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IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO

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ARTICOLO - Pubblicato il: 09 marzo 2015 - Da: G. Manzana E. Iori

Viene sanzionato il comportamento di chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 3 legge 186/2014 – modifiche all’art. 648-ter.1 del CPP «Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). Si applica la pena (…) a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

Autoriciclaggio modifiche

Viene ora colpito anche chi ha commesso un delitto da cui derivano i proventi illeciti [finora infatti le fattispecie di riciclaggio e reimpiego riguardavano soltanto una persona estranea al reato “fonte” che, consapevole della provenienza delittuosa delle somme o delle altre utilità, le reimpiegava, occultava e così via].

Per chi commette un reato tributario, la possibilità di cadere nell'autoriciclaggio è abbastanza elevata [verosimilmente chi *evade cerca poi di **occultare o reimpiegare il denaro oggetto dell'evasione. Ne consegue che con la condotta illecita integrante il delitto tributario, si potrebbe di fatto consumare anche l'autoriciclaggio].

Autoriciclaggio giurisprudenza

Peraltro, la Cassazione (sezione III penale 43881/2014) ha chiarito che integra il reato di riciclaggio

- sia qualsiasi #prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti,

- sia il mero #trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto bancario a un altro diversamente intestato.

E ancora (sentenza 546/2011), che il riciclaggio è integrato anche nel caso in cui venga #depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito.

>> In sostanza, secondo la Suprema Corte, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. Il contribuente che non dichiara le somme incassate per importi idonei a configurare la dichiarazione infedele o la dichiarazione fraudolenta, certamente dovrà poi trasferire le somme e quindi il rischio di commettere anche l'autoriciclaggio è elevato.

Autoriciclaggio sanzione

La pena è la #reclusione da «due a otto anni e la multa da 5mila a 25mila euro» (comma 1).

Si applica invece la #reclusione «da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.500 euro  se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito a sua volta con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni» (comma 2).

>> «Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’art. 7 del Dl 152/1991 (concorso esterno in associazione mafiosa)» (comma 3).

>> «Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale» (comma 4).

>> «La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale». (comma 5)

>> «La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto». (comma 6)

>>quindi, una volta commessi sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, c’è il delitto anche se le somme o i beni di provenienza illecita sono destinate all'uso personale o familiare.

Autoriciclaggio termine inziale di decorrenza prescrizione

Il termine inizia a decorrere da quando si reimpiega il denaro o si pongono in essere le altre condotte descritte dall'articolo 648-ter 1.

>>Pertanto, anche chi ad esempio ha commesso un reato tributario parecchio tempo fa, qualora reimpiegasse ora il denaro frutto di evasione, rischierebbe di rispondere per l'autoriciclaggio.

>>La prescrizione del reato fiscale non ha infatti riflessi su quello di autoriciclaggio, che si consuma (e dunque si prescrive) in maniera autonoma.

L'autoriciclaggio si prescrive in otto anni (10 con interruzione), *sia per l'ipotesi base **sia per quella attenuata (salvo che quest'ultima non venga considerata una fattispecie autonoma di reato e allora in quel caso si prescriverebbe in sei anni, ma tale circostanza appare poco verosimile).

Autoriciclaggio_Dlgs 231/2001

L'autoriciclaggio è stato inserito tra i reati “fonte” che possono far scattare la responsabilità dell'ente a norma del Dlgs 231/2001.

>>Pertanto, se il manager di una società commette un reato fiscale a vantaggio dell'ente e poi cerca di trasferire, sostituire o reimpiegare il provento dello stesso, anche la società potrà essere chiamata a rispondere di autoriciclaggio.

>>A questo proposito sarà interessante comprendere come sia possibile predisporre idonei modelli organizzativi che possano prevenire tale delitto in azienda soprattutto con riferimento ai delitti tributari che – si ricorda – non costituiscono reati fonte di responsabilità ex “231”.

Autoriciclaggio norma

Legge 15 dicembre 2014, n. 186. (Gazz. Uff. n. 292 del 17 dicembre 2014 Serie Generale)

Art. 3.

Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio

Entrata in vigore:

1 gennaio 2015

 1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole:

«1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

 2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole:

«1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

 3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

 4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;

 b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».

 5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;

 b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché autoriciclaggio».

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