imposta a decorrere dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, le spese per la certificazione della documentazione contabile ammissibili ai sensi del comma 205, quinto periodo, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili.

2. Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e 103 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell’impresa. In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d’imposta ai sensi dell’art. 102, comma 7, del predetto testo unico. Le quote di ammortamento relative ai beni immateriali indicati nella lettera d) del comma 200 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rilevano, nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti, nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato ai sensi del citato art. 103. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, ancorché fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le quote di ammortamento relative ai software e agli altri beni immateriali il cui costo deve considerarsi già incluso tra le spese ammissibili relative al credito d’imposta di cui all’art. 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

3. Le regole previste dal comma 2 si applicano anche nei confronti delle imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria, assumendo le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese ammissibili per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d’imposta agevolabile.

4. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d’imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.

5. Ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’importo delle spese di personale ammissibili prevista dalla lettera a) dei commi 200, 201 e 202 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti e la destinazione esclusiva in azienda, rispettivamente, alle attività di ricerca e sviluppo, alle attività di innovazione tecnologica e alle attività di design e ideazione estetica, per «soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego» s’intendono i soggetti assunti nel corso del periodo d’imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che alla data dell’assunzione non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato.

6. In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il cinquanta per cento del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato. L’ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell’importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili. La dichiarazione prevista dal precedente periodo è richiesta anche ai fini dell’ammissibilità delle spese di personale relative a prestazioni rese dai familiari dell’imprenditore, dei soci o degli amministratori, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del citato testo unico delle imposte sui redditi e nel caso delle imprese individuali è redatta a cura del titolare.

7. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al credito d’imposta, la documentazione contabile oggetto di certificazione ai sensi del citato comma 205 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività. Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attività.

Dal presente decreto non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

* * * *

E’ introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Il decreto ministeriale 26 maggio 2020 contiene le disposizioni attuative dei nuovi crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design introdotti, al momento per il solo 2020, dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (si veda il prospetto di sintesi a lato).

LE REGOLE IN SINTESI
I tre crediti d’imposta (legge 160/2019, articolo 1, commi 198-208) e le norme attuative (Dm 26 maggio 2020, articoli 1-6)

1. Crediti d’imposta

L’articolo 1, commi 198-208, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 individua tre crediti d’imposta per:

• investimenti in ricerca e sviluppo (comma 200)

• innovazione tecnologica (comma 201), con aliquota maggiorata se riferita a innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica

• design/ideazione estetica per specifici settori (comma 202)

Il Dm 26 maggio 2020 definisce i criteri di corretta applicazione di tali definizioni

2. Misura del credito d’imposta

• Ricerca e sviluppo: 12% e nel limite massimo di 3 milioni di euro

• Innovazione tecnologica: 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, con aliquota elevata a 10% se riferita a transazione ecologica e innovazione digitale 4.0

• Design e ideazione estetica: 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro

3. Ambito temporale

Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (esercizio 2020 per soggetti solari)

4. Definizioni delle attività ammissibili

Il Dm 26 maggio 2020 individua i seguenti criteri per la corretta applicazione e definizione di:

• ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE (articolo 2). Assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa, salvo che le informazioni non siano disponibili e accessibili per l’impresa;

• innovazione tecnologica di prodotto o processo di produzione nuovo o significativamente migliorato, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE (articolo 3);

• innovazione digitale 4.0 (articolo 5, comma 1 del DM): vi rientrano i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore;

• transizione ecologica (articolo 5, comma 2 del DM): si considerano i lavori svolti nell’ambito di processi relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020;

• design e ideazione estetica anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi dal tessile e della moda, del calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica. L’articolo 4 del DM individua le attività che abbiano ad oggetto innovazioni legate in via generale all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non legate a elementi funzionali o tecnologici dei prodotti

5. Spese ammissibili e documentazione contabile

Le spese ammissibili devono rispettare le regole generali di effettività, pertinenza e congruità, nonché di imputazione temporale con riferimento all’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (articolo 6 del Dm).

Inoltre, l’articolo 6 del Dm evidenzia le regole per la determinazione delle spese del personale, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e dei costi degli amministratori

6. Relazione Tecnica

Le imprese beneficiarie del credito dovranno predisporre una Relazione Tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta,in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione

7. Utilizzo del credito d’imposta

I crediti saranno utilizzati in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/97):

• in tre rate annuali,

• a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti (2021 peri soggetti solari),

• subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma.

