BLOCCO DELLA DELEGA F24 SALDO A ZERO
CIRCOLARE - Pubblicato il: 30 ottobre 2018 - Da: G. Manzana E. Iori
Dal 29 ottobre 2018, con l’aggiunta del comma 49-ter all’art. 37, DL n. 223/2006 e con le indicazioni fornite nel provv. n. 195385 del 28/08/2018, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio, al fine di controllare la legittimità dell’uso del credito.
Tale disposizione si applica a tutti i casi in cui il modello di pagamento presenti una compensazione, a prescindere dal risultato finale: ne consegue che la sospensione potrà riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo finale a debito.
È inoltre previsto che:
- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate protocollo 195385 del 28/08/2018 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.
Viene detto che i criteri selettivi fanno riferimento:
a) alla tipologia dei debiti pagati;
b) alla tipologia dei crediti compensati;
c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
d) ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
In merito alla procedura di sospensioneviene detto:
- Viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa. Nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento.
- Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
- Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.
- Se in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:
- in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
- se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.
- In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
- Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.
Occorre porre particolare attenzione a tutti quegli istituti per i quali il mancato pagamento determina l’inefficacia del perfezionamento dell’istituto. Ad esempio, si consideri un accertamento con adesione a fronte di un atto impositivo che, in conseguenza del “blocco” della compensazione del pagamento della prima rata, non risulti perfezionato: l’atto di accertamento potrebbe diventare definitivo e, quindi, non più impugnabile.
Quanto alla difesa, il contribuente che si ritenga che lo scarto del modello F24 sia intervenuto senza ragioni, dovrà provvedere a impugnare
- la ricevuta con la quale – con specifica motivazione (Cfr. punto 2.3 del provvedimento 195385 del 28/08/2018) viene comunicato lo scarto.
- l’atto (avviso bonario, cartella) così che si verificherà cessazione della materia del contendere sull’impugnazione dello scarto