ARTICOLO - 20 aprile 2021 - Da: G. Manzana E. Iori I revisori devono dare particolare attenzione agli interventi dei decreti emergenziali in merito: - deroga al presupposto della continuità aziendale; - sospensione degli ammortamenti; - rivalutazione degli asset; - deroga alla valutazione dei titoli non immobilizzati. Continuità aziendale In applicazione dell’art. 38-quater Dl 34/2020 e di quanto disposto dal OIC documento interpretativo n. 8 nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione - dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e - del paragrafo 59 c) dell’OIC 29. OIC 29 par. 59 c) - Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale OIC 11 par. 22 - Significative incertezze OIC 11 par. 23 - Non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento ex art. 2484 OIC 11 par. 24 - Si sono già accertate cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 Oggetto della sterilizzazione normativa non è la verifica del going concern, ma gli effetti che la perdita del requisito determina sull’iscrizione delle poste di bilancio, così prevenendo le conseguenti svalutazioni dello stato patrimoniale. Non esonera dunque gli amministratori dall’obbligo di procedere a una valutazione della continuità aziendale, che rimane oggetto di monitoraggio per il tramite di assetti a tal fine adeguati e destinati anzi ad un doveroso adattamento al nuovo scenario. Nel contempo la convergente indicazione del paragrafo 22 dell’Oic 11 e dell’articolo 2086, comma 2, del Codice civile impone, rispettivamente, di illustrare i piani aziendali futuri per far fronte alle incertezze e di attivare strumenti idonei al recupero della continuità aziendale. I Revisori sono chiamati a compiti straordinari di vigilanza, in quanto devono: essere in grado di comprendere l’impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società, essere in grado di capire se gli organi amministrativi stanno reagendo in modo efficiente e con una logica prospettica alla situazione di crisi. Il percorso logico di indagine dovrà riguardare tutti gli ambiti: le misure adottate i rischi di continuità i piani economici finanziari Rischi di continuità aziendale La società deve individuare gli impatti della crisi, mettendo a fuoco, per ciascuno, non solo la probabilità, ma anche il potenziale danno. I fattori da considerare riguardano tutte le aree dell'attività: produzione, contratti, finanza. 1. Produzione. Sono esempi di fattori di rischio di tipo produttivo - l’impossibilità di completare o consegnare la produzione, dovuti alla malattia o all’assenza del personale, - la mancanza di materie prime necessarie per la produzione, - le difficoltà di organizzare i servizi di trasporto e di consegna. 2. Contratti. Vanno valutate - le possibili richieste di sconti, riduzioni, penali - in generale il rischio di blocchi nella possibilità di ricevere ordini. 3. Finanza. Va valutato - lo slittamento degli incassi - la possibilità di insoluti nei pagamenti da parte dei clienti, - lo sforamento degli affidamenti bancari, - il rischio di non poter rispettare le scadenze di pagamento di fornitori, mutui, leasing. I piani economici e finanziari La società deve predisporre piani economici e finanziari rivedendo le previsioni e i budget. Le ipotesi prese a base dei vari scenari elaborati devono essere ragionevoli, al fine di considerare credibili le previsioni sugli effetti economici e finanziari. Le analisi devono riguardare le tre componenti essenziali, ovvero - andamento economico, - situazione patrimoniale, - situazione finanziaria. Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla variabile finanziaria, che normalmente è influenzata - dalla rapidità delle risposte dei finanziatori alle richieste della società - dalla situazione esogena in cui si troveranno fornitori e clienti. Laddove si ritenga fondamentale per la comprensione del bilancio si potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa al riguardo in conformità al principio Isa Italia 706. Richiamo di informativa - Applicazione dell’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e incertezze significative relative alla continuità aziendale Si richiama l’attenzione sul paragrafo “Continuità aziendale” della Nota integrativa, in cui l’organo amministrativo riporta che, nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull’attività dell’azienda, ha redatto il bilancio d’esercizio utilizzando il presupposto della continuità aziendale esercitando, a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità). L’rogano amministrativo riporta di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale, ai fini dell’esercizio della citata deroga, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, in applicazione del paragrafo 22 del principio contabile OIC 11. Nella valutazione dell’appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale, l’organo amministrativo dichiara di non aver considerato gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 2019 (31 dicembre 2019), come previsto dal Documento Interpretativo D.L. 8 aprile 2020, n. 23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” dell’OIC. Nei paragrafi “Continuità aziendale” e “Eventi successivi” l’organo amministrativo ha riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze e gli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell’esercizio 2020. Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto. Altri aspetti - Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 Come indicato nel precedente paragrafo “Richiami di informativa”, gli Amministratori [l’amministratore unico] nel valutare i presupposti di applicabilità della deroga ex art. 7 D.L. n. 23/2020, riferiscono [riferisce], nel bilancio d’esercizio, di aver ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi successivi a detta data, come previsto dal citato Documento interpretativo OIC 6. Alla luce di tale circostanza, non ho tenuto conto di tali eventi successivi nell’applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 “Continuità aziendale”. Sospensione ammortamenti In caso di utilizzo della sospensione degli ammortamenti, in applicazione dell’art. 60 del Dl 104/2021 e di quanto disposto dal OIC documento interpretativo n. 9 il revisore deve controllare che la nota integrativa contenga: l’indicazione delle immobilizzazioni su cui è stata effettuata la riduzione e la misura della riduzione; la motivazione alla base della scelta di riduzione degli ammortamenti, tanto per quanto concerne dell’unità elementare di contabilizzazione (deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non fare gli ammortamenti) quanto della quota di ammortamento; le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga; l’indicazione dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e sul risultato economico dell’esercizio; (Come già avvenuto in occasione di altre disposizioni che derogano alle norme del Codice civile) l’indicazione dei conseguenti effetti, in particolare sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto. Laddove si ritenga fondamentale per la comprensione del bilancio si potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa al riguardo in conformità al principio Isa Italia 706. Richiamo di informativa - Applicazione dell’art. 60 del D.L. 104/2020 Sospensione ammortamenti Si richiama l’attenzione sul paragrafo “Sospensione ammortamenti” della Nota integrativa, in cui l’organo amministrativo da evidenza della sospensione/riduzione degli ammortamenti in applicazione della facoltà prevista dall’art. 60 del Dl 104/2020. Rivalutazione In applicazione dell’art. 110 del Dl 104/2020 nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 è data la facoltà di rivalutare (a) i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni merce; (b) le partecipazioni in società controllate e collegate (art. 2359 codice civile) costituenti immobilizzazioni finanziarie; (c) i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati (brevetti, opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio). Il revisore deve verificare la corretta contabilizzazione i criteri seguiti nella rivalutazione e la corretta contabilizzazione i beni rivalutati non eccedono il limite di valore effettivamente attribuibile ai beni; si sia fornita adeguata informativa in nota integrativa. Se ritiene che tale aspetto sia fondamentale per la comprensione del bilancio, nella relazione effettuerà un richiamo di informativa in conformità al principio Isa Italia n. 706. Richiamo di informativa - Applicazione dell’art. 110 del D.L. 104/2020 Rivalutazione Si richiama l’attenzione alla rivalutazione effettuata e al paragrafo “Rivalutazione” della Nota integrativa, in cui l’organo amministrativo da evidenza dei beni materiali e immateriali sui quali è stata effettuata la rivalutazione in applicazione della facoltà prevista dall’art. 104 del Dl 104/2020. Il Dm 17 luglio 2020 ha esteso all’esercizio 2020 la disposizione derogatoria contenuta nel Dl 119/2018 che consente, agli Oic adopter, di non svalutare i titoli iscritti nel circolante. Il revisore deve verificare la corretta contabilizzazione dei titoli il rispetto degli obblighi informativi. Laddove si ritenga fondamentale per la comprensione del bilancio si potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa al riguardo in conformità al principio Isa Italia 706. Richiamo di informativa - Applicazione del Dl 119/2018 Mancata svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante Si richiama l’attenzione alla mancata svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante e al paragrafo “Titoli dell’attivo circolante” della Nota integrativa, in cui l’organo amministrativo da evidenza della mancata rilevazione della svalutazione dei titoli dell’attivo circolante in applicazione della disposizione derogatoria del Dl 119/2018 come da ultimo estesa ad opera del Dm 17 luglio 2020. ARTICOLO - 29 marzo 2021 - Da: G. Manzana E. Iori L’obiettivo generale del revisore e acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi , dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, predispone una relazione di revisione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione in conformità ai risultati raggiunti. Si pone quindi la necessità di definire la significatività che, come visto, si differenzia in significatività per il bilancio nel suo complesso; significatività operativa; significatività specifica, ancorché nel caso di revisione di imprese di dimensioni minori spesso il suo calcolo non sia necessario. Una volta determinata la significatività deve essere considerata quando il revisore: a) determina la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione e b) valuta gli effetti degli errori. NATURA, LA TEMPISTICA E L'AMPIEZZA DELLE PROCEDURE DI REVISIONE In merito alle procedure di revisione, la valutazione preliminare della significatività di singole poste di bilancio e classi di operazioni, aiuta il revisore nella scelta delle voci da esaminare e nella scelta del tipo di procedure di revisione da applicare al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabile (ad esempio, l'utilizzo di metodi di campionamento o lo svolgimento di procedure di analisi comparativa). La significatività ed il rischio di revisione sono tra loro inversamente proporzionali; quindi ad un livello di significatività elevato, corrisponde un rischio di revisione basso e viceversa. Il revisore deve considerare tale proporzionalità inversa tra significatività e rischio di revisione quando determina la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione da svolgere. Occorre poi considerare che la valutazione della significatività e del rischio di revisione può essere diversa, al momento iniziale della pianificazione del lavoro, rispetto al momento della valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte. EFFETTI DEGLI ERRORI AL FINE DELL’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO Per quanto concerne gli effetti degli errori è necessario che il revisore valuti