youtube youtube


ACCERTAMENTO PER SOCIETA' CON BILANCI REVISIONATI

articolin

ARTICOLO - Pubblicato il: 29 luglio 2015 - Da: G. Manzana E. Iori

 

Verifica fiscale nei confronti di società con bilanci soggetti a revisione legale

Le società con bilanci certificati non acquisiscono un «crisma di non contestazione» delle poste contabili, ma il giudizio tecnico rappresentato dalla relazione di revisione è, comunque, “un fatto”, che il giudice non può ritenere irrilevante o dimenticare senza metterlo a confronto con gli altri “fatti” sui quali deve maturare la propria decisione.

C’è, quindi, un «obbligo di considerazione» non un «vincolo di conformità» da parte del giudice tributario.

La relazione quindi

- non può costituire una presunzione iuris tantum della veridicità delle scritture (mancando del tutto una norma legislativa che le attribuisca tale efficacia probatoria)

- ma può assume un ruolo probatorio nell’ambito della difesa attuata dal contribuente.

E’ chiaro che questo “ruolo” probatorio può essere svolto dal documento solo se opportunamente valorizzato dalla difesa, in particolare per l’esistenza e la quantificazione di componenti positivi e negativi di reddito tra società del medesimo gruppo.

Secondo la Corte di cassazione (sentenza 26 giugno 2015 n. 13252) il giudice tributario, nel valutare la deducibilità di costi quali quelli dei servizi resi infragruppo, non può non considerare le risultanze della relazione di certificazione al bilancio, comparando questo documento di regolarità tecnico-contabile con i divergenti elementi di giudizio addotti dall’agenzia delle Entrate al fine di dimostrarne l’inesistenza per duplicazione ed eccessiva onerosità.

Secondo la sentenza 18 marzo 2009 n. 6532 «la revisione, articolata mediante relazioni sulla corrispondenza dei dati di bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili, rende affidabili le relative attestazioni», le quali «non possono essere disattese dall’amministrazione finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di eguale portata».

Con la sentenza 13252/2015 la Cassazione accoglie la doglianza esposta dalla società ricorrente, in quanto il giudice di appello non aveva dato conto, prima di esprime il proprio convincimento sulla duplicazione dei costi di fornitura dei servizi infragruppo, di aver esaminato la certificazione al bilancio e di averne comparato le risultanze con quanto sostenuto dalle Entrate.

Con la sentenza 13252/2015 la Cassazione evidenzia come la relazione di certificazione fosse in grado, da sola, di giustificare l’inerenza dei costi sostenuti. Infatti, tale relazione non può costituire una presunzione iuris tantum della veridicità delle scritture, mancando del tutto una norma legislativa che le attribuisca tale efficacia probatoria.

Con la sentenza 13491 dell’8 giugno 2007 la Cassazione afferma che la certificazione al bilancio «non può certamente limitare il potere di verifica dell’amministrazione finanziaria». Una relazione di certificazione senza rilievi porta a ritenere affidabili le risultanze del bilancio in riferimento agli aspetti oggetto di specifica verifica da parte del revisore, ma a tale affidabilità non può essere riconosciuto un ruolo decisivo, poiché le prove documentali rese dai verificatori possono ben dimostrare come tali conclusioni siano, in realtà, errate.

Pronunce Contestazione dell’Agenzia Contenuto
Sentenza 26 giugno 2015 n.13252 Duplicazione   nella fornitura di servizi intercompany, tale da far ritenere insussistenti i   costi È   necessario che i giudici d’appello diano conto di aver esaminato la   certificazione del bilancio contenuta nella relazione della società di revisione e di averne comparato   le risultanze con gli ulteriori elementi di giudizio tratti dall’esame dei coevi   contratti per la fornitura dei servizi dal cui esame era emersa la ritenuta   «duplicazione dell’oggetto relativo alla fornitura dei servizi». Non si può   escludere che «al fine di attestare la deducibilità dei   costi sostenuti, la produzione di documentazione   ulteriore rispetto al bilancio certificato come da relazione della società di   revisione»

