ACCERTAMENTO PER SOCIETA' CON BILANCI REVISIONATI
ARTICOLO - Pubblicato il: 29 luglio 2015 - Da: G. Manzana E. Iori
Verifica fiscale nei confronti di società con bilanci soggetti a revisione legale
Le società con bilanci certificati non acquisiscono un «crisma di non contestazione» delle poste contabili, ma il giudizio tecnico rappresentato dalla relazione di revisione è, comunque, “un fatto”, che il giudice non può ritenere irrilevante o dimenticare senza metterlo a confronto con gli altri “fatti” sui quali deve maturare la propria decisione.
C’è, quindi, un «obbligo di considerazione» non un «vincolo di conformità» da parte del giudice tributario.
La relazione quindi
- non può costituire una presunzione iuris tantum della veridicità delle scritture (mancando del tutto una norma legislativa che le attribuisca tale efficacia probatoria)
- ma può assume un ruolo probatorio nell’ambito della difesa attuata dal contribuente.
E’ chiaro che questo “ruolo” probatorio può essere svolto dal documento solo se opportunamente valorizzato dalla difesa, in particolare per l’esistenza e la quantificazione di componenti positivi e negativi di reddito tra società del medesimo gruppo.
Secondo la Corte di cassazione (sentenza 26 giugno 2015 n. 13252) il giudice tributario, nel valutare la deducibilità di costi quali quelli dei servizi resi infragruppo, non può non considerare le risultanze della relazione di certificazione al bilancio, comparando questo documento di regolarità tecnico-contabile con i divergenti elementi di giudizio addotti dall’agenzia delle Entrate al fine di dimostrarne l’inesistenza per duplicazione ed eccessiva onerosità.
Secondo la sentenza 18 marzo 2009 n. 6532 «la revisione, articolata mediante relazioni sulla corrispondenza dei dati di bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili, rende affidabili le relative attestazioni», le quali «non possono essere disattese dall’amministrazione finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di eguale portata».
Con la sentenza 13252/2015 la Cassazione accoglie la doglianza esposta dalla società ricorrente, in quanto il giudice di appello non aveva dato conto, prima di esprime il proprio convincimento sulla duplicazione dei costi di fornitura dei servizi infragruppo, di aver esaminato la certificazione al bilancio e di averne comparato le risultanze con quanto sostenuto dalle Entrate.
Con la sentenza 13252/2015 la Cassazione evidenzia come la relazione di certificazione fosse in grado, da sola, di giustificare l’inerenza dei costi sostenuti. Infatti, tale relazione non può costituire una presunzione iuris tantum della veridicità delle scritture, mancando del tutto una norma legislativa che le attribuisca tale efficacia probatoria.
Con la sentenza 13491 dell’8 giugno 2007 la Cassazione afferma che la certificazione al bilancio «non può certamente limitare il potere di verifica dell’amministrazione finanziaria». Una relazione di certificazione senza rilievi porta a ritenere affidabili le risultanze del bilancio in riferimento agli aspetti oggetto di specifica verifica da parte del revisore, ma a tale affidabilità non può essere riconosciuto un ruolo decisivo, poiché le prove documentali rese dai verificatori possono ben dimostrare come tali conclusioni siano, in realtà, errate.
Pronunce | Contestazione dell’Agenzia | Contenuto |
Sentenza 26 giugno 2015 n.13252 | Duplicazione nella fornitura di servizi intercompany, tale da far ritenere insussistenti i costi | È necessario che i giudici d’appello diano conto di aver esaminato la certificazione del bilancio contenuta nella relazione della società di revisione e di averne comparato le risultanze con gli ulteriori elementi di giudizio tratti dall’esame dei coevi contratti per la fornitura dei servizi dal cui esame era emersa la ritenuta «duplicazione dell’oggetto relativo alla fornitura dei servizi». Non si può escludere che «al fine di attestare la deducibilità dei costi sostenuti, la produzione di documentazione ulteriore rispetto al bilancio certificato come da relazione della società di revisione» |
Sentenza 18 marzo 2009 n. 6532 |
Indeducibilità delle spese per prestazione di servizi rese della capogruppo (“spese di regia”) per difetto di inerenza e documentazio-ne | Il requisito della inerenza dei costi prescritto dal Tuir, articolo 75, comma 5 (ora articolo 109, comma 1), deve essere dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile e dalla inesistenza di duplicazione di costi, la cui prova può dirsi raggiunta quando la natura e la composizione dei servizi prestati e la loro funzionalità all'attività svolta «risultino dai prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da una società internazionale di revisione, tenuto conto della funzione di controllo pubblicistico che questa svolge, in posizione di indipendenza rispetto al soggetto conferente l’incarico, e della responsabilità, civile e penale, in cui incorre il revisore che attesti dati non veritieri. Ne consegue che la revisione rende affidabili le relative attestazioni che non possono essere disattese dall’amministrazione finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di eguale portata |
Sentenza 12 marzo 2009 n. 5926 |
Indeducibilità dei costi per spese generali, amministrative e di manutenzione addebitati dalla casa madre alla stabile organizzazione italiana | Ogni volta che la relazione di revisione venga messa a disposizione dell’ufficio tributario e del giudice tributario, le autorità devono tenerla in conto, non di presunzione iuris tantum della veridicità delle scritture, perché manca una norma legislativa che le attribuisca tale forza, ma di documento incorporante enunciati sui quali sia l’ufficio tributario sia il giudice tributario si devono pronunciare e che possono essere privati della loro forza dimostrativa dei fatti attestati solo mediante la prova contraria a carico dell’ufficio. Tale prova non può essere fornita attraverso la produzione di documenti che siano idonei a dimostrare che nel giudizio di revisione il revisore è incorso in errore o ha realizzato un inadempimento |
Sentenza 14 marzo 2008 n. 6939 |
Indeducibilità di costi commerciali intercompany per difetto di inerenza |
Le risultanze della relazione della società di revisione non sono di per sé esaustive ma vanno lette unitamente agli altri dati disponibili affinché il giudice di appello assuma e motivi la propria decisione |
Sentenza 8 giugno 2007 n. 13491 |
Deducibilità interessi passivi su finanziamento non esposto in bilancio | L’adempimento della formalità di revisione e certificazione del bilancio spiega effetti puramente sul piano civilistico ed è inidonea a limitare l’ambito dell’attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria. Conseguentemente, è legittimo il disconoscimento operato in tema di deducibilità di interessi passivi laddove i finanziamenti non siano aliunde indicati e rintracciabili nella contabilità del contribuente |