la significatività sia a livello del bilancio nel suo complesso, sia in relazione a singoli conti, classi di operazioni e informazioni. A tale proposito va considerato che: - l’errore tollerabile è da considerarsi la soglia di errore ammissibile per singola posta di bilancio - se si supera la soglia di significatività il revisore non può esprimere un giudizio positivo sul bilancio. A tale fine occorre considerare che tanti errori di piccolo importo, nel loro insieme, possono influenzare significativamente il bilancio. Per esempio, un errore in una procedura di fine mese può essere l'indizio di un errore potenzialmente significativo, se tale errore si ripetesse ogni mese. Nel valutare la corretta presentazione del bilancio, il revisore deve stabilire se l'insieme degli errori rilevati e non eliminati sia significativo. L'insieme degli errori rilevati e non eliminati comprende: a) specifici errori identificati dal revisore incluso l'effetto netto degli errori identificati nel corso delle precedenti revisioni e non ancora eliminati; b) la miglior stima del revisore di altri errori che non possono essere specificamente identificati (ad esempio, errori prevedibili). Al fine del giudizio sul bilancio il revisore deve valutare l'insieme degli errori rilevati e non eliminati. Sta alla sua “sensibilità” professionale individuare in che modo incidono nella relazione finale. Occorre a tal fine considerare che: se gli errori (o l’errore) rilevati per area di bilancio superano la soglia dell’errore tollerabile ma non quella della significatività il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi; - se gli errori (o l’errore) rilevati per area di bilancio superano la soglia dell’errore tollerabile e anche quella della significatività il revisore non può esprimere un giudizio positivo sul bilancio. Il revisore deve valutare se l'insieme degli errori rilevati e non eliminati sia significativo. Se il revisore conclude che gli errori sono significativi, deve considerare di ridurre il rischio di revisione estendendo le procedure di revisione o chiedendo alla direzione di correggere il bilancio. La direzione può infatti essere disposta a modificare il bilancio a seguito degli errori rilevati. Se la direzione rifiuta di correggere il bilancio ed i risultati dell'estensione delle procedure di revisione non permettono al revisore di concludere che l'insieme degli errori non eliminati non sia significativo, il revisore deve considerarne gli effetti ai fini dell'espressione del proprio giudizio. Se l'insieme degli errori non eliminati che il revisore ha identificato, si avvicina al livello di significatività prefissato, il revisore deve considerare la probabilità che gli errori non rilevati, unitamente all'insieme degli errori non eliminati, possano superare il livello di significatività. Pertanto, se l'insieme degli errori non eliminati si avvicina al livello di significatività, il revisore deve prendere in considerazione se ridurre il rischio svolgendo procedure di revisione addizionali o richiedere alla direzione di correggere il bilancio eliminando gli errori identificati. Ogniqualvolta il revisore esprime un giudizio con rilievi deve inserire nella relazione una chiara descrizione di tutte le ragioni sostanziali e una quantificazione dell’effetto sul bilancio. Tale informativa va inserita in un paragrafo che precede il giudizio sul bilancio (punto e) dallo schema previsto dalle norme di comportamento del revisore unico). AGGIORNAMENTO DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA’ “Prima di valutare l’effetto degli errori non corretti, il revisore deve valutare nuovamente la significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320 per confermare se rimanga appropriata nel contesto dei risultati patrimoniali, finanziari ed economici effettivi dell’impresa.” (ISA Italia n. 450 par. 10). ARTICOLO - 20 marzo 2021 - Da: G. Manzana E. Iori Il revisore determina le modalità di selezione delle voci da verificare. I metodi a disposizione per selezionare le voci da sottoporre a verifica sono: - selezione di tutte le voci; - selezione di voci specifiche; - campionamento di revisione. Il campionamento di revisione è configurato statisticamente per consentire di trarre conclusioni sull’intera popolazione sulla base della verifica di un campione estratto dalla popolazione stessa (ISA Italia 530). Più precisamente, in base ai principi di revisione, «il campionamento di revisione consente al revisore di acquisire e valutare elementi probativi relativi ad alcune caratteristiche degli elementi selezionati al fine di permettere al revisore di formarsi una conclusione sulla popolazione dalla quale il campione è estratto, o di aiutarlo nel formarsi tale conclusione. Il campionamento di revisione può essere applicato utilizzando sia un approccio statistico che un approccio non statistico di campionamento» (ISA Italia 530 par. A4). L’esame di tutte le voci può essere appropriato, per esempio, quando la popolazione è costituita da un numero limitato di voci di valore elevato, esiste un rischio significativo e gli altri metodi non forniscono elementi probativi sufficienti e appropriati, ovvero la natura ripetitiva di un calcolo o di altri processi svolti automaticamente da un sistema informativo rende conveniente l’esame della totalità delle voci. La selezionare voci specifiche può essere motivata dall’elevato valore delle stesse, dal fatto che queste siano inusuali, particolarmente soggette a rischio oppure voci nelle quali in passato sono stati riscontrati errori. Il revisore può, altresì, decidere di esaminare voci i cui valori registrati superino un determinato importo, al fine di verificare, in tal modo, una gran parte dell’importo totale di una classe di operazioni o di un saldo contabile. Con campionamento statistico si intende «un approccio di campionamento con le seguenti caratteristiche: 1. definire la dimensione del campione; 2. individuare gli elementi dell’universo indagato che costituiranno il campione; 3. proiettare gli errori eventualmente riscontrati sull’intero universo. Per ogni voce/area di bilancio da indagare il revisore definisce un livello di rischio. Al fine di determinare la dimensione del campione, il revisore può associare a ogni livello di rischio un “livello di confidenza” e un “fattore di confidenza”, ad esempio quelli proposti dalla ISA Guide ed esposti nella seguente tabella. Campione = (P/S) x R Dove: P= popolazione R = rischio di revisione S = singnificatività operativa Campione = 3.269.836/ 300.000 x 1 = 11. Il metodo proposto ha identificato che il campione dovrà includere 11 unità (cioè il saldo di 11 posizioni). 