VEICOLI IN COMODATO E COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE
CIRCOLARE - Pubblicato il: 23 ottobre 2014 - Da: G. Manzana E. Iori
Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disposizione, contenuta nel Codice della strada, che prevede l’obbligo in capo ai soggetti utilizzatori “abituali” di veicoli di terzi di comunicare “tempestivamente” alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo.
La predetta disposizione, in vigore già dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche.
Intervenendo con la recente Circolare, il Ministero, dopo aver individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell’obbligo in esame.
In particolare l’adempimento in esame interessa i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di comodato (per un periodo superiore a 30 giorni).
SOGGETTI OBBLIGATI:
L’obbligo di comunicazione alla Motorizzazione risulta in capo all’“avente causa” nel caso di detenzione non abituale (superiore a 30 giorni) di un veicolo di proprietà di terzi,
per “avente causa” si intende:
- comodatario;
- affidatario, in caso di custodia giudiziale;
- locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
- erede;
- utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”.
Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t immatricolati in uso proprio, concessi in comodato per un periodo superiore a 30 giorni, i predetti soggetti sono tenuti a “darne comunicazione al competente UMC, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione”. È comunque possibile, previa delega scritta da parte dell’avente causa, che gli obblighi in esame siano adempiuti dall’intestatario del veicolo utilizzando gli appositi modelli allegati A/1 (persone fisiche) e A/2 (persone giuridiche) alla citata Circolare n. 15513.
SOGGETTI ESONERATI:
sono esonerati:
- familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione;
- i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.
VEICOLI AZIENDALI:
E’ stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati):
- detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio;
- concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.
Dall’espresso riferimento ai “dipendenti” si potrebbe desumere che l’adempimento in esame non interessi i soci / amministratori / collaboratori. Si ritiene comunque che, al fine di ottemperare alla ratio della norma (identificazione del conducente), l’obbligo riguardi anche tali soggetti.
Nelle predette fattispecie la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, su delega del comodatario redatta utilizzando l’apposito modello allegato B/1 alla citata Circolare n. 15513, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti:
- € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;
- € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.
In presenza di più veicoli concessi in comodato è ammessa un’istanza cumulativa.
A fronte dell’istanza è rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nel predetto Archivio delle informazioni ricevute.
L’attestazione “ai fini della regolarità della circolazione” non deve essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo aziendale. La relativa assenza non è quindi sanzionabile.
In caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario (ad esempio, proroga del comodato, cessazione anticipata), va posta in essere la sopra esposta procedura utilizzando l’apposito modello allegato B/2 alla citata Circolare n. 15513.
DECORRENZA:
Gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014.
Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che:
- è comunque possibile comunicarli;
- l’eventuale omissione non è sanzionabile.
SANZIONI:
La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a € 705 e il con ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92.
ALLEGATI:
Allegato 1 – Delega Persona Fisica
Allegato 2 – Delega Persona Giuridica
Allegato 3 – Comodato Veicoli Aziendali
Allegato 4 – Varizione/Cessazione comodato Veicoli Aziendali