Non si applicano il limite di 250.000 euro per i crediti agevolativi di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 ed il limite annuo generale di cui all’articolo 34 della legge 388/2000

8. Trattamento Ires e Irap

I crediti d’imposta non concorrono alla formazionedel reddito Ires e Irap

AMBITO TEMPORALE

Per tutte le tipologie di credito, il decreto ministeriale 26 maggio 2020 stabilisce che:

  • sono ammissibili i lavori svolti nel periodo d’imposta 2020, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, e
  • ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, rilevano le spese ammissibili che siano imputabili al periodo d’imposta 2020 in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, e ciò a prescindere dai principi contabili adottati dall’impresa.

La finanziaria per il 2021 (art. 1 commi 1064, lett. da a) a h), 1066 e 1067 Legge 178/2020) la proroga fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 del credito d'imposta.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d’imposta:

- spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato;

- non spetta alle imprese:

in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

Per effetto della modifica del comma 199 dell’art. 1 delle L. 178/2020, il credito d'imposta spetta a prescindere dal "regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa" (la precedente formulazione normativa faceva riferimento al "regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa") e pertanto è riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario.

  • La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

ATTIVITÀ E SPESE AGEVOLABILI

Attività (*) Spese

Ricerca e sviluppo

Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

spese per il personale impiegato per ciascuna attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare;

O   quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività;

solo perl’attività di ricerca esviluppo,  quote     di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali relative aun’invenzione industriale  / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;

spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da      parte    del commissionario    della    specificaattività ammissibile al credito d’imposta;

spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari;

spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

Innovazione tecnologica

Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Non rientrano in tale contesto le attività:

di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;

per l’adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente;

per il controllo di qualità /
standardizzazione dei prodotti.

Attività innovative

Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e            realizzazione di nuovi prodotti o campionari.

(*) Con specifici Decreti il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività.

TIPOLOGIA DI SPESE CREDITO RICERCA E SVILUPPO (COMMA 200) CREDITO INNOVAZIONE

(COMMA 201)
CREDITO DESIGN

(COMMA 202)
Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato Rilevano se relative a ricercatori e tecnici direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa Rilevano se direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa Rilevano se direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili
Concorrono a formare la base di calcolo per il 150% dell'ammontare delle spese di personale a tempo indeterminato, al primo impiego, under 35, appositamente qualificato ed esclusivamente impiegato nelle attività ammissibili Applicabile Applicabile Applicabile
Quote ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice, e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, nel limite del 30% delle spese per il personale Rilevano, anche se utilizzate per la realizzazione di prototipi o impianti pilota Rilevano, anche se utilizzate per la realizzazione di prototipi o impianti pilota Rilevano, anche se utilizzate per la progettazione e realizzazione dei campionari
Spese per contratti aventi per oggetto il diretto svolgimento delle attività ammissibili, stipulati con soggetti italiani, Ue, See o white list. Per i contratti infragruppo, applicazione del principio «look through» Rilevano, quale ricerca extra muros Rilevano Rilevano
Maggiorazione del 150% per le spese per contratti stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato Applicabile Non applicabile Non applicabile
Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali e simili relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale Rilevano se cedente Ue, See o white list, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 euro, se utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili. Non sono ammissibili le spese infragruppo Non rilevano Non rilevano
Spese per servizi di consulenza ed equivalenti forniti da soggetti italiani, Ue, See o white list Rilevano nel limite massimo complessivo pari:

• al 20% delle spese per il personale ovvero

• al 20% delle spese per i contratti aventi per oggetto attività ammissibili, senza tenere conto delle maggiorazioni previste
Rilevano nel limite massimo complessivo pari:

• al 20% delle spese per il personale
Rilevano nel limite massimo complessivo pari:

• al 20% delle spese per il personale ovvero

• al 20% delle spese per i contratti aventi per oggetto attività ammissibili
Spese per materiali e forniture, nel limite massimo del 30% delle spese per il personale ovvero del 30% dei costi per i contratti aventi per oggetto il diretto svolgimento delle attività ammissibili Rilevano, anche se impiegati per la realizzazione di prototipi o impianti pilota Rilevano, anche se impiegati per la realizzazione di prototipi o impianti pilota Rilevano

Per quanto attiene la determinazione dell’importo di alcune spese ammissibili, il decreto ministeriale stabilisce che

  • le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili, ai beni immateriali di cui alla lettera d) del comma 200 e ai software utilizzati nelle attività ammissibili rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e 103 del Tuir. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, ancorché fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d’imposta 2020, le quote di ammortamento relative ai software e agli altri beni immateriali il cui costo deve considerarsi già incluso tra le spese ammissibili relative al credito d’imposta di cui all’articolo 3 del decreto legge 145/2013.
    • Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d’imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.

Il tutto deve essere formalizzato con fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività.

In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’attività.