2. Individuare gli elementi dell'universo indagato che costituiranno il campione Il più utilizzato è il "metodo delle unità monetarie" che consente di dare a ogni euro di un certo saldo contabile la stessa possibilità di essere scelto. Ciò che conta è che tutti i crediti avranno almeno una possibilità di essere scelti. Prevede: Importante è avere comprensione della percentuale della popolazione revisione in base al numero di posizioni individuate. In alternativa si può prevedere: E’ ad ogni modo importante avere evidenza della percentuale complessiva dell’universo oggetto di valutazione. 3. proiettare gli errori eventualmente riscontrati sull’intero universo E’ possibile eseguire la proiezione degli errori solo qualora la popolazione sia omogenea. Per proiettare gli eventuali errori sull’intero universo indagato è necessario: Nel nostro esempio si ha quanto segue. CIRCOLARE - Pubblicato il: 06 aprile 2021 - Da: G. Manzana E. Iori Cessioni e prestazioni con il Regno Unito dopo la Brexit A seguito della fuoriuscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'UE, è necessario rivedere la "classificazione" delle operazioni poste in essere tra soggetti italiani / UE e soggetti UK, e conseguentemente il trattamento IVA ed i relativi adempimenti connessi, tenendo anche conto degli accordi presi / protocolli concordati tra UE e UK nell'iter di ratifica della c.d. "Brexit". In linea generale, a decorrere dall'1.1.2021, va considerato che le operazioni tra soggetti UE e UK sono "condizionate" dal fatto che i soggetti UK vanno ora considerati extraUE e pertanto assume rilevanza la "barriera doganale". Quanto previsto dall'Accordo stipulato il 24.12.2020 è applicato in via provvisoria dall'1.1 al 30.4.2021, in attesa che si completi l'iter di approvazione da parte di tutti gli organi comunitari preposti. Si evidenzia che Gran Bretagna e Irlanda del Nord non hanno condiviso appieno tutti gli aspetti derivanti dalla fuoriuscita dall'UE. In particolare, ai fini IVA in esame, va considerato che nell'ambito dei citati accordi è previsto che l'Irlanda del Nord: - resta soggetta alla normativa IVA dell'UE per le cessioni / acquisti di beni. A tal fine è stato introdotto il nuovo Codice ISO"XI" da utilizzare in sede di compilazione delle fatture riferite alle operazioni con soggetti passivi di tale Stato nonché dei mod. INTRA; - applica la normativa prevista per le operazioni extraUE per le prestazioni di servizi. CESSIONI / ACQUISTI DI BENI Come sopra evidenziato, a decorrere dall'1.1.2021 per le transazioni di beni tra Stati UE / Italia e UK tornano ad assumere rilevanza le barriere doganali. Conseguentemente le cessioni / acquisti di beni tra soggetti italiani e soggetti UK (con esclusione dell'Irlanda del Nord): • non possono più essere considerate operazioni intraUE e pertanto non trovano più applicazione le disposizioni di cui al DL n. 331/93; • devono essere considerate esportazioni / importazioni e quindi va fatto riferimento a quanto disposto in merito dal DPR n. 633/72. Ciò comporta la modifica del regime IVA applicabile come di seguito riepilogato. Regime IVA fino al 31.12.2020 ANTEBrexit (*) Regime IVA dall'1.1.2021 POSTBrexit Cessione intraUE non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93 Esportazione non imponibile ex art. 8, DPR n. 633/72 A privati (B2C) Cessione "interna" soggetta ad IVA in Italia Cessione intraUE non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93 (*) Tale regime continua ad essere applicabile, anche nel 2021, per le cessioni di beni effettuate in Irlanda del Nord. Sia le fatture non imponibili ex art. 41, DL n. 331/93 (fino al 2020) che quelle ex art. 8, DPR n. 633/72 (dal 2021) concorrono alla formazione del plafond a disposizione degli "esportatori abituali". Regime IVA fino al 31.12.2020 ANTEBrexit (*) Regime IVA dall'1.1.2021 POSTBrexit Acquisto intraUE imponibile IVA con applicazione del reverse charge ex art. 38, DL n. 331/93 Importazione imponibile IVA in Italia ex art. 67, DPR n. 633/72 Acquisto fuori campo IVA in Italia (è soggetto ad IVA in UK) Acquisto "interno" soggetto ad IVA in Italia (*) Tale regime continua ad essere applicabile, anche nel 2021, per gli acquisti di beni effettuati in Irlanda del Nord. ADEMPIMENTI Il diverso regime IVA applicabile sopra riportato comporta la modifica delle modalità di certificazione delle cessioni / acquisti effettuati nonché dei relativi adempimenti da assolvere, come di seguito esposto. Adempimenti fino al 31.12.2020 ANTE Brexit (*) Adempimenti dall'1.1.2021 POST Brexit Tra soggetti IVA (B2B) A privati UK (B2C) (*) Per le cessioni di beni effettuate in Irlanda del Nord continuano ad essere richiesti tali adempimenti anche nel 2021. In particolare a decorrere dall'1.1.2021 per le cessioni di beni in tale Stato va utilizzato il nuovo Codice ISO "XI" come indicato dall'Agenzia delle Dogane nella Determinazione 15.2.2021, n. 46832/RU. Adempimenti fino al 31.12.2020 ANTE Brexit (*) Adempimenti dall'1.1.2021 POST Brexit (**) Tra soggetti IVA (B2B) (*) Per gli acquisti di beni effettuati in Irlanda del Nord continuano ad essere richiesti tali adempimenti anche nel 2021 e a tal fine va utilizzato il nuovo Codice ISO "XI" come indicato dall'Agenzia delle Dogane nella Determinazione 15.2.2021, n. 46832/RU. (**) I n base agli accordi UK / UE: • i beni provenienti