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LA RELAZIONE DEI REVISORI DEL BILANCIO 2020 E I RICHIAMI DI INFORMATIVA

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ARTICOLO - 20 aprile 2021 - Da: G. Manzana E. Iori

 

I revisori devono dare particolare attenzione agli interventi dei decreti emergenziali in merito:

-  deroga al presupposto della continuità aziendale;

-  sospensione degli ammortamenti;

-  rivalutazione degli asset;

-  deroga alla valutazione dei titoli non immobilizzati.

Continuità aziendale

In applicazione dell’art. 38-quater Dl 34/2020 e di quanto disposto dal OIC documento interpretativo n. 8 nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione

-           dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e

-           del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.

 OIC 29 par. 59 c) - Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

 OIC 11 par. 22 - Significative incertezze

 OIC 11 par. 23 - Non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento ex art. 2484

 OIC 11 par. 24 - Si sono già accertate cause di scioglimento di cui all’articolo 2484

Oggetto della sterilizzazione normativa non è la verifica del going concern, ma gli effetti che la perdita del requisito determina sull’iscrizione delle poste di bilancio, così prevenendo le conseguenti svalutazioni dello stato patrimoniale.

Non esonera dunque gli amministratori dall’obbligo di procedere a una valutazione della continuità aziendale, che rimane oggetto di monitoraggio per il tramite di assetti a tal fine adeguati e destinati anzi ad un doveroso adattamento al nuovo scenario.

Nel contempo la convergente indicazione del paragrafo 22 dell’Oic 11 e dell’articolo 2086, comma 2, del Codice civile impone, rispettivamente, di illustrare i piani aziendali futuri per far fronte alle incertezze e di attivare strumenti idonei al recupero della continuità aziendale.

I Revisori sono chiamati a compiti straordinari di vigilanza, in quanto devono:

 essere in grado di comprendere l’impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società,

 essere in grado di capire se gli organi amministrativi stanno reagendo in modo efficiente e con una logica prospettica alla situazione di crisi.

Il percorso logico di indagine dovrà riguardare tutti gli ambiti:

 le misure adottate

 i rischi di continuità

 i piani economici finanziari

Rischi di continuità aziendale

La società deve individuare gli impatti della crisi, mettendo a fuoco, per ciascuno, non solo la probabilità, ma anche il potenziale danno.

I fattori da considerare riguardano tutte le aree dell'attività: produzione, contratti, finanza.

1. Produzione. Sono esempi di fattori di rischio di tipo produttivo

- l’impossibilità di completare o consegnare la produzione, dovuti alla malattia o all’assenza del personale,

- la mancanza di materie prime necessarie per la produzione,

- le difficoltà di organizzare i servizi di trasporto e di consegna.

2. Contratti. Vanno valutate

- le possibili richieste di sconti, riduzioni, penali

- in generale il rischio di blocchi nella possibilità di ricevere ordini.

3. Finanza. Va valutato

- lo slittamento degli incassi

- la possibilità di insoluti nei pagamenti da parte dei clienti,

- lo sforamento degli affidamenti bancari,

- il rischio di non poter rispettare le scadenze di pagamento di fornitori, mutui, leasing.

I piani economici e finanziari

La società deve predisporre piani economici e finanziari rivedendo le previsioni e i budget.

Le ipotesi prese a base dei vari scenari elaborati devono essere ragionevoli, al fine di considerare credibili le previsioni sugli effetti economici e finanziari.

Le analisi devono riguardare le tre componenti essenziali, ovvero

- andamento economico,

- situazione patrimoniale,

- situazione finanziaria.

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla variabile finanziaria, che normalmente è influenzata

- dalla rapidità delle risposte dei finanziatori alle richieste della società

- dalla situazione esogena in cui si troveranno fornitori e clienti.

Laddove si ritenga fondamentale per la comprensione del bilancio si potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa al riguardo in conformità al principio Isa Italia 706.

Richiamo di informativa - Applicazione dell’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Si richiama l’attenzione sul paragrafo “Continuità aziendale” della Nota integrativa, in cui l’organo amministrativo riporta che, nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull’attività dell’azienda, ha redatto il bilancio d’esercizio utilizzando il presupposto della continuità aziendale esercitando, a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).