Attività Credito d’imposta
Attività di ricerca e sviluppo 12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Attività   di     innovazione  tecnologica

finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un

obiettivo  di   transizione   ecologica   /
innovazione digitale 4.0

10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Con la finanziaria per il 2021 (art. 1 commi 1064, lett. da a) a h), 1066 e 1067 Legge 178/2020) la misura del credito è stata ridefinita come di seguito evidenziato.

Attività Credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo

20% della base di calcolo

limite massimo € 4 milioni

Attività di innovazione tecnologica

10% della base di calcolo

limite massimo € 2 milioni

Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0

15% della base di calcolo,

nel limite massimo di € 2 milioni

Attività innovative di design e ideazione estetica

10% della base di calcolo,

nel limite massimo di € 2 milioni

(*) per effetto della modifica del comma 202 del citato art. 1, sono ora agevolabili anche le spese relative ai software

Va evidenziato che:

O la base di calcolo del credito d’imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi

ricevuti per le stesse spese ammissibili;

O il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d’imposta sia diverso da 12 mesi;

O il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto

dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

  • Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000.

Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:

O non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;

O non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

O è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

Sanzioni

Le sanzioni per credito inesistente contestate dagli Uffici per gli atti recupero del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013) non possono essere applicate in maniera “automatica”, dovendosi piuttosto valutare, caso per caso, il comportamento eventualmente fraudolento del contribuente. È quanto emerge dala circolare Assonime 1/2021 diffusa ieri 26 gennaio. Si ricorda che l’agenzia delle Entrate (circolare 31/E/2020, si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 dicembre 2020) si è soffermata, di recente, sulle modalità e i tempi per l’esercizio delle attività di accertamento finalizzate a verificare la sussistenza delle condizioni di spettanza, tra l’altro, del credito d’imposta dell’articolo 3 del Dl 145/2013 e la corretta applicazione della relativa disciplina. Al riguardo, è stato precisato che, qualora a seguito dei controlli sia accertato che le attività o spese sostenute non siano ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo, si configura un’ipotesi di utilizzo di un credito inesistente, per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo, ed il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione.

Si tratta di una scelta di non poco conto, visto che la sanzione per utilizzo del credito d’imposta «non spettante» è pari al 30% del credito stesso; viceversa, per il credito «inesistente» si applica la sanzione dal 100% al 200%, non essendo peraltro consentita la «definizione agevolata». Il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per il ravvedimento operoso prima che sia stato notificato l’atto di recupero. Inoltre, i competenti Uffici, in ragione delle circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, potranno applicare la sanzione per credito inesistente riducendola sino alla metà del minimo edittale.

Secondo Assonime, però, la sanzione prevista per l’indebita compensazione di crediti “inesistenti” dovrebbe riguardare le sole ipotesi in cui ricorra un comportamento fraudolento del contribuente, quali ad esempio quelle in cui l’impresa non abbia svolto alcuna attività che nemmeno in astratto possa qualificarsi quale attività di ricerca e sviluppo, oppure si sia limitata ad effettuare meri investimenti in beni materiali e immateriali o, ancora, nei casi in cui non risultano soddisfatti gli oneri documentali che sono stati previsti dal legislatore proprio a salvaguardia dell’effettività dell’investimento.

Più in generale, dovrebbe essere individuata una soluzione a livello normativo per il passato. In considerazione delle tante incertezze interpretative che hanno caratterizzato la disciplina, si è dell’avviso andrebbe per questo ipotizzata una sanatoria per i contribuenti, peraltro a suo tempo avanzata dallo stesso Mise (si veda Il Sole 24 Ore del 12 maggio 2020), che consentisse ai contribuenti di regolarizzare le supposte indebite compensazioni senza applicazione delle sanzioni.

La cessione d'azienda 

 

di Giacomo Manzana
Anno: 2020

La scissione d'azienda 

 

di Giacomo Manzana
Anno: 2020

LIBRI

Come difendersi dal fisco

Come difendersi dal fisco

di Giacomo Manzana

Tassazione operazioni con l'estero

Tassazione operazioni con l'estero

di Elena Iori, Giacomo Manzana

Guida alla revisione legale

Guida alla revisione legale

di Giacomo Manzana

PROSSIMI EVENTI

Nessun evento trovato
 ROVERETO

Via Santa Maria, 55 
38068 Rovereto (TN)
T 0464.420613 - F 0464.458657
studio@manzana.it

 VERONA

Viale del Lavoro, 33 
37135 Verona (VR)
T 045.8201986 - F 045.509627
verona@moassociati.it

  MILANO

Via M. Pagano, 67  
20145 Milano (MI)
T 02.4813821 - F 02.48197197
milano@moassociati.it

Questo sito utilizza cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Per maggiori informazioni: privacy policy.

  Accetti di proseguire la navigazione?