dall'UK sono immessi in libera pratica in UE a dazi agevolati; • non sono più considerate valide le autorizzazioni doganali relative alle garanzie globali rilasciate ai soggetti UK in qualità di operatori stabiliti nel territorio doganale UE. CESSIONI IN CORSO AL MOMENTO DEL PASSAGGIO Con riferimento alle cessioni di beni il cui trasporto / spedizione è iniziato prima del 31.12.2020 ed è terminato nel 2021, il citato Accordo stipulato tra le parti prevede che: • la cessione / acquisto si considera un'operazione intraUE; • è comunque necessario il passaggio in Dogana per la verifica del transito di beni il cui trasporto / spedizione è iniziato nel 2020 al fine di classificarne correttamente la natura (intraUE o extraUE). PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE" RESE / RICEVUTE Il regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi è influenzato in maniera meno impattante dalla qualifica dell'UK come Stato extraUE in considerazione del fatto che, per la generalità delle prestazioni trova applicazione l'art. 7-ter, DPR n. 633/72 in base al quale per le prestazioni di servizi "generiche": • tra soggetti IVA (B2B), rileva lo Stato di stabilimento del committente; • a favore di soggetti privati (B2C), rileva lo Stato di stabilimento del prestatore; ferme restando le deroghe previste per le specifiche fattispecie disciplinate dai successivi artt. da 7-quater a 7-octies. Come in passato, infatti, una prestazione di servizi "generica" resa da un soggetto IVA italiano: • ad un soggetto IVA UK, è senza IVA in Italia, in quanto la stessa assume rilevanza IVA in UK, che rappresenta il luogo di stabilimento del committente; • ad un soggetto privato UK, è soggetta ad IVA in Italia, luogo di stabilimento del prestatore. Regime IVA fino al 31.12.2020 ANTE Brexit Regime IVA dall'1.1.2021 POST Brexit Non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 (rilevanza IVA in UK - luogo di stabilimento del committente) Soggetta ad IVA in Italia (luogo di stabilimento del prestatore) ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 Regime IVA fino al 31.12.2020 ANTE Brexit Regime IVA dall'1.1.2021 POST Brexit Tra soggetti IVA (B2B) A privati italiani (B2C) Non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 (rilevanza IVA in UK - luogo di stabilimento del prestatore) Come sopra evidenziato, con riferimento alle prestazioni di servizi rese / ricevute l'Irlanda del Nord è considerata extraUE come l'UK e pertanto anche alle prestazioni rese / ricevute da soggetti di tale Stato trova applicazione quanto sopra esposto. ADEMPIMENTI Benché il regime IVA applicabile risulti di fatto invariato, la qualifica di soggetto extraUE del prestatore / committente UK comporta delle modifiche nelle modalità di certificazione e negli adempimenti da assolvere per il soggetto Italiano, anche per le prestazioni di servizi, come di seguito riportato. Adempimenti fino al 31.12.2020 ANTE Brexit Adempimenti dall'1.1.2021 POST Brexit Tra soggetti IVA (B2B) A privati UK (B2C) Adempimenti fino al 31.12.2020 ANTE Brexit Adempimenti dall'1.1.2021 POST Brexit Tra soggetti IVA (B2B) Si rammenta che in caso di emissione della fattura per operazioni con soggetti non residenti: • nel campo "Codice destinatario" va indicato "XXXXXXX"; • nella Sezione "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", va indicato, rispettivamente: o a campo "IdPaese" il codice dello Stato estero (espresso secondo lo standard ISO); o a campo "IdCodice" il valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui SdI non effettua controlli di validità), sia per clienti esteri soggetti IVA che per consumatori finali esteri (il campo "CodiceFiscale" non va compilato); • il campo "CAP" va compilato con "00000". IDENTIFICAZIONE IVA DIRETTA / RAPPRESENTANTE FISCALE In applicazione delle disposizioni ordinariamente previste, il passaggio dell'UK tra gli Stati extraUE comporterebbe anche il venir meno della possibilità di procedere con l'identificazione diretta ai fini IVA: • in UK per un operatore italiano; • in Italia per un operatore UK. Nei rapporti tra Stati UE ed extraUE, infatti, se un'operatore intende / deve avere una posizione IVA nello Stato estero, è necessario provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale. Con riferimento alla situazione in esame va tuttavia considerato che l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 1.2.2021, n. 7/E, ha previsto che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono mantenere / accedere all'identificazione diretta IVA in Italia al fine di assolvere / esercitare i relativi obblighi / diritti. RIMBORSO IVA ESTERA Il citato Accordo prevede che rimane ancora in essere la possibilità di presentare istanza di rimborso dell'IVA assolta nel 2020 nello Stato estero, al ricorrere delle condizioni previste in ambito comunitario, mediante il portale elettronico, entro il 31.3.2021: • per il soggetto italiano / UE che ha effettuato nel 2020 acquisti in UK; • per il soggetto UK che ha effettuato nel 2020 acquisti in Italia / UE. CIRCOLARE - Pubblicato il: 18 settembre 2020 - Da: G. Manzana E. Iori In data 11 settembre 2020 sono state deliberate le modifiche ai “criteri e modalità per l’applicazione delle norme per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale”, che disciplinano gli interventi previsti dalla legge provinciale n. 6/1999 e dall’articolo 4 della legge provinciale 3/2020, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale n. 14/2014. Le tipologie di aiuto individuate dalla norma sono le seguenti: 1. INVESTIMENTI FISSI 2. INTERNAZIONALIZZAZIONE 3. SERVIZI DI CONSULENZA 4. COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE 5 INVESTIMENTI E CONSULENZE VOLTE AD ADEGUARE L’IMPRESA ALLE ESIGENZE DEL COVID-19 Di seguito, per ciascuna tipologia, si riportano delle indicazioni di sintesi riguardo: le iniziative ammissibili, la misura e i limiti dell’agevolazione e le spese ammissibili. 