L’rogano amministrativo riporta di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale, ai fini dell’esercizio della citata deroga, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, in applicazione del paragrafo 22 del principio contabile OIC 11. Nella valutazione dell’appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale, l’organo amministrativo dichiara di non aver considerato gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 2019 (31 dicembre 2019), come previsto dal Documento Interpretativo D.L. 8 aprile 2020, n. 23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” dell’OIC.

Nei paragrafi “Continuità aziendale” e “Eventi successivi” l’organo amministrativo ha riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze e gli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell’esercizio 2020.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti - Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo “Richiami di informativa”, gli Amministratori [l’amministratore unico] nel valutare i presupposti di applicabilità della deroga ex art. 7 D.L. n. 23/2020, riferiscono [riferisce], nel bilancio d’esercizio, di aver ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi successivi a detta data, come previsto dal citato Documento interpretativo OIC 6. Alla luce di tale circostanza, non ho tenuto conto di tali eventi successivi nell’applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 “Continuità aziendale”.

Sospensione ammortamenti

In caso di utilizzo della sospensione degli ammortamenti, in applicazione dell’art. 60 del Dl 104/2021 e di quanto disposto dal OIC documento interpretativo n. 9 il revisore deve controllare che la nota integrativa contenga:

 l’indicazione delle immobilizzazioni su cui è stata effettuata la riduzione e la misura della riduzione;

 la motivazione alla base della scelta di riduzione degli ammortamenti, tanto per quanto concerne dell’unità elementare di contabilizzazione (deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non fare gli ammortamenti) quanto della quota di ammortamento;

 le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga;

 l’indicazione dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e sul risultato economico dell’esercizio;

 (Come già avvenuto in occasione di altre disposizioni che derogano alle norme del Codice civile) l’indicazione dei conseguenti effetti, in particolare sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto.

Laddove si ritenga fondamentale per la comprensione del bilancio si potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa al riguardo in conformità al principio Isa Italia 706.

Richiamo di informativa - Applicazione dell’art. 60 del D.L. 104/2020 Sospensione ammortamenti

Si richiama l’attenzione sul paragrafo “Sospensione ammortamenti” della Nota integrativa, in cui l’organo amministrativo da evidenza della sospensione/riduzione degli ammortamenti in applicazione della facoltà prevista dall’art. 60 del Dl 104/2020.

Rivalutazione

In applicazione dell’art. 110 del Dl 104/2020 nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 è data la facoltà di rivalutare

(a) i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni merce;

(b) le partecipazioni in società controllate e collegate (art. 2359 codice civile) costituenti immobilizzazioni finanziarie;

(c) i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati (brevetti, opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio).

Il revisore deve verificare

 la corretta contabilizzazione

 i criteri seguiti nella rivalutazione e la corretta contabilizzazione

 i beni rivalutati non eccedono il limite di valore effettivamente attribuibile ai beni;

 si sia fornita adeguata informativa in nota integrativa.

Se ritiene che tale aspetto sia fondamentale per la comprensione del bilancio, nella relazione effettuerà un richiamo di informativa in conformità al principio Isa Italia n. 706.

Richiamo di informativa - Applicazione dell’art. 110 del D.L. 104/2020 Rivalutazione

Si richiama l’attenzione alla rivalutazione effettuata e al paragrafo “Rivalutazione” della Nota integrativa, in cui l’organo amministrativo da evidenza dei beni materiali e immateriali sui quali è stata effettuata la rivalutazione in applicazione della facoltà prevista dall’art. 104 del Dl 104/2020.

Il Dm 17 luglio 2020 ha esteso all’esercizio 2020 la disposizione derogatoria contenuta nel Dl 119/2018 che consente, agli Oic adopter, di non svalutare i titoli iscritti nel circolante.

Il revisore deve verificare

 la corretta contabilizzazione dei titoli

 il rispetto degli obblighi informativi.

Laddove si ritenga fondamentale per la comprensione del bilancio si potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa al riguardo in conformità al principio Isa Italia 706.

Richiamo di informativa - Applicazione del Dl 119/2018 Mancata svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante

Si richiama l’attenzione alla mancata svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante e al paragrafo “Titoli dell’attivo circolante” della Nota integrativa, in cui l’organo amministrativo da evidenza della mancata rilevazione della svalutazione dei titoli dell’attivo circolante in applicazione della disposizione derogatoria del Dl 119/2018 come da ultimo estesa ad opera del Dm 17 luglio 2020.

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