Sentenza 18 marzo 2009 n. 6532

Indeducibilità   delle spese per prestazione di servizi rese della capogruppo (“spese di   regia”) per difetto di inerenza e documentazio-ne Il   requisito della inerenza dei costi prescritto dal Tuir, articolo 75,   comma 5 (ora articolo 109, comma 1),   deve essere dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile e dalla   inesistenza di duplicazione di costi, la cui prova può dirsi raggiunta quando   la natura e la composizione dei servizi prestati e la loro funzionalità all'attività svolta   «risultino dai prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da   una società internazionale   di revisione, tenuto conto della   funzione di controllo pubblicistico che questa svolge, in posizione di   indipendenza rispetto al soggetto conferente l’incarico, e della   responsabilità, civile e penale, in cui incorre il revisore che attesti dati   non veritieri. Ne consegue che la revisione rende affidabili le relative attestazioni che non   possono essere   disattese   dall’amministrazione finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove   di eguale portata

Sentenza 12 marzo 2009

n. 5926

Indeducibilità   dei costi per spese generali, amministrative e di manutenzione addebitati   dalla casa madre alla stabile organizzazione italiana Ogni   volta che la relazione di revisione venga   messa a disposizione dell’ufficio tributario e del   giudice tributario, le autorità devono tenerla in conto, non di presunzione   iuris tantum della veridicità delle   scritture, perché manca una norma legislativa che le attribuisca tale   forza, ma di documento incorporante enunciati sui quali sia l’ufficio   tributario sia il giudice tributario si devono pronunciare e che possono   essere privati della loro forza dimostrativa dei fatti attestati solo   mediante la prova contraria a carico dell’ufficio. Tale prova non può essere   fornita attraverso la produzione di documenti che siano idonei a dimostrare   che nel giudizio di revisione il revisore è incorso in errore o ha realizzato   un inadempimento

Sentenza 14 marzo 2008

n. 6939

Indeducibilità   di costi commerciali intercompany per difetto di inerenza

Le   risultanze della relazione della società di revisione non sono di per sé   esaustive ma vanno lette unitamente agli altri dati disponibili affinché il   giudice di appello assuma e motivi la propria decisione

Sentenza 8 giugno 2007

n. 13491

Deducibilità   interessi passivi su finanziamento non esposto in bilancio L’adempimento   della formalità di revisione e certificazione del bilancio spiega effetti   puramente sul piano civilistico ed è inidonea a limitare l’ambito   dell’attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.   Conseguentemente, è legittimo il disconoscimento operato in tema di   deducibilità di interessi passivi laddove i finanziamenti non siano aliunde   indicati e rintracciabili nella contabilità del contribuente

La cessione d'azienda 

 

di Giacomo Manzana
Anno: 2020

La scissione d'azienda 

 

di Giacomo Manzana
Anno: 2020

LIBRI

Come difendersi dal fisco

Come difendersi dal fisco

di Giacomo Manzana

Tassazione operazioni con l'estero

Tassazione operazioni con l'estero

di Elena Iori, Giacomo Manzana

Guida alla revisione legale

Guida alla revisione legale

di Giacomo Manzana

PROSSIMI EVENTI

Nessun evento trovato
 ROVERETO

Via Santa Maria, 55 
38068 Rovereto (TN)
T 0464.420613 - F 0464.458657
studio@manzana.it

 VERONA

Viale del Lavoro, 33 
37135 Verona (VR)
T 045.8201986 - F 045.509627
verona@moassociati.it

  MILANO

Via M. Pagano, 67  
20145 Milano (MI)
T 02.4813821 - F 02.48197197
milano@moassociati.it

Questo sito utilizza cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Per maggiori informazioni: privacy policy.

  Accetti di proseguire la navigazione?