1.INVESTIMENTI FISSI 1.1 Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti volti alle seguenti iniziative: a) miglioramento della qualità della struttura aziendale; b) acquisto di autoveicoli aziendali sostitutivi di altri autoveicoli rottamati o incrementativi del parco veicoli; c) miglioramento delle condizioni di lavoro; d) installazione di sistemi di videosorveglianza antirapina; e) investimenti mobiliari ed eventuali opere immobiliari accessorie; f) accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga; g) acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli; h) installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete. 1.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile a) spesa minima ammissibile: a partire da euro 10.000 (in base al n. di addetti e alla tipologia di investimento); b) spesa massima ammissibile: euro 300.000,00; c) misura del contributo: 15%. 1.3 Spese ammissibili ad agevolazione Per gli investimenti immobiliari le spese relative a: - opere immobiliari inerenti la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici; - installazione di impianti connessi agli immobili o alle opere agevolabili; - opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di impianti; - opere di recinzione e di sistemazione delle aree; - opere o investimenti immobiliari e impianti in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente; -investimenti immobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga; -opere o impianti in comunione con altri soggetti o su beni immobili di proprietà di altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente, per l’accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga; -spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti. Per gli investimenti mobiliari le spese relative a: -mobili e arredi; -Macchinari, attrezzature ed impianti produttivi; -impianti di tipo non immobiliare; -macchinari d'ufficio; -sistemi informatici hardware e software; -carrelli elevatori, trasportatori o trattori, destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree attrezzate; -mezzi d'opera e macchine operatrici, diversi da quelli indicati alla lettera b.6), soltanto se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente; -autoveicoli, così come indicati in determinate fattispecie; -investimenti mobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga; -autoveicoli elettrici o ibridi plug-in di prima immatricolazione; -motoveicoli e i ciclomotori elettrici di prima immatricolazione; -motoveicoli, autoveicoli e ciclomotori di prima immatricolazione; -modifica dell'alimentazione di autoveicoli a motore endotermico, anche non di prima immatricolazione; -colonnine di ricarica. 2. INTERNAZIONALIZZAZIONE 2.1 Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative: a) manifestazioni fieristiche internazionali; b) missioni aziendali all'estero e azioni di incoming; c) servizi specialistici; d) progetti di marketing internazionale; e) strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione dell’emergenza COVID; f) realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e rappresentanza nel mercato estero extra Ue. 2.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile Spesa minima ammissibile Spesa massima ammissibile Misura contributo (percentuale di agevolazione) Manifestazioni fieristiche internazionali Missioni aziendali all’estero e azioni di incoming Servizi specialistici a) Paesi extra UE: 50% b) Paesi UE: 50% Strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione dell’emergenza COVID Strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione dell’emergenza COVID 2.3 Spese ammissibili ad agevolazione: Per le manifestazioni fieristiche internazionali le seguenti voci di spesa: - affitto area; - allestimento stand; - trasporto merci e allestimenti; - assistenza esterna stand; - spese per la predisposizione di materiali promozionali e cataloghi in lingua straniera; Per le missioni aziendali all'estero e azioni di incoming le seguenti voci di spesa: -vitto, viaggio e alloggio all'estero del personale addetto alle vendite a favore di potenziali clienti nelle missioni all'estero o nelle fiere internazionali; -vitto, viaggio e alloggio del personale addetto agli acquisti di potenziali imprese clienti in visita agli stabilimenti produttivi in Trentino (incoming); -campagne pubblicitarie nei Paesi esteri funzionali alle missioni aziendali -spese per la predisposizione di materiali promozionali e cataloghi in lingua straniera anche digitali Per i servizi specialistici almeno due delle seguenti voci: -analisi della concorrenza (elenco dei primi tre concorrenti e caratteristiche della loro offerta sul mercato estero); -analisi del posizionamento del prodotto o del servizio sul mercato estero obiettivo, evidenziando i punti di forza e di debolezza (swot analysis) del prodotto/servizio rispetto a quelli offerti dalla concorrenza; -analisi delle barriere all’entrata (fisiche, tecnologiche, legali ecc.); -analisi dei canali distributivi potenziali distinguendo tra quelli off e on line; -analisi del mercato potenziale in termini di fatturato conseguibile dall’impresa, compatibilmente con la propria dimensione operativa e finanziaria. -certificazioni e omologazioni necessarie per la commercializzazione in paesi esteri intendendo sia le eventuali spese di consulenza, per l’adeguamento del prodotto o del servizio agli standard previsti, sia il costo della certificazione o dell’omologazione; -servizi di supporto giuridico - amministrativo alla contrattazione all’estero per la commercializzazione di prodotti o servizi. Per i progetti di marketing internazionale che prevedono “servizi specialistici” e almeno due delle seguenti voci: -descrizione del piano di marketing in fasi e individuazione degli strumenti per la realizzazione di ciascuna fase (marketing mix); -individuazione del timing e della durata di ciascuna sua fase; -quantificazione e reperimento delle risorse finanziarie ed eventualmente di quelle umane necessarie per la realizzazione del piano in ciascuna sua fase (business plan); -analisi di compatibilità dei finanziamenti per la realizzazione del piano con l’equilibrio finanziario e commerciale dell’azienda; -individuazione degli obiettivi di fatturato per 5 anni dall’attivazione del piano. Per gli strumenti innovativi per la gestione della partecipazione alle fiere internazionali anche a distanza in ragione dell’emergenza covid le seguenti voci di spesa: -la progettazione e realizzazione di portali ed altri ambienti web in inglese e multilingue, che consentano la presenza virtuale dell'impresa alla fiera; - prodotti digitali di promozione commerciale realizzati in inglese o nella lingua del paese in cui ha luogo la manifestazione/fiera internazionale e che consentano la presenza virtuale dell'impresa alla stessa. Per la realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e di rappresentanza nel mercato estero extra ue le seguenti voci di spesa relative all'avvio di una struttura espositiva, di promozione e di rappresentanza nel mercato estero extra UE: - affitto della struttura espositiva; - mobili e arredi; - attrezzature; - consulenze e assistenza tecnica; - spese di traduzione per materiali promozionali relativi all'attivazione delle strutture; - servizi di trasporto e similari connessi al trasporto di campionari utilizzati e dei prodotti esposti; - assicurazione della struttura espositiva. 3. SERVIZI DI CONSULENZA 3.1 Sono ammissibili ad agevolazione i servizi di consulenza acquisiti per le seguenti iniziative: a) innovazione; b) nuove tecniche di organizzazione dell’attività d’impresa per il miglioramento della produttività; c) certificazioni aziendali; d) progetti pilota in campo ambientale; e) indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico; f) utilizzo di tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni; g) realizzazione di progetti di aggregazione (contratti di rete); h) attività di messa efficienza energetica e diagnosi energetica; i) progetti di natura strategica. 3.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile a) spesa minima ammissibile: euro 5.000,00; b) spesa massima ammissibile: euro 100.000,00; c) misura del contributo: 35%. 3.3 Spese ammissibili ad agevolazione Per l’innovazione, i servizi acquisiti per: - l’innovazione di prodotto; - il design di prodotto; - l’innovazione di processo; - l’innovazione nelle strategie, anche organizzative, dell'impresa, compresa quella finalizzata alla conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare, a condizione che sia acquisto il primo certificato Family Audit di cui alla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare). Per le nuove tecniche di organizzazione dell’attività d’impresa per il miglioramento della produttività, i servizi acquisiti per: -l’introduzione in azienda di tecniche di organizzazione ispirate al principio della qualità totale come il Kaizen e la “quality function deployment”. Per le certificazioni aziendali, i servizi acquisiti per: - il rilascio di certificazioni da organismi di certificazione accreditati; - servizi di consulenza sostenuti per ottenere le certificazioni di cui al precedente punto per: I. sistemi di qualità aziendale; II. qualità di prodotto; III. compatibilità ambientale ed etica; IV. sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro. - il rilascio di certificazioni in coerenza con i seguenti standard: I. definiti dal Green Building Council (c.d. certificazioni leed) a condizione che le consulenze siano prestate da professionisti accreditati leed (Leed Accredited Professional); II. certificazione ARCA - Architettura Comfort Ambiente - promossa dalla Provincia autonoma di Trento, nei limiti indicati al successivo comma 4. Per i progetti pilota in campo ambientale, i servizi acquisiti per: -la realizzazione di iniziative pilota promosse anche congiuntamente da più imprese destinate all'adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale; -l'adozione di standard operativi in materia di prevenzione e riduzione di rifiuti, in coerenza con la normativa e gli indirizzi fissati dalla Provincia; -il conseguimento di marchi certificati da soggetti indipendenti, quali Ecoristorazione Trentino ed Ecoacquisti Trentino. Per le indagini di mercato, piani di marketing e commercio telematico, i servizi acquisiti per: - analisi dei canali distributivi; - analisi del posizionamento aziendale; - analisi del prodotto; - analisi della segmentazione di mercato; - studio e progettazione di campagne pubblicitarie e materiale promozionale nei limiti di cui al successivo comma 5; - progettazione di piani di marketing operativo e strategico; - progettazione e realizzazione di siti internet funzionali alla commercializzazione telematica di beni e servizi (inclusi i servizi personalizzati di booking). Per l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, i servizi acquisiti per: - favorire la diffusione di tali tecnologie; - attività di consulenza in ambito di big-data, cyber security e digitalizzazione; - attività di consulenza per la creazione - strutturazione di canali vendita on-line. Per la realizzazione di progetti di aggregazione (contratti di rete), i servizi acquisiti per: - la realizzazione di progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall’articolo 3, comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. Per l’attività di messa efficienza energetica e la diagnosi energetica, i servizi acquisiti per: - le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito, a condizione che siano stipulati i contratti medesimi. Per i progetti di natura strategica, i servizi acquisiti per: - intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato. Sono in ogni caso esclusi da tali servizi quelli di ordine fiscale, amministrativo o civilistico. 4. COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE 4.1 Sono ammissibili ad agevolazione le iniziative riguardanti percorsi di formazione realizzati con contratto di apprendistato formativo 4.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile limite massimo annuale, per ciascun apprendista, pari a euro 2.000,00 4.3 Spese ammissibili ad agevolazione -Le spese ammissibili devono riferirsi a periodi di contratto di apprendistato formative realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. -L'agevolazione può essere richiesta per ogni singolo apprendista. Per lo stesso apprendista è possibile presentare più domande consecutive negli anni. -L'attività ammissibile ad agevolazione deve prevedere, per ciascun apprendista, un contratto di apprendistato formativo di durata minima di almeno sei mesi, anche frazionabile con più contratti stagionali. 5. INVESTIMENTI E CONSULENZE VOLTE AD ADEGUARE L’IMPRESA ALLE ESIGENZE DEL COVID-19 33 5.1 Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative: a) investimenti per l’acquisto di attrezzature e interventi volti a contrastare e contenere ildiffondersi del virus COVID -19; b) investimenti per l’acquisto di strumenti e applicativi per smart working; c) consulenze volte ad ampliare la diffusione dello smart working e che contemporaneamente introducano innovazioni nei modelli organizzativi sul piano lavorativo per rendere lo stesso strumento efficace e sostenibile; d) consulenze per l’implementazione di modelli organizzativi e produttivi volti a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di distanziamento sociale. 5.2 Misura di agevolazione e limiti di spesa ammissibile a) spesa minima ammissibile: da euro 5.000 a euro 50.000 in base al n. di addetti e di iniziativa; b) spesa massima ammissibile: da euro 100.000 a 300.000,00 in base alla tipologia di iniziativa; c) misura del contributo: da 30% al 45% in base alla tipologia di iniziativa. 5.3 Spese ammissibili ad agevolazione Per gli investimenti immobiliari: - opere immobiliari inerenti l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici; - installazione di impianti connessi agli immobili o alle opere di cui al precedente punto; - opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di impianti; - opere di recinzione e di sistemazione delle aree; - opere o investimenti immobiliari e impianti in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente; - investimenti immobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga; - opere o impianti in comunione con altri soggetti o su beni immobili di proprietà di altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente, per l’accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download); - spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti; Per gli investimenti mobiliari quelle relative a: - mobili e arredi; - macchinari e attrezzature; - impianti di tipo non immobiliare; - macchinari d'ufficio; - sistemi informatici hardware e software; - investimenti mobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga; Per le consulenze quelle relative all'acquisizione di servizi per: - ampliare la diffusione dello smart working e che contemporaneamente introducano innovazioni nei modelli organizzativi sul piano lavorativo per rendere lo stesso strumento efficace e sostenibile; - implementare modelli organizzativi e produttivi volti a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e ad adeguarsi alle nuove esigenze di distanziamento sociale. CIRCOLARE - Pubblicato il: 12 dicembre 2019 - Da: G. Manzana E. Iori REGOLE GENERALI DI DETRAIBILITA’ DELL’IVA - il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA; - il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto; il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti: - presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione; - presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto. Di conseguenza, il diritto alla detrazione decorre dal momento in cui in capo all’acquirente / committente si verificano i suddetti 2 requisiti (ferma restando la necessità di provvedere all’annotazione della fattura nel registro degli acquisti) e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno; Applicando quanto sopra esposto alle fatture emesse nell’ultima parte del 2019, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, risulta determinante la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente / committente, ed in particolare se quest’ultima è ricevuta nel 2019 ovvero nel 2020. Le previsioni prescindono dal formato, cartaceo / elettronico, con il quale la fattura è stata emessa. 1)FATTURE EMESSE E RICEVUTE NEL 2019 Se la fattura è stata emessa e ricevuta entro il 31.12.2019, l’imposta può essere detratta: ovvero 2)FATTURE EMESSE NEL 2019 E RICEVUTE NEL 2020 Come sopra evidenziato, nei casi in cui l’emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione (all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98) in base alla quale è possibile detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Conseguentemente, se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2019) è ricevuta l’anno successivo (2020), l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2020). In altre parole, se la fattura è stata emessa a dicembre 2019 ma è acquisita dall’acquirente / committente a gennaio 2020, l’imposta può essere detratta: ovvero, da ultimo, Tale impostazione, peraltro, ha effetti anche sulle liquidazioni Iva dei mesi successivi, in quanto una fattura 2019 ricevuta e registrata ad esempio il 5 marzo 2020 non potrà concorrere a formare la liquidazione Iva di febbraio 2020, bensì il diritto alla detrazione potrà essere esercitato solo con la liquidazione di marzo.
LA RELAZIONE DEI REVISORI DEL BILANCIO 2020 E I RICHIAMI DI INFORMATIVA
L'UTILIZZO DELLA SIGNIFICATIVITA' NELLA REVISIONE
IMPORTANZA DEL RISCHIO E DELLA SIGNIFICATIVITA'
CESSIONI E PRESTAZIONI CON IL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT
CONTRIBUTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN COMPENSAZIONE FISCALE
DETRAIBILITA' DELL'IVA
La cessione d'azienda
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La scissione d'azienda
di Giacomo Manzana
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